Regolamento (UE) 2021/1140
Regolamento delegato (UE) 2021/1140 della Commissione del 5 maggio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/687 per chiarire e correggere alcune regole sulle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A. In particolare, precisa quando l’autorità competente può decidere di non istituire una zona soggetta a restrizioni, limita taluni obblighi di certificazione ai sottoprodotti provenienti da specie interessate e aggiorna il regime di abrogazione di precedenti direttive veterinarie. Modifica inoltre l’allegato VI, ampliando e chiarendo i divieti applicabili nei movimenti di animali e prodotti nelle zone sottoposte a restrizioni.
Modifica puntuale del regolamento delegato (UE) 2020/687 sulle misure di prevenzione e controllo di talune malattie elencate degli animali, con adeguamento di divieti, certificazione e abrogazioni transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica a livello dell'Unione europea, in modo direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, alle misure di prevenzione e controllo delle malattie animali elencate di categoria A disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Riguarda autorità competenti, veterinari ufficiali, operatori e movimenti di animali detenuti, selvaggina, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale nelle zone soggette a restrizioni, zone di protezione e zone di sorveglianza. Le modifiche incidono anche sul regime transitorio di cessazione di applicazione di alcune direttive veterinarie; non introduce un sistema autonomo, ma rettifica e precisa norme già vigenti.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 sulle malattie elencate
Il regolamento delegato (UE) 2021/1140 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il regolamento (UE) 2016/429 in materia di prevenzione e controllo di determinate malattie elencate. La finalità è chiarire alcuni punti applicativi, correggere incoerenze e allineare il regime transitorio di abrogazione delle precedenti direttive veterinarie, in un contesto di passaggio alla disciplina unificata della normativa UE in materia di sanità animale.
Ambito e finalità della modifica
Il provvedimento non disciplina ex novo la materia, ma modifica puntualmente il quadro già esistente sulle malattie di categoria A, B e C, con particolare attenzione alle misure da adottare in caso di sospetto o conferma di malattie di categoria A. I considerando evidenziano l’esigenza di chiarezza, proporzionalità delle misure rispetto al rischio e coerenza del sistema, anche per evitare duplicazioni tra vecchie direttive e nuove norme delegate.
Decisione di non istituire la zona soggetta a restrizioni
L’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 è riscritto per rendere esplicito che l’autorità competente, in deroga al principio generale, può decidere di non istituire una zona soggetta a restrizioni solo dopo una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia. La precisazione mira a eliminare possibili interpretazioni ambigue della disposizione originaria.
Certificazione dei sottoprodotti di origine animale
L’articolo 22, paragrafo 5, è modificato per limitare l’obbligo del certificato sanitario ai sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate, quando tali prodotti provengono da una zona soggetta a restrizioni e sono spostati al di fuori di essa. Il certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale e attestare che il movimento è autorizzato alle condizioni fissate dall’autorità competente conformemente al capo pertinente.
Cessazione di applicazione delle direttive veterinarie
Il nuovo articolo 112 distingue due gruppi di direttive che cessano di applicarsi, insieme agli atti adottati sulla base delle stesse:
- dal 21 aprile 2021: direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE;
- dal 14 luglio 2021: direttive 2000/75/CE e 2002/60/CE. La scelta è coerente con l’entrata in applicazione delle nuove misure delegate del pacchetto sanità animale, evitando sovrapposizioni normative, in particolare per l’influenza aviaria, la peste suina africana e la febbre catarrale degli ovini.
Divieti nelle zone di protezione e di sorveglianza
L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 è sostituito con una tabella più precisa dei divieti applicabili alle attività e ai movimenti collegati alle malattie di categoria A1, identificando per ciascuna malattia se l’attività sia vietata, non vietata o non applicabile. Tra le attività considerate vi sono:
- movimenti di animali detenuti delle specie elencate da e verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni;
- ripopolamento di selvaggina;
- fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni con assembramento di animali;
- movimenti e raccolta di sperma, ovociti ed embrioni;
- inseminazione artificiale itinerante e monta naturale itinerante;
- movimenti di uova da cova e di uova per il consumo umano;
- movimenti di carni fresche, frattaglie, prodotti a base di carne, latte crudo, colostro e prodotti lattiero-caseari;
- movimenti di sottoprodotti di origine animale, inclusi letame, pelli, lana, setole, piume e altri sottoprodotti;
- movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona di protezione. La tabella è costruita con codici che indicano il divieto, la non interdizione o la non applicabilità, a seconda della malattia considerata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Chiarimento sulla non istituzione della zona soggetta a restrizioni
All’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687, l’autorità competente può decidere, in deroga al paragrafo 1 e dopo una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, di non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di una malattia di categoria A nei luoghi indicati dalla norma.
Certificato sanitario per i sottoprodotti di origine animale
All’articolo 22, paragrafo 5, viene precisato che l’obbligo di accompagnare i sottoprodotti di origine animale con un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale riguarda solo i sottoprodotti ottenuti da animali delle specie elencate, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e destinati a essere spostati al di fuori di essa.
Aggiornamento del regime transitorio di abrogazione delle direttive
L’articolo 112 è sostituito per stabilire che le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, nonché gli atti adottati sulla base di esse, cessano di applicarsi dal 21 aprile 2021; inoltre, le direttive 2000/75/CE e 2002/60/CE, e i relativi atti attuativi, cessano di applicarsi dal 14 luglio 2021.
Modifica dell’allegato VI sui divieti nelle zone restrittive
L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 è sostituito per precisare i divieti di attività relativi ad animali e prodotti connessi alle malattie di categoria A1. La tabella aggiorna, per ciascuna malattia elencata, i divieti o le ipotesi non vietate (X, NV, NA) riguardanti movimenti di animali detenuti, ripopolamento di selvaggina, fiere e mercati, materiale germinale, carni fresche, frattaglie, prodotti a base di carne, latte crudo e colostro, prodotti lattiero-caseari, uova da consumo, sottoprodotti di origine animale e materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia, distinguendo tra zone di protezione e zone di restrizione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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