Regolamento (UE) 2021/725
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per il 2021, deroghe eccezionali alle regole ordinarie sui controlli previsti in vari settori della PAC, per far fronte alle difficoltà operative causate dalla pandemia di COVID-19. Consente, in molti casi, di sostituire le ispezioni fisiche con tecnologie e prove alternative, di ridurre le percentuali minime di controllo o di rinviare controlli e incrementi di campionamento all’anno successivo. Le deroghe sono accompagnate da salvaguardie contro pagamenti indebiti e da obblighi di conferma nella dichiarazione di gestione.
Deroga temporanea per il 2021 a numerosi regolamenti di esecuzione della PAC, per consentire controlli amministrativi e in loco alternativi o ridotti a causa della pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti e ai beneficiari/interessati dai regimi e dalle misure della politica agricola comune oggetto dei regolamenti di esecuzione richiamati. Copre, per l’anno di domanda 2021 o l’anno civile 2021, il sistema integrato di gestione e controllo, la condizionalità, talune misure di sviluppo rurale, i regimi per le regioni ultraperiferiche dell’Unione e le isole minori del Mar Egeo, le misure del settore ortofrutticolo, i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, i controlli nel settore vitivinicolo, i programmi di attività per olio d’oliva e olive da tavola e gli aiuti nel settore dell’apicoltura. Per alcune disposizioni la decorrenza è retroattiva al 16 ottobre 2020 o al 1° agosto 2020; restano esclusi profili non menzionati nei regolamenti richiamati e le deroghe operano solo nei limiti in cui le misure anti-COVID impediscano i controlli ordinari.
Deroga temporanea ai controlli della PAC per il 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 interviene in continuità con la misura già adottata per il 2020, al fine di attenuare gli effetti operativi della pandemia di COVID-19 sull’esecuzione dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla normativa della PAC. La Commissione rileva che le restrizioni alla circolazione e le difficoltà organizzative hanno reso complessa la pianificazione dei controlli e rischiano di ritardare sia l’istruttoria delle domande sia i pagamenti ai beneficiari.
Ambito e logica delle deroghe
Il regolamento opera su più fronti: sistema integrato di gestione e controllo, condizionalità, sviluppo rurale, regimi per regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo, organizzazione comune dei mercati, settore vitivinicolo, olio d’oliva e apicoltura. La logica comune è quella di consentire, ove necessario, il ricorso a controlli alternativi, la riduzione delle soglie minime di campionamento o il rinvio di taluni controlli, purché resti garantita la verifica delle condizioni di ammissibilità e la sana gestione finanziaria.
Sistema integrato di gestione e controllo: sostituzione dei controlli fisici
Per il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono, per l’anno di domanda 2021 o l’anno civile 2021, sostituire integralmente le ispezioni fisiche con ortoimmagini, fotografie geolocalizzate, nuove tecnologie e altre prove pertinenti, comprese le evidenze documentali fornite dal beneficiario. Se alcune visite sul luogo dell’operazione non sono sostituibili con prove documentali, esse possono essere effettuate dopo il pagamento finale.
La stessa logica vale per i controlli in loco da svolgere entro termini specifici: se i controlli non possono essere eseguiti nei tempi previsti e i metodi alternativi non bastano, gli Stati membri possono effettuarli in qualsiasi momento dell’anno, purché sia possibile verificare l’ammissibilità.
Riduzione delle percentuali minime di controllo
L’articolo 3 riduce le percentuali minime per vari controlli del 2021. In particolare:
- per il pagamento di base, il pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo, le zone soggette a vincoli naturali, i giovani agricoltori, il sostegno accoppiato per superficie, il regime per i piccoli agricoltori e il pagamento specifico per il cotone, la percentuale è almeno del 3 %; per taluni casi già ridotti, può scendere all’1 %;
- per le pratiche di inverdimento, la soglia è in via generale del 3 %, ma per alcune categorie esentate è dell’1 %;
- per le misure di sviluppo rurale la percentuale è almeno del 3 %; per i controlli collettivi è anch’essa del 3 %;
- per i regimi di aiuto per animale la soglia è almeno del 3 % dei beneficiari e degli animali;
- per i controlli ex post la soglia è almeno dello 0,6 %;
- per la condizionalità la percentuale minima è dello 0,5 %.
È inoltre consentito rinviare all’anno di domanda 2022, o all’anno civile 2022 per i controlli ex post, l’aumento delle percentuali che sarebbe dovuto scattare nel 2021.
Salvaguardie finanziarie
Le deroghe non esonerano gli Stati membri dalla responsabilità di prevenire pagamenti indebiti e avviare il recupero delle somme non dovute. Per chi applica le deroghe è richiesta una specifica conferma nella dichiarazione di gestione per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo
Per le regioni ultraperiferiche dell’Unione e per le isole minori del Mar Egeo, le deroghe consentono di sostituire controlli fisici e in loco con nuove tecnologie e prove documentali, oppure di svolgere i controlli in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo il saldo, quando ciò consenta ancora di accertare l’ammissibilità. Le soglie minime sono fissate al 3 % dei titoli, delle domande o delle operazioni, con una copertura minima del 3 % degli importi oggetto di aiuto per ciascuna azione. È anche previsto il rinvio al 2022 dell’aumento delle percentuali di controllo previsto in via ordinaria.
Ortofrutta: controlli di riconoscimento, programmi operativi, ritiri e raccolta verde
Nel settore ortofrutticolo, i controlli in loco sui criteri di riconoscimento non si applicano nel 2021. I controlli sui programmi operativi sono alleggeriti: il campione minimo è pari al 10 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto per il 2020 e non opera la regola della visita almeno triennale alle organizzazioni di produttori. Le visite alle aziende dei soci possono essere sostituite da fotografie, droni, controlli amministrativi o videoconferenze.
Per le operazioni di ritiro, gli Stati membri possono limitare il controllo ad almeno il 10 % dei quantitativi interessati e, per i controlli di primo livello, ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati nella campagna 2020. Anche i controlli sulla raccolta verde e sulla mancata raccolta possono essere sostituiti da controlli alternativi definiti dagli Stati membri.
Vino: programmi di sostegno, vendemmia verde e controlli sullo schedario
Nel settore vitivinicolo, i controlli in loco sui programmi nazionali di sostegno possono essere sostituiti da verifiche amministrative o da altre prove, incluse fotografie datate, relazioni con droni e videoconferenze. I controlli sulle operazioni di vendemmia verde devono essere completati entro il 15 settembre 2021.
Per la banca dati isotopica delle uve fresche, gli Stati membri possono derogare al numero minimo di campioni da prelevare nella vendemmia 2021. Inoltre, se i controlli in loco non sono realizzabili, la percentuale minima per i controlli sui viticoltori dello schedario è ridotta al 3 %; può anche essere sospeso temporaneamente il controllo sistematico delle superfici vitate non presenti in alcun fascicolo del viticoltore.
Olio d’oliva e apicoltura
Per i programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, gli Stati membri possono sostituire i controlli in loco del 2021 con controlli amministrativi o prove elettroniche pertinenti, se le misure anti-COVID impediscono di rispettare i tempi ordinari.
Nel settore dell’apicoltura, nell’anno apicolo 2021 gli Stati membri possono discostarsi dalla soglia del 5 % di controlli in loco sui richiedenti, purché i controlli siano sostituiti da verifiche alternative idonee a confermare la corretta attuazione delle misure del programma apicolo. La deroga mira a evitare un aumento del rischio di pagamenti indebiti.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni sui capi I e II e sulle sezioni 3 e 4 del capo III si applicano dal 1° gennaio 2021; le sezioni 1 e 2 del capo III dal 16 ottobre 2020; la sezione 5 del capo III dal 1° agosto 2020. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroghe al sistema integrato e alla condizionalità (regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014)
Per i controlli relativi all’anno di domanda 2021 o all’anno civile 2021, gli Stati membri possono sostituire le ispezioni fisiche con fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari, fotografie geolocalizzate, nuove tecnologie e altre prove pertinenti; se non è possibile sostituire talune visite sul luogo dell’operazione, queste possono essere effettuate dopo il pagamento finale. Sono inoltre previste deroghe sui termini dei controlli, sulla riduzione delle percentuali minime di controllo per vari regimi e misure, sulla verifica della canapa, sui controlli ex post e sulla condizionalità, con possibilità di rinviare all’anno successivo gli aumenti di percentuale previsti. La percentuale minima per alcuni controlli scende, tra l’altro, al 3 %, al 1 % in casi specifici, allo 0,6 % per i controlli ex post e allo 0,5 % per la condizionalità; per la canapa, la verifica del tetraidrocannabinolo resta almeno sul 10 % della superficie.
Obblighi di tutela finanziaria e dichiarazione di gestione
Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe devono adottare tutte le misure necessarie per evitare pagamenti in eccesso e avviare il recupero delle somme indebitamente percepite. Nella dichiarazione di gestione ex articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 va confermato che tali rischi sono stati evitati sulla base di tutte le informazioni necessarie.
Regioni ultraperiferiche dell’Unione e isole minori del Mar Egeo
Per i regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014, nel 2021 gli Stati membri o, per le isole minori del Mar Egeo, la Grecia possono sostituire controlli fisici e in loco con nuove tecnologie e prove documentali, oppure effettuare i controlli in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo il pagamento del saldo, purché sia possibile verificare le condizioni di ammissibilità. Le percentuali minime di controllo vengono fissate al 3 % dei titoli o delle domande, con campioni rappresentativi che devono coprire almeno il 3 % degli importi oggetto di aiuto per ciascuna azione. È inoltre consentito rinviare all’anno di domanda 2022 l’eventuale aumento delle percentuali di controllo previsto in via ordinaria.
Settore ortofrutticolo: riconoscimento, programmi operativi, ritiri e raccolta verde
Per il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nel 2021 i controlli in loco sui criteri di riconoscimento non si applicano. I controlli sui programmi operativi sono ridotti: il campione deve essere almeno pari al 10 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto per il 2020 e non si applica la regola della visita almeno una volta ogni tre anni. Le visite presso i soci per verificare l’esecuzione delle azioni possono essere sostituite da controlli alternativi (foto geolocalizzate, fotografie datate, droni, controlli amministrativi, videoconferenze). Per i ritiri, il controllo può essere limitato ad almeno il 10 % dei quantitativi interessati, e i controlli di primo livello sui ritiri nel 2021 possono essere effettuati su un campione pari almeno al 3 % dei quantitativi ritirati nella campagna 2020; anche i controlli sulla raccolta verde e sulla mancata raccolta possono essere sostituiti da controlli alternativi.
Settore vitivinicolo: programmi di sostegno e vendemmia verde
Per il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nell’esercizio finanziario 2021 i controlli in loco previsti per i programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo possono essere sostituiti da controlli amministrativi o altre prove pertinenti, incluse fotografie datate, relazioni datate di sorveglianza con droni e videoconferenze. I controlli relativi alle operazioni di vendemmia verde devono essere completati entro il 15 settembre 2021.
Controlli vitivinicoli: campionamento uve e schedario viticolo
Per il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, nel periodo della vendemmia 2021 gli Stati membri possono derogare al numero minimo di campioni di uve fresche da prelevare per la banca dati isotopica. Inoltre, se i controlli in loco non possono essere effettuati nel 2021, essi si svolgono su almeno il 3 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo; i controlli sistematici sulle superfici vitate non presenti in alcun fascicolo del viticoltore possono essere temporaneamente sospesi.
Programmi di attività per olio d’oliva e olive da tavola
Per il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, nell’anno civile 2021 gli Stati membri possono sostituire in tutto o in parte i controlli in loco con controlli amministrativi o con prove pertinenti, tra cui fotografie geolocalizzate, conversazioni video o altre prove elettroniche, se le misure anti-COVID impediscono il rispetto dei tempi ordinari.
Aiuti nel settore dell’apicoltura
Per il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, nell’anno apicolo 2021 gli Stati membri possono discostarsi dalla soglia del 5 % di controlli in loco sui richiedenti l’aiuto, a condizione di sostituire i controlli con controlli alternativi basati su fotografie, conversazioni video o altri mezzi idonei a verificare la corretta attuazione delle misure del programma apicolo. La deroga è giustificata dall’esigenza di evitare pagamenti indebiti e di compensare, per quanto possibile, la riduzione dei controlli con altre verifiche.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le deroghe dei capi I e II e del capo III, sezioni 3 e 4, si applicano dal 1° gennaio 2021; le sezioni 1 e 2 del capo III si applicano dal 16 ottobre 2020; la sezione 5 del capo III si applica dal 1° agosto 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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