Regolamento (UE) 2021/1415
Regolamento delegato (UE) 2021/1415 della Commissione del 5 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di obblighi di cooperazione, scambio di informazioni e notifica tra le autorità competenti e l’ESMA, l’ABE e l’EIOPA (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole operative uniformi per la cooperazione, lo scambio di informazioni e le notifiche tra le autorità competenti e le tre AEV nell’ambito del regolamento sulla cartolarizzazione. Definisce referenti, mezzi di comunicazione, contenuto minimo delle richieste e delle risposte, nonché la procedura per lo scambio spontaneo di informazioni e per la notifica di violazioni o presunte violazioni. Impone inoltre obblighi di riservatezza e di uso limitato delle informazioni scambiate. Le disposizioni sono principalmente procedurali e si applicano direttamente dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Norme tecniche di regolamentazione sui moduli e sulle procedure per cooperazione, scambio di informazioni e notifiche tra autorità competenti e AEV nell’ambito della cartolarizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 e alle autorità europee di vigilanza ESMA, ABE ed EIOPA, per le attività di cooperazione, scambio di informazioni e notifica previste dall’articolo 36 del medesimo regolamento. Riguarda le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti di vigilanza, indagine e sanzione relativi agli articoli da 30 a 34 del regolamento (UE) 2017/2402, inclusi i casi di violazione o presunta violazione. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE; non disciplina direttamente gli operatori di mercato, ma incide indirettamente su cedenti, promotori, società veicolo per la cartolarizzazione, prestatori originari, investitori istituzionali e soggetti terzi coinvolti nelle verifiche STS quando le relative informazioni siano oggetto di scambio tra autorità.
Regolamento delegato (UE) 2021/1415: cooperazione e notifiche tra autorità nella cartolarizzazione
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/2402, che disciplina il quadro generale della cartolarizzazione e il regime STS, fissando regole tecniche uniformi per la cooperazione tra autorità competenti e autorità europee di vigilanza. La finalità è rendere efficaci, rapide e omogenee le richieste di assistenza, lo scambio di informazioni e le notifiche di violazioni, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.
Ambito soggettivo e funzionale
Le disposizioni si applicano alle autorità competenti di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 e alle AEV, cioè ESMA, ABE ed EIOPA. Il regolamento opera nell’esercizio dei compiti di vigilanza, indagine e sanzione connessi agli articoli da 30 a 34 del regolamento sulla cartolarizzazione, quindi riguarda in modo indiretto anche i soggetti del perimetro STS e gli altri operatori coinvolti nelle verifiche di conformità.
Referenti e organizzazione dei contatti
Ogni autorità competente e ogni AEV deve designare un referente per le attività di cooperazione e comunicazione. Le autorità competenti, l’ABE e l’EIOPA devono comunicare i dati del referente all’ESMA entro il 19 ottobre 2021 e segnalare tempestivamente ogni aggiornamento. L’ESMA mantiene un elenco aggiornato dei referenti, che deve essere utilizzato dalle autorità come base per i contatti operativi.
Modalità di trasmissione e moduli standard
La regola generale è la comunicazione scritta tramite posta, fax o mezzi elettronici, con scelta del canale più idoneo in base a riservatezza, tempi, volume dei documenti e accessibilità. Il regolamento introduce tre moduli uniformi: allegato I per la richiesta di cooperazione o informazioni, allegato II per la risposta, allegato III per lo scambio spontaneo di informazioni e per le notifiche di violazioni o presunte violazioni. In caso di urgenza, richiesta, scambio spontaneo e notifica possono essere inizialmente effettuati oralmente, ma devono essere formalizzati senza indebito ritardo con il modulo corretto.
Contenuto minimo delle informazioni e delle richieste
Su richiesta, le autorità e le AEV devono scambiarsi almeno informazioni sulle modalità, procedure e meccanismi di cui all’articolo 30, paragrafo 2; sulle politiche e procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 30, paragrafo 3; sugli effetti specifici e sui rischi rilevanti di cui all’articolo 30, paragrafo 4; sulle indagini o procedimenti relativi alle situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1; e sulle sanzioni penali, amministrative o sui provvedimenti correttivi adottati a norma degli articoli 32 o 34. La richiesta deve indicare, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni, la loro pertinenza rispetto ai compiti di vigilanza e le eventuali cautele di riservatezza.
Risposta alle richieste e obbligo di cooperazione
La parte ricevente deve chiedere senza ritardo chiarimenti ove necessari e la parte richiedente deve rispondere prontamente. La risposta va fornita con il modulo dell’allegato II e deve basarsi su misure ragionevoli per soddisfare la richiesta, assicurando un seguito che consenta l’avvio tempestivo delle azioni regolamentari necessarie. Se occorre coinvolgere un’altra autorità competente o una AEV, deve esserne tenuto conto nella gestione dei tempi.
Trasmissione spontanea e notifiche di violazioni
Il regolamento prevede anche un canale per la trasmissione spontanea di informazioni, quando un’autorità o una AEV ritenga che i dati in proprio possesso possano essere utili a un altro destinatario istituzionale. Lo stesso modulo dell’allegato III è usato per le notifiche ex articolo 36, paragrafi 4 e 5, relative a violazioni o presunte violazioni. La notifica deve contenere gli elementi fattuali, la natura, la rilevanza e la durata della violazione, oltre a ogni informazione utile per l’autorità destinataria.
Riservatezza e finalità d’uso
La disciplina insiste sulla tutela della riservatezza: l’esistenza, il contenuto delle richieste, delle risposte e delle notifiche, nonché ogni altra informazione scambiata, devono essere mantenuti riservati. Le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per l’assolvimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2017/2402, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Designazione dei referenti
Ciascuna autorità competente ex articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 e ciascuna AEV designa un referente per la cooperazione, lo scambio di informazioni e le notifiche ai sensi dell’articolo 36. Le autorità competenti, l’ABE e l’EIOPA comunicano all’ESMA i dati del referente entro il 19 ottobre 2021 e la informano di ogni modifica. L’ESMA mantiene un elenco aggiornato dei referenti, da utilizzare come elenco più recente per i rapporti tra autorità.
Mezzi di comunicazione
Salvo diversa previsione, i moduli previsti dal regolamento sono trasmessi per iscritto via posta, fax o per via elettronica. Nella scelta del mezzo si devono considerare riservatezza, tempi di trasmissione, volume della documentazione e facilità di accesso alle informazioni.
Informazioni oggetto di scambio su richiesta
Su richiesta ex articolo 4, le autorità competenti e le AEV si scambiano almeno le informazioni sulle modalità, procedure e meccanismi di cui all’articolo 30, paragrafo 2; sulle politiche e procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 30, paragrafo 3; sugli effetti specifici e sui rischi rilevanti di cui all’articolo 30, paragrafo 4; su indagini o procedimenti avviati in relazione alle situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1; nonché su sanzioni penali, amministrative o provvedimenti correttivi adottati ai sensi degli articoli 32 o 34.
Richiesta di cooperazione o di informazioni
La richiesta va presentata con il modulo dell’allegato I. In caso di urgenza può essere formulata oralmente, ma deve essere poi trasmessa senza indebito ritardo con il modulo. La parte richiedente indica il termine desiderato per la risposta e, se del caso, l’urgenza; se la richiesta riguarda informazioni, specifica quanto possibile i dettagli, i motivi di pertinenza rispetto ai compiti ex articoli da 30 a 34 e le eventuali esigenze di riservatezza o precauzioni speciali.
Risposta alla richiesta
La parte ricevente chiede senza indugio eventuali chiarimenti e la parte richiedente li fornisce prontamente. La risposta deve essere data con il modulo dell’allegato II, adottando misure ragionevoli per fornire cooperazione o informazioni e assicurando un seguito tempestivo, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale coinvolgimento di un’altra autorità competente o di una AEV.
Scambio spontaneo di informazioni
Le autorità competenti e le AEV utilizzano il modulo dell’allegato III per trasmettere spontaneamente informazioni quando ritengano che possano essere utili a un’altra autorità o AEV. In caso di urgenza, la comunicazione può essere orale, ma deve essere successivamente formalizzata senza indebito ritardo con il modulo. Il considerando chiarisce che lo scambio spontaneo può riguardare anche informazioni detenute da autorità competenti di investitori istituzionali o di terzi autorizzati a valutare la conformità a requisiti STS.
Notifica di violazioni o presunte violazioni
Le notifiche previste dall’articolo 36, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402 si effettuano con il modulo dell’allegato III. Anche queste notifiche possono essere inizialmente orali in caso di urgenza, purché poi trasmesse senza indebito ritardo per iscritto tramite il modulo. L’autorità competente notificante deve indicare elementi fattuali, natura, rilevanza e durata della violazione constatata o presunta, oltre a ogni informazione utile all’autorità destinataria.
Riservatezza e uso delle informazioni
Le autorità competenti e le AEV devono mantenere riservati l’esistenza e il contenuto di richieste, risposte, notifiche e altre informazioni scambiate ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402, nel rispetto degli atti giuridici che attribuiscono loro i poteri e delle norme sulla protezione dei dati personali. Le informazioni ricevute possono essere utilizzate solo per l’assolvimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2017/2402.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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