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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/734

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione del 5 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

Normativa europea32021R0734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 per prorogare fino al 30 giugno 2021 le misure specifiche che condizionano l’esportazione di vaccini anti-COVID-19 e di taluni prodotti connessi al rilascio di un’autorizzazione. Parallelamente, ripristina l’esenzione per una serie di paesi e territori, tra cui gli Stati EFTA-SEE. La modifica si applica immediatamente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina speciale che limita l’esportazione di taluni vaccini anti-COVID-19 e prodotti connessi, con esclusione di ulteriori paesi e territori dal meccanismo di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle esportazioni di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per fabbricare tali vaccini, nell’ambito del meccanismo di autorizzazione all’esportazione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/521. L’intervento riguarda l’intero territorio dell’Unione per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni, con effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione. Restano esclusi dalla sospensione dell’esenzione, e quindi non soggetti alla proroga della misura, Andorra, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano, i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II TFUE, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Proroga e modifica del meccanismo di autorizzazione all’esportazione di vaccini anti-COVID-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, inserito nel più ampio quadro del meccanismo UE di controllo delle esportazioni di vaccini contro la COVID-19 e di taluni prodotti connessi. La Commissione motiva l’intervento con la persistenza delle condizioni di allarme sanitario e con l’esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti all’interno dell’Unione.

Contesto normativo

Il testo si colloca nell’evoluzione della disciplina avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111, poi sostituita e prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 fino al 30 giugno 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 aveva aggiunto un ulteriore criterio di valutazione per il rilascio dell’autorizzazione di esportazione, verificando che l’esportazione non costituisse una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti nell’Unione delle merci interessate.

Proroga della durata della misura

La modifica principale riguarda l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521: il secondo comma è sostituito per precisare che il regolamento si applica fino al 30 giugno 2021. In questo modo la disciplina speciale continua a operare per tutto il periodo residuo indicato, mantenendo il filtro autorizzatorio sulle esportazioni disciplinate dal regime UE.

Paesi e territori esclusi dalla sospensione dell’esenzione

Il regolamento rivede anche l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, stabilendo che la sospensione dell’esenzione non si applica a una serie di paesi e territori. Sono espressamente menzionati:

  • Andorra;
  • Isole Fær Øer;
  • Islanda;
  • Liechtenstein;
  • Norvegia;
  • San Marino;
  • Città del Vaticano;
  • i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE;
  • Büsingen;
  • Helgoland;
  • Livigno;
  • Ceuta e Melilla.

Il considerando dedicato agli Stati EFTA-SEE sottolinea che, sulla base delle informazioni raccolte, non emergevano elementi tali da giustificare la proroga della sospensione dell’esenzione per le esportazioni verso Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione richiama inoltre il parere favorevole del comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/479.

Disposizioni principali

Proroga della disciplina speciale sulle esportazioni

L’articolo 1 modifica l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 sostituendone il secondo comma, stabilendo che il regolamento si applica fino al 30 giugno 2021. Si tratta quindi di una proroga della durata della misura eccezionale relativa all’autorizzazione di esportazione.

Esclusione di paesi e territori dalla sospensione dell’esenzione

L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, precisando che la sospensione dell’esenzione non si applica ad Andorra, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano, ai paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II TFUE, nonché a Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La modifica è quindi applicabile con decorrenza immediata.

Base giuridica e contesto del meccanismo di autorizzazione

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2015/479, in particolare l’articolo 6, e interviene su un regime già avviato con i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/111, 2021/442 e 2021/521 per governare le esportazioni di vaccini anti-COVID-19 e prodotti connessi, alla luce della situazione pandemica e della sicurezza degli approvvigionamenti nell’Unione.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeexport controlsanità pubblicaapprovvigionamentiemergenze COVID-19

Testo integrale

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