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Sentenza

Sentenza n. 3675/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva annullato la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, irrogata dal comandante della compagnia dei carabinieri, e la successiva determina di rigetto del ricorso gerarchico. La contestazione riguardava la mancata comunicazione ai superiori di un episodio di comportamento violento e minaccioso tenuto da un graduato nei confronti di un militare di grado inferiore, verificatosi alla presenza dell'incolpato. In primo grado erano stati dedotti: violazione delle regole di partecipazione e difetto di motivazione; violazione del principio di immediatezza della contestazione; incongruenza tra contestazione e sanzione e lesione del contraddittorio; violazione degli artt. 715 e 748 del d.P.R. n. 90/2010 e dell'art. 626 del codice dell'ordinamento militare; insufficienza dell'istruttoria; travisamento dei fatti; sviamento per asserito intento persecutorio dei superiori. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo assorbente il vizio di insufficienza istruttoria, per la mancata audizione di un militare presente nella stazione. Il Ministero ha appellato sostenendo il travisamento dei fatti e la sufficienza dell'istruttoria. Il Consiglio di Stato ha esaminato direttamente tutti i motivi originari, ritenendo devoluto l'intero thema decidendum.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettate le garanzie partecipative: gli addebiti erano stati contestati, le giustificazioni erano state acquisite e valutate e il militare aveva beneficiato di tre accessi agli atti. La motivazione della sanzione è stata giudicata sufficiente, poiché individuava il fatto addebitato, la violazione dei doveri del militare e il collegamento tra responsabilità accertata e sanzione; le valutazioni sulla qualificazione del fatto e sulla misura della sanzione appartengono all'ampia discrezionalità dell'autorità disciplinare e non sono sindacabili nel merito. È stata esclusa la violazione del principio di immediatezza: il termine "senza ritardo" per l'avvio del procedimento disciplinare non implica contestualità, ma ragionevole prontezza, da valutare in rapporto alla gravità dell'infrazione e alla complessità degli accertamenti. Poiché l'amministrazione aveva acquisito piena conoscenza dei fatti il 20 aprile 2019 e aveva avviato il procedimento il 10 maggio 2019, il termine è stato ritenuto ragionevole. È stata esclusa anche l'incongruenza tra contestazione e sanzione, essendo stata contestata e sanzionata la medesima omissione informativa. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato o generico, poiché l'obbligo di comunicare gli eventi potenzialmente incidenti sul servizio risultava chiaramente dalla normativa applicabile. Non è stato ravvisato difetto di istruttoria: il militare era stato posto in condizione di difendersi, il militare indicato dalla difesa era già stato sentito nel procedimento penale senza riferire dell'episodio e gli ulteriori elementi istruttori erano stati valutati complessivamente. È stato escluso il travisamento dei fatti, attribuendo rilievo alla dichiarazione resa alla polizia giudiziaria dalla persona informata sui fatti, non risultata successivamente accusata di false dichiarazioni né destinataria di iniziative giudiziarie dell'interessato. È stato infine respinto il motivo di sviamento, perché l'allegazione di un intento persecutorio richiede elementi concreti idonei a dimostrare un disegno preordinato alla vessazione, non forniti nel caso concreto. Il rigetto delle censure contro la sanzione ha comportato l'improcedibilità dell'impugnazione della determina di rigetto del ricorso gerarchico. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, restando a carico del privato il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    L'effetto devolutivo dell'appello consente al giudice di esaminare i motivi originari quando l'intero thema decidendum è stato devoluto, ferma la funzione delimitativa dei motivi di primo grado.

  • art. 1370 d.lgs. 66/2010

    Nel procedimento disciplinare di corpo devono essere garantite la contestazione degli addebiti, l'acquisizione e la valutazione delle giustificazioni dell'incolpato.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Disciplina il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare, prevedendo l'autonomia dei procedimenti salvo i casi di pregiudizialità penale previsti dalla legge.

  • art. 1398 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di corpo deve essere avviato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione; l'espressione non richiede immediatezza o contestualità, ma ragionevole prontezza, valutata in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti.

  • art. 715, comma 1, lett. b), d.P.R. 90/2010

    È richiamato quale disposizione regolamentare violata dalla condotta disciplinarmente rilevante.

  • art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. 90/2010

    "Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente [...] b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio"

    Impone al militare l'obbligo di comunicare tempestivamente al comando gli eventi cui abbia assistito o in cui sia coinvolto quando possano avere riflessi sul servizio.

  • art. 626 d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale norma del codice dell'ordinamento militare posta a fondamento dell'addebito disciplinare.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adempiuto l'obbligo di motivazione, essendo individuati il fatto, il disvalore della condotta e il collegamento logico-giuridico con la sanzione.

  • art. 5 d.P.R. 1199/1971

    Era invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico; la censura è stata respinta nel complessivo rigetto delle doglianze.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Ha costituito, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., la base normativa per la compensazione delle spese per eccezionali motivi.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito la compensazione integrale delle spese in considerazione della novità della questione e del peculiare andamento del processo.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare di corpo, l'espressione "senza ritardo" riferita all'avvio del procedimento non impone la contestazione immediata o contestuale alla conoscenza materiale del fatto, ma richiede una ragionevole prontezza, da apprezzare in relazione alla gravità dell'infrazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e della procedura.
  • Nelle sanzioni disciplinari militari, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante l'indicazione puntuale del fatto addebitato, delle norme o dei doveri violati e del giudizio di disvalore espresso dall'amministrazione, purché emerga una sufficiente connessione logico-giuridica tra responsabilità accertata e sanzione irrogata; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella disciplinare sul merito della qualificazione del fatto o della misura della sanzione.
  • L'obbligo di comunicazione previsto per il militare dall'art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010 riguarda gli eventi in cui egli sia coinvolto o ai quali assista quando possano avere riflessi sul servizio; la mancata comunicazione di un episodio di condotta violenta o minacciosa verificatosi nella sede di servizio può integrare violazione disciplinare.
  • Non sussiste difetto di istruttoria quando l'amministrazione abbia contestato il fatto in modo preciso, acquisito e valutato le difese dell'incolpato e apprezzato complessivamente le risultanze disponibili; la mancata audizione ulteriore di un soggetto già sentito nell'ambito di un procedimento penale non determina, di per sé, l'illegittimità della sanzione.
  • L'allegazione di un intento persecutorio o ritorsivo dei superiori non dimostra lo sviamento se non è accompagnata da elementi concreti idonei a evidenziare un disegno complessivo, preordinato e teleologicamente collegato alla vessazione o alla punizione del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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