Circolare numero 210 del 02-12-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE LAVORATORI AUTONOMI (FLA), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 19 settembre 2016 tra INPS e la Federazione Lavoratori Autonomi (FLA) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Sono indicati durata, soggetti legittimati a rilasciare la delega, modalità di rilascio, decorrenza e revoca, misura del contributo, costi del servizio, esonero da responsabilità e istruzioni contabili con i relativi conti di imputazione.
Convenzione INPS-FLA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FLA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 19 settembre 2016 con la Federazione Lavoratori Autonomi (FLA) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il testo definisce durata, destinatari della delega, modalità operative, regole economiche e contabili, nonché i profili di responsabilità connessi all’esecuzione della convenzione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017. È previsto che la richiesta di rinnovo debba pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio di trattenuta del contributo sindacale. Possono rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la disciplina richiamata si applica alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega e trattamento dei dati
La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione telematica
L’articolo 4 disciplina la decorrenza della delega. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. L’Organizzazione deve inoltre inviare in formato digitale la delega acquisita e conservare l’originale firmato.
Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, gli effetti decorrono:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda.
Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega ha efficacia dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il limite precedente e non eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
- revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
Esonero da responsabilità, controversie e facoltà dell’Istituto
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie relative a rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per la perdita dei requisiti di legge o se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre previsto il potere di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla FLA è attribuito il codice INPS BB.
Per la rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25584, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27584, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11584, nuovo conto per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.
Gli accrediti a favore del medesimo sindacato vanno imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti indicati sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni, mentre GPA25584 e GPA27584 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies richiamato si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul modulo predisposto dall’Istituto, che indica la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione dei dati
Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati vanno trasmessi all’INPS per via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto, insieme alla copia digitale della delega, conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova vale solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non superiore al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Costi del servizio e rapporti finanziari
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro. I rapporti finanziari e gli adempimenti sono regolati a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta. L’associazione deve anche ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, su poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla FLA è assegnato il codice INPS BB. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25584 e GPA27584 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione; il nuovo conto GPA11584 per il debito verso l’organizzazione e l’imputazione del pagamento; gli accrediti restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 dic 2016Circolare numero 206 del 02-12-2016
- Circolare · 2 dic 2016Circolare numero 207 del 02-12-2016
- Circolare · 2 dic 2016Circolare numero 208 del 02-12-2016
- Circolare · 2 dic 2016Circolare numero 209 del 02-12-2016
- Circolare · 2 dic 2016Circolare numero 211 del 02-12-2016
- Circolare · 2 dic 2016Circolare numero 212 del 02-12-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →