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Circolare

Circolare numero 208 del 02-12-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 19 settembre 2016 tra INPS e S.N.A.D.A.P.I. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, della quota associativa dovuta da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità operative per l’invio e la validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e recesso, la protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-S.N.A.D.A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti

Convenzione INPS-S.N.A.D.A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 19 settembre 2016 tra INPS e Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Il documento disciplina il funzionamento operativo del servizio, i rapporti tra Associazione, associati e Istituto, nonché i profili economici e contabili connessi.

Ambito della riscossione

La quota associativa è riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo; pertanto, l’Istituto non è tenuto ad attivare alcuna azione di riscossione coattiva della quota.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o non intendono più versare la quota. Contestualmente all’inserimento dei dati nel portale, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate da copia del documento d’identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.

Le strutture territoriali INPS procedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale mediante riscontro con la documentazione cartacea ricevuta. Nel caso in cui pervengano due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di Associazioni sindacali diverse, assume efficacia la prima delega pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga una revoca espressa della precedente.

Revoca della delega e rapporti associativi

Le parti chiariscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, le comunicazioni inerenti tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione competente. Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca stessa.

Aspetti economici

I costi del servizio sono quelli attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:

  • euro 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, quale importo una tantum annuale;
  • euro 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
  • euro 0,17 per la gestione del singolo modello F24.

Eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto; dopo la comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e recesso dell’Istituto

L’INPS viene esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data della stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nei giudizi relativi a questioni inerenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove insorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o nel caso in cui vengano meno i requisiti di legge per la stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e comunicazioni dell’Associazione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve inoltrare richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC oppure raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, allegando la documentazione di supporto eventualmente necessaria.

Indicazioni organizzative e contabili

La sede del S.N.A.D.A.P.I. è indicata in Taranto, Via Calamandrei n. 2/B. Ai fini contabili, l’INPS istituisce i conti GPN25175, GPN35175 e GPN11175, rispettivamente per i contributi associativi riscossi per conto del Sindacato, per il loro accreditamento e per il debito verso l’Associazione. La gestione dei rapporti finanziari è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto della convenzione e modalità di riscossione

La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 334/1968, riguarda la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti aderenti al S.N.A.D.A.P.I. La quota è riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità operative; nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione trasmette all’INPS, via portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente deve far pervenire alla struttura territoriale competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite tramite il portale confrontandole con la documentazione cartacea ricevuta. Se pervengono più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta all’ufficio territoriale competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa della precedente.

Revoca della delega e rapporti associativi

Le parti precisano che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione, per cui ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio e facoltà di recesso

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014 e, per la convenzione in esame, sono fissati in: euro 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), euro 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali, euro 0,17 per la gestione del singolo modello F24. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione, a semplice presentazione di nota specifica. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si obbligano al rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione resta valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di richiesta la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.

Sede dell’Associazione e istruzioni contabili

La sede del S.N.A.D.A.P.I. è indicata in Taranto, Via Calamandrei n. 2/B. Per la rilevazione contabile delle trattenute vengono istituiti i conti GPN25175, GPN35175 e GPN11175, relativi rispettivamente ai contributi associativi riscossi per conto dell’Associazione, al loro accreditamento e al debito verso il Sindacato. La tenuta e definizione dei rapporti finanziari sono affidate alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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