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Circolare

Circolare numero 214 del 06-12-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende l’assegno di natalità anche ai cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno per familiare e della carta di soggiorno permanente per familiare, oltre ai già previsti permessi di lungo periodo. Vengono indicate le modalità transitorie di autocertificazione del titolo di soggiorno, le nuove modalità di presentazione delle domande e la procedura per il riesame delle domande precedentemente respinte. Il riesame è subordinato alla verifica di tutti i requisiti di legge, incluso l’ISEE 2015 non superiore a 25.000 euro, e la decorrenza resta collegata alla data della domanda originaria.

Estensione dell’assegno di natalità a nuovi titoli di soggiorno e riesame delle domande respinte

Estensione dell’assegno di natalità ai nuovi titoli di soggiorno

La circolare interviene sull’applicazione dell’assegno di natalità già disciplinato dalla circolare INPS n. 93 dell’8 maggio 2015. Lo scopo è quello di recepire l’indicazione ministeriale che amplia la platea dei cittadini stranieri aventi diritto e di disciplinare sia le nuove domande sia il riesame di quelle precedentemente respinte.

Inquadramento normativo e requisito soggettivo

La circolare richiama il quadro originario: in base alla circolare n. 93/2015, l’assegno era riconoscibile ai cittadini stranieri solo se in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del d.lgs. 286/1998. In applicazione di tale criterio, fino a quel momento erano state respinte le domande presentate da stranieri titolari di permessi diversi.

Estensione ai familiari di cittadini dell’Unione europea

A seguito del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmesso il 27 luglio 2016, il beneficio viene esteso anche ai titolari di:

  • carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea, italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 30/2007;
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 30/2007.

Tali soggetti possono quindi accedere all’assegno, sempre che risultino soddisfatte anche le altre condizioni previste dalla legge.

Adeguamenti procedurali e regime transitorio

L’Istituto segnala che sono in corso gli adeguamenti delle procedure telematiche per consentire l’acquisizione dei titoli di soggiorno dei cittadini stranieri. Parallelamente sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell’Interno per abilitare la consultazione telematica delle banche dati ministeriali.

Nell’attesa del completamento di tali implementazioni, in via transitoria il richiedente deve rilasciare un’autodichiarazione attestante la titolarità del titolo di soggiorno e i relativi estremi. Le strutture territoriali INPS effettuano controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni, in collaborazione con gli uffici del Ministero dell’Interno.

Gestione delle nuove domande

I cittadini stranieri in possesso dei titoli di soggiorno ora ammessi, e degli altri requisiti di legge previsti per l’assegno, possono presentare la domanda tramite la procedura telematica già indicata dalla circolare n. 93/2015, al punto 8.

Nella domanda il richiedente deve autocertificare il possesso del titolo di soggiorno inserendo gli estremi del documento, in particolare:

  • tipo di permesso o carta di soggiorno;
  • numero del permesso;
  • autorità che lo ha rilasciato, ad esempio la questura;
  • data di rilascio;
  • termine di validità.

Riesame delle domande respinte

Le domande in precedenza respinte, presentate da soggetti che oggi rientrano tra gli aventi diritto, possono essere riesaminate su istanza dell’interessato. A tal fine deve essere compilato il modello allegato e presentato presso la struttura territorialmente competente.

La struttura verifica nuovamente:

  • la sussistenza del requisito relativo al titolo di soggiorno;
  • la presenza degli altri requisiti di legge;
  • in particolare, per il 2015, il possesso di un ISEE valido non superiore a 25.000 euro.

Decorrenza della prestazione e arretrati

Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, l’assegno viene messo in pagamento, salvo che nel frattempo la prestazione per il medesimo minore non sia già stata concessa all’altro genitore.

La decorrenza della prestazione è determinata in base alla data di presentazione della domanda originaria sottoposta a riesame, secondo le regole già fissate dalla circolare n. 93/2015. Con il primo pagamento vengono riconosciute anche le eventuali mensilità arretrate spettanti.

Rinvio alla disciplina precedente

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente circolare, resta fermo il rinvio alle istruzioni contenute nella circolare INPS n. 93/2015.

Punti principali

Estensione dei titoli di soggiorno ammessi

Il beneficio dell’assegno di natalità, inizialmente riconosciuto solo ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex articolo 9 del d.lgs. 286/1998, viene esteso anche ai cittadini stranieri in possesso della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea ex articolo 10 del d.lgs. 30/2007 e della carta di soggiorno permanente per familiari ex articolo 17 del medesimo decreto.

Adeguamenti procedurali e fase transitoria

L’INPS sta adeguando le procedure per l’acquisizione telematica dei titoli di soggiorno e sta attivando, con il Ministero dell’Interno, la consultazione diretta delle banche dati. Nelle more del completamento dell’iter, il richiedente deve presentare un’autodichiarazione con l’indicazione della titolarità del permesso e degli estremi del documento, soggetta a verifiche a campione da parte delle strutture territoriali INPS in collaborazione con il Ministero dell’Interno.

Presentazione delle nuove domande

I cittadini stranieri in possesso dei titoli ammessi e degli altri requisiti di legge possono presentare la domanda tramite procedura telematica secondo le indicazioni della circolare INPS n. 93/2015. Nella domanda devono autocertificare il possesso del titolo di soggiorno indicando tipo di permesso, numero, autorità rilasciante, data di rilascio e termine di validità.

Riesame delle domande respinte

Le domande precedentemente respinte ai soggetti ora ammessi possono essere riesaminate su istanza del richiedente, mediante compilazione del modello allegato e presentazione alla struttura territorialmente competente. La struttura verifica nuovamente i requisiti di soggiorno e gli altri requisiti di legge, con attenzione particolare all’ISEE valido per il 2015 non superiore a 25.000 euro.

Decorrenza e pagamento dell’assegno

Se il riesame ha esito favorevole, l’assegno viene posto in pagamento salvo che, nel frattempo, la prestazione per lo stesso minore sia stata riconosciuta all’altro genitore. La decorrenza è fissata in base alla data di presentazione della domanda originaria oggetto di riesame, secondo le regole della circolare n. 93/2015, e con il primo pagamento vengono corrisposte anche le eventuali mensilità arretrate spettanti.

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