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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/733

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della Commissione del 5 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il nome del titolare dell’autorizzazione da "Evonik Nutrition & Care GmbH" a "Evonik Operations GmbH" in tre precedenti regolamenti di esecuzione relativi a specifici additivi per mangimi. Si tratta di una modifica puramente amministrativa, senza nuova valutazione del profilo di sicurezza degli additivi. Per evitare impatti immediati sulle scorte già immesse sul mercato, il regolamento consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento delle scorte conformi alla disciplina anteriore.

Modifica formale del nome del titolare dell’autorizzazione per alcuni additivi per mangimi a base di Enterococcus faecium CECT 4515 e Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, con disciplina transitoria per le scorte esistenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, ai soggetti che producono, commercializzano o utilizzano gli additivi per mangimi interessati, nonché al titolare dell’autorizzazione indicato nei regolamenti di esecuzione modificati. L’ambito materiale riguarda esclusivamente le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 e non comporta una nuova valutazione scientifica dell’additivo. La modifica ha efficacia nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è previsto un periodo transitorio per le scorte conformi alla disciplina precedente, che possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento.

Modifica del nome del titolare dell’autorizzazione per additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della Commissione interviene su tre atti di esecuzione relativi ad additivi per mangimi a base di Enterococcus faecium CECT 4515 e Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940. La finalità è meramente amministrativa: aggiornare il nome del titolare dell’autorizzazione da "Evonik Nutrition & Care GmbH" a "Evonik Operations GmbH", senza incidere sulla sostanza delle autorizzazioni già concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Contesto normativo e presupposti

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina l’autorizzazione degli additivi e le relative procedure. La domanda di modifica è stata presentata da Evonik Nutrition & Care GmbH ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, ed è stata corredata delle informazioni pertinenti. Secondo i considerando, la nuova denominazione della società è Evonik Operations GmbH; l’EFSA è stata informata della domanda, ma non è stata richiesta una nuova valutazione scientifica perché la modifica non incide sul contenuto tecnico dell’autorizzazione.

Modifiche ai regolamenti di esecuzione interessati

Il regolamento modifica tre precedenti regolamenti di esecuzione:

  • regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2017/961;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395.

Per ciascuno di essi, la modifica è identica e riguarda sia il titolo sia la seconda colonna dell’allegato, denominata "Nome del titolare dell’autorizzazione". In tutti i casi, la dicitura "Evonik Nutrition & Care GmbH" è sostituita con "Evonik Operations GmbH".

Portata sostanziale della modifica

La Commissione evidenzia che la variazione è di natura puramente formale e amministrativa. Non comporta un riesame della sicurezza, dell’efficacia o delle condizioni d’impiego degli additivi autorizzati; serve soltanto a consentire al richiedente di commercializzare i prodotti sotto la nuova denominazione societaria. Il regolamento è dunque limitato all’aggiornamento dei dati identificativi del titolare dell’autorizzazione.

Misure transitorie per le scorte esistenti

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che impongano l’applicazione immediata della modifica, il regolamento introduce una disciplina transitoria. Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni precedenti all’entrata in vigore possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento. Ciò evita interruzioni commerciali e consente l’uscita graduale dal mercato dei prodotti già etichettati o immessi con il precedente nome del titolare.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e natura della modifica

Il regolamento è adottato in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare all’articolo 13, paragrafo 3, che consente la modifica dei termini di un’autorizzazione. La Commissione qualifica la variazione come puramente amministrativa, poiché riguarda soltanto la denominazione del titolare dell’autorizzazione e non richiede una nuova valutazione scientifica dell’additivo.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011

Nel titolo e nella seconda colonna dell’allegato, denominata "Nome del titolare dell’autorizzazione", la dicitura "Evonik Nutrition & Care GmbH" è sostituita con "Evonik Operations GmbH".

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/961

Nel titolo e nella seconda colonna dell’allegato, denominata "Nome del titolare dell’autorizzazione", la dicitura "Evonik Nutrition & Care GmbH" è sostituita con "Evonik Operations GmbH".

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395

Nel titolo e nella seconda colonna dell’allegato, denominata "Nome del titolare dell’autorizzazione", la dicitura "Evonik Nutrition & Care GmbH" è sostituita con "Evonik Operations GmbH".

Misure transitorie

Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni amministrativemangimi

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