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Ordinanza

Ordinanza n. 447/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli, Sezione III Civile ex L. 24/3/2001 n. 14 del 4 gennaio 2021 (n. cronol. 14/21, R.G. n. 1835/20).

Giustizia amministrativa202400238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli relativo alla liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto della Corte di Appello di Napoli, relativo alla liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio è stata rilevata l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza; quelli già pendenti sono automaticamente sospesi.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione sopravvenuta. Ha inoltre stabilito che il giudizio proseguirà ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l’altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica, per due anni decorrenti dopo il decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi ai crediti considerati dalla norma.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per disporre la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Prevede la prosecuzione del giudizio sospeso a seguito di istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • La sopravvenienza dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 comporta la sospensione automatica, per il periodo biennale previsto dalla norma, dei giudizi di ottemperanza già pendenti aventi ad oggetto crediti liquidati ai sensi della legge Pinto entro il 31 dicembre 2021.
  • La sospensione del giudizio di ottemperanza disposta in applicazione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 non pregiudica l’esame successivo delle questioni di rito, di merito e sulle spese.
  • Il giudizio sospeso può proseguire mediante istanza di fissazione dell’udienza, da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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