Circolare numero 209 del 02-12-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 19 settembre 2016 tra INPS e S.N.A.D.A.P.I. per la riscossione, congiunta ai contributi obbligatori, dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Sono disciplinate le modalità operative per deleghe e revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la tutela dei dati personali, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili.
Convenzione INPS-S.N.A.D.A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-S.N.A.D.A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 19 settembre 2016 tra INPS e Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono illustrati i profili operativi della riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi applicabili, le clausole di tutela dell’Istituto, la disciplina sulla privacy, la durata dell’accordo e le istruzioni contabili.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria.
La circolare precisa che tale modalità di riscossione non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’Istituto di procedere a esazione coattiva della quota.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più versare la quota.
In parallelo all’inserimento telematico dei dati, l’Associazione deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione, corredate dalla copia del documento di identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’INPS.
Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto in favore di Associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega acquisita dall’ufficio territorialmente competente, salvo che quella successivamente pervenuta contenga la revoca espressa della precedente.
Le Strutture INPS territoriali validano le deleghe acquisite tramite portale mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.
Revoca della delega
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione. Ne deriva che ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Qualora l’INPS riceva direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione risultano attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, con periodicità una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione di ciascun modello F24.
Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto all’Associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, anche se il pignoramento è in corso o già eseguito alla data della stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in tutti i casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si obbligano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve inviare apposita richiesta all’INPS almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È comunque prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC.
L’Associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, trasmettendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta.
La sede del S.N.A.D.A.P.I. è indicata in Taranto, Via Calamandrei n. 2/B.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute operate per conto del S.N.A.D.A.P.I. sono istituiti i seguenti conti:
- GPN25176: contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per conto del S.N.A.D.A.P.I.;
- GPN35176: accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per conto del S.N.A.D.A.P.I.;
- GPN11176: debito verso il S.N.A.D.A.P.I. per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il Sindacato sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
Il contributo associativo viene riscosso insieme ai contributi obbligatori, secondo le stesse modalità, con indicazione in avviso di pagamento dell’importo della quota e dell’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, per cui l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione e l’elenco di coloro che revocano l’adesione o non intendono più pagare la quota. Contestualmente deve far pervenire alla Struttura INPS competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità. In caso di più deleghe dello stesso soggetto per associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa della precedente. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega di riscossione, procede alla relativa acquisizione.
Costi del servizio
I costi del servizio, aggiornati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in: € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali e € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. Le variazioni annuali sono comunicate per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.
Sede dell’Associazione
La sede del S.N.A.D.A.P.I. è indicata in Taranto, Via Calamandrei n. 2/B.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPN25176, GPN35176 e GPN11176, relativi rispettivamente ai contributi associativi riscossi per conto del S.N.A.D.A.P.I., al loro accreditamento e al debito verso il Sindacato. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’allegato n. 2 contiene la variazione al piano dei conti.
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