Circolare numero 207 del 02-12-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 10 ottobre 2016 tra INPS e Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Vengono descritte le modalità operative di riscossione tramite i contributi obbligatori, la gestione telematica e cartacea delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, le disposizioni privacy, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-S.Na.P.E.L. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 10 ottobre 2016 tra INPS e Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.). Vengono disciplinati i profili operativi, economici, di responsabilità e contabili connessi al servizio.
Ambito della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ed è stata approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015. La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi.
L’INPS, nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, indica:
- l’importo della quota associativa;
- l’associazione destinataria della quota.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite Internet e attraverso il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota.
Contestualmente all’inserimento telematico dei dati, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati, con allegata copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.
Qualora l’INPS riceva due o più deleghe dello stesso soggetto in favore di diverse associazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.
Le strutture INPS territoriali provvedono alla validazione delle deleghe trasmesse dalle Associazioni mediante il portale, verificandole con le deleghe cartacee ricevute.
Revoca della delega e rapporti tra associato e Associazione
La circolare ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio e variazioni
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale;
- € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali;
- € 0,17 per gestione singolo modello F24.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. A seguito di tale comunicazione, l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e facoltà dell’INPS
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, su semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di:
- sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
- sospendere l’efficacia in caso di contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari o di perdita dei requisiti di legge per la stipula;
- recedere unilateralmente ove emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiederne il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, esercitabile con comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A/R o PEC.
L’Associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Indicazione della sede dell’Associazione
La sede del Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) è indicata in Salice Salentino (LE), via G. D’Annunzio n. 18.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi riscossi per conto del S.Na.P.E.L. è istituito il conto:
- GPN25178, relativo ai contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).
Sono inoltre istituiti i conti utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili:
- GPN35178, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto del S.Na.P.E.L.;
- GPN11178, per il debito verso il Sindacato per i medesimi contributi.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il Sindacato sono curate direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti alle aziende assuntrici di manodopera e ai p.c.c.f. per conto del S.Na.P.E.L.
Modalità di riscossione
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe
L’Associazione deve trasmettere via Internet, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS competente le deleghe cartacee con copia del documento d’identità. In caso di più deleghe dello stesso soggetto, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; pertanto le comunicazioni dell’associato devono essere indirizzate all’associazione. Se la revoca della delega perviene direttamente all’INPS, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in € 2,20 per la gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per la gestione revoca deleghe sindacali e € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. Le variazioni annuali saranno comunicate per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare l’interessato; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie connesse ai rapporti associativi. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in caso di contestazioni, irregolarità, conflitti di interesse o perdita dei requisiti dell’Associazione.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione vale fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. È comunque prevista per entrambe le parti la facoltà di recesso con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Sede dell’Associazione
La sede del Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) è indicata in Salice Salentino (LE), via G. D’Annunzio n. 18.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute si istituisce il conto GPN25178. Sono inoltre istituiti i conti GPN35178 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11178 per il debito verso il Sindacato. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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