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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1352

Regolamento delegato (UE) 2021/1352 della Commissione del 6 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni volte a garantire che la metodologia per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti di qualità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri tecnici vincolanti per la metodologia di calcolo degli indici di riferimento, in attuazione del regolamento (UE) 2016/1011. L’obiettivo è assicurare che la metodologia sia solida, chiara nell’uso della discrezionalità, convalidabile mediante test a posteriori, resiliente in condizioni di stress e tracciabile attraverso una documentazione completa del calcolo. Sono previste deroghe mirate per alcune categorie di indici di riferimento, in un’ottica di proporzionalità. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2022.

Regolamento delegato che specifica le condizioni tecniche per garantire che la metodologia di determinazione di un indice di riferimento sia solida, affidabile, resiliente, convalidabile e tracciabile ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1011, con riferimento in particolare alle metodologie degli indici di riferimento utilizzati negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. Le disposizioni riguardano la progettazione e la documentazione della metodologia dell’indice di riferimento, incluse le modalità di esercizio della discrezionalità, i test a posteriori, la resilienza e la tracciabilità. Sono previste deroghe specifiche per gli indici di riferimento non significativi e per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati; per taluni requisiti di resilienza sono previste ulteriori possibilità di deroga in funzione della natura, portata e complessità dell’attività, del rischio di conflitti di interesse e del grado di discrezionalità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1° gennaio 2022.

Regolamento delegato (UE) 2021/1352 - condizioni tecniche per la metodologia degli indici di riferimento

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1011, fissando norme tecniche di regolamentazione relative alla qualità della metodologia di determinazione degli indici di riferimento. La ratio è garantire che gli indici siano calcolati con metodi solidi, coerenti con il mercato sottostante e controllabili sotto il profilo della governance, riducendo il rischio di manipolazione e di errori metodologici.

Ambito e finalità

Le disposizioni si rivolgono agli amministratori di indici di riferimento nell’ambito del regime BMR. Il testo mira a rafforzare quattro requisiti cardine della metodologia: solidità e affidabilità, disciplina della discrezionalità, rigorosità/convalidabilità e resilienza, oltre alla tracciabilità del processo di calcolo. Il regolamento richiama anche il principio di proporzionalità, prevedendo attenuazioni per gli indici non significativi e per quelli basati su dati regolamentati.

Solidità e affidabilità della metodologia

L’articolo 1 richiede che la metodologia rappresenti il mercato sottostante o la realtà economica misurata e incorpori i fattori più pertinenti, inclusi parametri e dati rilevanti. La metodologia deve specificare la natura dei dati impiegati e i criteri da applicare quando quantità o qualità dei dati diventano insufficienti per un calcolo accurato e affidabile. Inoltre, deve essere sottoposta a una valutazione del rapporto tra le ipotesi fondamentali adottate e la sensibilità dell’indice risultante.

Sono previste due deroghe puntuali:

  • per gli indici di riferimento non significativi, gli amministratori possono non applicare la verifica di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
  • per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati, possono non applicare le lettere b) e c).

Gestione della discrezionalità

L’articolo 2 disciplina il contenuto minimo della metodologia quando essa consente margini di discrezionalità. La metodologia deve indicare con precisione:

  • la fase del calcolo in cui la discrezionalità è esercitata;
  • i criteri da utilizzare;
  • i dati da considerare;
  • se del caso, le condizioni non esaustive in cui i dati sulle operazioni del mercato sottostante sono insufficienti e occorre usare dati di mercati correlati;
  • il tipo di mercati correlati ritenuti appropriati.

La finalità è rendere prevedibile e controllabile l’esercizio della discrezionalità, limitando il rischio di manipolazione e imponendo che le regole siano chiare ex ante.

Rigorosità, continuità e test a posteriori

L’articolo 3 stabilisce che la metodologia debba includere la valutazione dell’adeguatezza e appropriatezza dei valori storici prodotti e l’uso di dati affidabili, con campioni adeguati ove necessario. I test a posteriori devono essere effettuati ex post e su un orizzonte temporale adeguato.

La frequenza minima è la seguente:

  • in occasione di ogni riesame annuale della metodologia;
  • dopo ogni modifica sostanziale della metodologia;
  • per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati, alla prima fornitura;
  • per gli indici di riferimento critici, con cadenza mensile.

La metodologia deve anche prevedere come valutare i risultati dei test e come individuare e correggere eventuali anomalie sistemiche emerse dai controlli.

Resilienza in condizioni di stress

L’articolo 4 richiede che gli amministratori valutino l’impatto di diverse condizioni di mercato mediante dati storici relativi a situazioni di stress. Se dati storici adeguati non sono disponibili, gli amministratori di indici critici devono utilizzare dati ipotetici che rappresentino scenari di stress.

La metodologia deve inoltre utilizzare parametri e ipotesi capaci di riflettere una pluralità di condizioni, incluse fasi di forte volatilità e diverse ipotesi di correlazione tra le attività sottostanti. Gli amministratori di indici non significativi e di indici basati su dati regolamentati possono non applicare tali requisiti. Ulteriori deroghe sono consentite in funzione di:

  • natura, portata e complessità dell’attività;
  • probabilità di conflitti di interesse;
  • livello di discrezionalità nel processo di fornitura dell’indice.

Tracciabilità e verificabilità

L’articolo 5 impone agli amministratori di conservare una pista di controllo documentata del calcolo dell’indice, comprensiva dell’eventuale valutazione della resilienza della metodologia e dei risultati dei test a posteriori. La tracciabilità è funzionale alla verificabilità e alla ricostruzione dei valori storici dell’indice.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2022, in coerenza con la data di applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2175, che ha introdotto l’articolo 12, paragrafo 4, nel regolamento (UE) 2016/1011. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Requisiti di solidità e affidabilità della metodologia

La metodologia deve rappresentare il mercato sottostante o la realtà economica misurata, incorporare i fattori più pertinenti, specificare la natura dei dati utilizzati e i criteri da applicare quando la quantità o la qualità dei dati scende sotto livelli adeguati. Deve inoltre essere sottoposta alla valutazione del rapporto tra ipotesi fondamentali e sensibilità dell’indice calcolato. Gli amministratori di indici non significativi possono non applicare il requisito di cui alla lettera b); gli amministratori di indici basati su dati regolamentati possono non applicare i requisiti di cui alle lettere b) e c).

Regole sull’esercizio della discrezionalità

La metodologia deve indicare chiaramente la fase del calcolo in cui viene esercitata la discrezionalità, i criteri per esercitarla, i dati da considerare e, se necessario, le condizioni non esaustive in cui i dati sulle operazioni del mercato sottostante sono insufficienti o in cui la metodologia non produce un risultato e occorre ricorrere alla discrezionalità. Deve inoltre precisare quali mercati correlati siano ritenuti appropriati quando i dati del mercato sottostante non siano sufficienti.

Rigorosità, continuità e convalida tramite test a posteriori

La metodologia deve includere la valutazione dell’adeguatezza dei valori storici dell’indice e l’uso di dati affidabili, con campioni appropriati se del caso. I test a posteriori devono essere effettuati ex post su un orizzonte temporale adeguato, almeno in occasione di ogni riesame annuale e dopo ogni modifica sostanziale della metodologia; per gli indici basati su dati regolamentati, anche alla prima fornitura; per gli indici critici, mensilmente. La metodologia deve anche disciplinare la valutazione dei risultati dei test e i processi per individuare e affrontare eventuali anomalie sistemiche.

Resilienza della metodologia in diverse condizioni di mercato

Gli amministratori devono valutare l’impatto di varie condizioni di mercato utilizzando dati storici di stress; se tali dati non sono adeguati, per gli indici critici devono essere utilizzati dati ipotetici di stress. La metodologia deve impiegare parametri e ipotesi idonei a coprire una gamma ampia di condizioni storiche o, per gli indici critici, ipotetiche, includendo fasi di elevata volatilità e diverse ipotesi di correlazione tra le attività sottostanti. Gli amministratori di indici non significativi e di indici basati su dati regolamentati possono derogare a tali requisiti; ulteriori deroghe sono ammesse in relazione a natura, portata e complessità dell’attività, rischio di conflitti di interesse e livello di discrezionalità.

Tracciabilità e verificabilità

Gli amministratori devono conservare una pista di controllo documentata del calcolo dell’indice di riferimento, comprensiva dell’eventuale valutazione della resilienza della metodologia e dei risultati dei test a posteriori.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariindici di riferimentovigilanza finanziariastrumenti finanziari

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