Sentenza del 24/01/2020 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) - Attività di consulente del lavoro - Utilizzo di collaboratore - Mansioni non generiche - Organizzazione autonoma - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'assoggettabilità all'IRAP per l'utilizzo di una collaboratrice. Il ricorrente sosteneva che l'impiego del lavoro altrui non configurasse un'autonoma organizzazione soggetta a IRAP. La controparte sosteneva invece che le mansioni svolte dalla collaboratrice fossero continuative e non meramente generiche, integrando una organizzazione stabile riconducibile all'attività del consulente.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'uso di lavoro altrui di per sé non basta a configurare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP; ciò che conta è la tipologia delle mansioni. Nel caso esaminato le mansioni attribuite alla collaboratrice erano continuative e non generiche (es. attività quali allacciamento conti a piano dei conti per bilancio, attività che esulano dalla mera segreteria) e si combinavano con il proprium dell'attività del consulente. Pertanto è stata accertata l'esistenza di una organizzazione stabile e l'assoggettabilità all'IRAP è stata confermata.
Norme richiamate
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
Si afferma il principio secondo cui l'utilizzo di collaboratori non è di per sé sufficiente a configurare l'autonoma organizzazione; rilevano invece la continuità, la specificità e la rilevanza delle mansioni che, se integrate con il proprium dell'attività, caratterizzano un'organizzazione stabile soggetta a IRAP.
Massime di principio
- L'impiego di personale o collaboratori non determina automaticamente l'obbligo IRAP: va valutata la natura delle mansioni (continuità, specificità, autonomia rispetto a compiti meramente esecutivi).
- Mansioni continuative e non generiche che integrano o sostengono il cuore dell'attività professionale (il 'proprium') tendono a configurare una autonoma organizzazione e quindi l'assoggettamento a IRAP.
- Per escludere l'autonoma organizzazione il professionista deve dimostrare che l'attività del collaboratore è occasionale, generica o meramente esecutiva/di segreteria e non rileva come struttura organizzativa autonoma.
- In caso di contestazione è utile produrre documentazione che specifichi mansioni, periodicità, autonomia operativa e organigrammi/descrizioni di ruolo per provare l'assenza di una organizzazione stabile.
- Il giudizio è valutativo: si considerano continuità temporale, contenuto tecnico delle mansioni, integrazione con l'attività principale e grado di autonomia organizzativa del collaboratore.
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