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Circolare

Circolare numero 206 del 02-12-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i contenuti operativi della convenzione stipulata il 10 ottobre 2016 tra INPS e S.Na.P.E.L. per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, effettuata insieme ai contributi obbligatori. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e recesso, la tutela dei dati personali e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra la convenzione stipulata il 10 ottobre 2016 tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento disciplina modalità operative, deleghe, revoche, costi, responsabilità, durata e profili contabili.

Ambito e modalità di riscossione

La riscossione della quota associativa è effettuata congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’Istituto indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’INPS di procedere a esazione coattiva della quota.

Gestione delle deleghe sindacali

L’associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, oltre ai nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.

Contestualmente all’inserimento dei dati nel portale, l’associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, corredate dalla copia del documento di identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite via portale mediante confronto con la documentazione cartacea ricevuta.

In presenza di due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che quella successiva contenga la revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; di conseguenza ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, provvede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione della code line, una tantum annuale;
  • € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
  • € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; successivamente a tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata.

L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, previa semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure per perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula della convenzione. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si vincolano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta comunque salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC.

L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, producendo la relativa documentazione di supporto.

Indicazioni organizzative e contabili

La sede del Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) è indicata in Salice Salentino (LE), Via G. D’Annunzio n. 18.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto di S.Na.P.E.L. vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPN25177: contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto del S.Na.P.E.L.;
  • GPN35177: accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto del S.Na.P.E.L.;
  • GPN11177: debito verso S.Na.P.E.L. per contributi associativi riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’associazione sono curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.

Punti principali

Oggetto e modalità di riscossione

La convenzione, stipulata il 10 ottobre 2016 ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, riguarda la riscossione dei contributi associativi per imprenditori agricoli e coltivatori diretti. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità, con indicazione nell’avviso di pagamento dell’importo della quota associativa e dell’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS obblighi di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe e validazione

L’associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee con copia del documento d’identità, sottoscritte secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite online confrontandole con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni, è efficace la prima pervenuta, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione; pertanto ogni comunicazione relativa deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione, procede alla sua acquisizione.

Costi del servizio e facoltà di recesso

I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in: € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali, € 0,17 per gestione singolo modello F24. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o delle sue strutture, anche se già in corso alla data di stipula. Se sorgono controversie sul valido rilascio della delega e l’associazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in assenza di richiesta, la convenzione scade automaticamente senza ulteriori atti. Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità, dei poteri di rappresentanza e la relativa documentazione.

Sede dell’associazione e istruzioni contabili

La sede del Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) è indicata in Salice Salentino (LE), Via G. D’Annunzio n. 18. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPN25177 per i contributi associativi riscossi per conto di S.Na.P.E.L., GPN35177 per l’accreditamento dei contributi e GPN11177 per il debito verso l’associazione. La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’associazione sono curate dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, con variazione al piano dei conti riportata nell’allegato n. 2.

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