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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41287/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di cassazione contestava: 1) la nullità delle sentenze di merito per mancata "conoscenza sostanziale" del decreto di citazione a giudizio (art. 420-quater c.p.p.), atteso che la notifica in primo grado era avvenuta mediante deposito alla casa comunale con raccomandata non ritirata; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi (non avendo la Corte valutato adeguatamente le contraddizioni segnalate dalla difesa); 3) motivazione insufficiente in relazione alla conferma della responsabilità per il reato di tentata estorsione (la Corte avrebbe richiamato le prove relative all'usura senza motivare specificamente sull'estorsione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancata verifica della "conoscenza sostanziale" del decreto di citazione a giudizio) e ha assorbito i restanti motivi. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado (Tribunale di Roma 1/02/2020) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha motivato che la notifica formalmente regolare (deposito in casa comunale e raccomandata con avviso di ricevimento non ritirata) non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza effettiva del processo; mancavano elementi integrativi (p.es. rapporto fiduciario con difensore di fiducia, atti processuali compiuti dall'imputato) che comprovassero la conoscenza sostanziale della vocatio in iudicium.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8

    Predisposizione del contraddittorio scritto per il procedimento; richiamato come quadro procedurale per la celebrazione del giudizio in Cassazione

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità delle sentenze di merito per mancata conoscenza sostanziale della citazione a giudizio

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul valutare la prova testimoniale; oggetto di doglianza per presunto vizio di motivazione nella valutazione delle contraddizioni tra dichiarazioni

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata per distinguere i casi in cui la celebrazione del processo in assenza è legittima; la Corte ne evidenzia le condizioni come limite alla celebrazione del processo senza l'imputato

  • art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.

    Prevede la nullità della sentenza quando il processo è celebrato in assenza illegittima dell'imputato; la Corte lo applica equiparando la nullità a una nullità "assoluta" e dispone annullamento senza rinvio

  • legge 20/11/1982 n. 890 (notifiche via posta)

    Richiamata per i limiti della notifica tramite posta/"compiuta giacenza": la regolarità formale non assicura di per sé la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium

  • art. 157 comma 8 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la notifica per deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata; la Corte sottolinea che il deposito non garantisce automaticamente la conoscenza sostanziale se non emergono altri elementi

  • art. 175 comma 2 cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)

    Citato a titolo comparativo nelle decisioni interpretative sul concetto di "effettiva conoscenza" del processo e sui termini per impugnare la sentenza contumaciale

Massime di principio

  • La regolarità formale di una notifica (p.es. compiuta giacenza o deposito presso la casa comunale con raccomandata) non è sufficiente a dimostrare la "conoscenza sostanziale" dell'imputato della vocatio in iudicium; il giudice deve verificare elementi concreti che attestino l'effettiva presa di conoscenza (nomina di difensore di fiducia, atti processuali intrapresi dall'imputato, comunicazioni o contatti con l'autorità giudiziaria).
  • In mancanza di prova della conoscenza sostanziale dell'atto che apre il processo, la celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato determina la nullità "assoluta" della sentenza ai sensi dell'art. 604 c. 5-bis c.p.p., con possibile annullamento senza rinvio e rinvio per nuovo giudizio.
  • Il tribunale d'appello non può limitarsi ad attestare la regolarità formale delle notifiche quando il difensore era d'ufficio e non esistono elementi che dimostrino un rapporto fiduciario o altri indici della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • Sulle questioni di credibilità e motivazione (art. 192 c.p.p.), il giudice deve confrontare le allegazioni della difesa e le presunte contraddizioni nella progressione dichiarativa; tuttavia, se la questione di nullità per assenza sostanziale è fondata, le eventuali doglianze sulla motivazione possono risultare assorbite.
  • In situazioni analoghe è opportuno raccogliere e documentare ogni elemento idoneo a dimostrare la conoscenza del processo (comunicazioni inviate/ricevute, nomina di difensore di fiducia, istanze presentate, contatti con la polizia giudiziaria) per evitare l'annullamento per vizio di notifica.

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