Sentenza n. 14898/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - del provvedimento della XI Comunità Montana del Lazio – Castelli Romani e Prenestini, Protocollo Partenza n. 6231/2026 del 04.08.2026, Classificazione 8, avente ad oggetto «PROVVEDIMENTO DI ESITO NEGATIVO ED ESPRESSO DIVIETO DI INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6, TULPS – INOSSERVANZA DEI LIMITI DI DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI ("DISTANZIOMETRO") - VIA CAVOUR, 85 - Pratica n. 03/SOL-TULPS presentata in data 26.03.2026 Prot. gen. 2081 - RICHIEDENTE BANCHERI KRISTIAN», con il quale è stato disposto l’esito negativo della pratica, il divieto assoluto di installazione e messa in esercizio degli apparecchi da gioco e l’ordine di rimozione immediata degli stessi entro cinque giorni; - ove occorra dell’avvio di procedimento dell’1/06/2026 e per quanto occorrer possa, degli atti istruttori richiamati nel provvedimento impugnato e non conosciuti, ivi comprese le «misurazioni» e le «verifiche topografiche effettuate sul territorio», nonché degli eventuali pareri, rilievi e comunicazioni degli organi di polizia locale; - in via subordinata e in parte qua, di ogni eventuale regolamento o atto a contenuto generale adottato dalla XI Comunità Montana e/o dal Comune di Cave in materia di gioco lecito, allo stato non conosciuto, ove interpretato nel senso di estendere i limiti di distanza dai luoghi sensibili alle ipotesi di subingresso in attività preesistenti, con espressa riserva di motivi aggiunti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esito negativo della SCIA, divieto di installazione e messa in esercizio di tre apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, TULPS e ordine di rimozione entro cinque giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la XI Comunità Montana ha vietato l'installazione e la messa in esercizio di tre apparecchi da gioco presso una tabaccheria-ricevitoria, ritenendo violato il limite regionale di distanza dai luoghi sensibili. L'attività di gioco risultava esercitata nei medesimi locali almeno dal 2009 e gli apparecchi erano già presenti al momento della cessione dell'azienda, intervenuta nel febbraio 2026. Il ricorrente sosteneva quindi che si trattasse di un mero subingresso e non di una nuova installazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina regionale sul distanziometro e degli artt. 8, 86 e 110 TULPS, sostenendo che i limiti distanziometrici non fossero applicabili alla prosecuzione di un'attività preesistente. Con il secondo motivo ha denunciato difetto assoluto di istruttoria, motivazione apparente, perplessità e contraddittorietà, poiché il provvedimento non indicava i luoghi sensibili, la distanza concreta, i criteri e i punti di misurazione né gli accertamenti eseguiti; ha inoltre evidenziato la presenza nell'atto di un segnaposto non compilato relativo all'indirizzo dell'attività. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, dell'art. 10-bis e dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990, lamentando la mancata valutazione della documentazione integrativa e la contraddittorietà tra l'avvio del procedimento, che prospettava l'annullamento d'ufficio del titolo formatosi sulla SCIA, e il successivo provvedimento inibitorio. Con il quarto motivo ha sostenuto la consumazione del potere inibitorio decorso il termine di sessanta giorni, il consolidamento del titolo e l'inefficacia del provvedimento tardivo, in assenza dei presupposti dell'autotutela. Con il quinto motivo ha contestato l'ordine di rimozione, sia in via derivata sia autonomamente, per violazione del termine minimo di trenta giorni, sproporzione e incompetenza rispetto alle ulteriori minacce di sigillatura, sequestro e segnalazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non decisiva la qualificazione della vicenda come subingresso o nuova installazione. Richiamando un precedente della stessa Sezione, ha affermato che il limite di distanza previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 5/2013 si applica anche alle nuove istanze relative a impianti già esistenti; pertanto, la mera preesistenza degli apparecchi o il subingresso non escludono l'applicazione del distanziometro. Il ricorso è stato tuttavia accolto per il fondato difetto di istruttoria e motivazione. Il provvedimento impugnato si limitava ad affermare che l'esercizio si trovava a distanza inferiore a quella minima dai luoghi sensibili, senza indicare quali luoghi fossero stati considerati, quale distanza fosse stata rilevata, quali punti fossero stati utilizzati, quali criteri di misurazione fossero stati adottati e quali verifiche tecniche fossero state svolte. Tale formula generica e assertiva impediva al destinatario e al giudice di ricostruire l'iter logico-giuridico e di verificare la correttezza dell'accertamento. Il TAR ha escluso che le lacune potessero essere colmate dalla memoria difensiva dell'amministrazione, che indicava per la prima volta vari luoghi sensibili, ravvisandovi una motivazione postuma; in ogni caso, la memoria non specificava quali luoghi ricadessero entro i 250 metri né le modalità concrete delle misurazioni. Il secondo motivo è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e dell'ordine di rimozione. Le ulteriori censure sono state dichiarate non necessarie da esaminare, poiché non avrebbero attribuito al ricorrente un'utilità maggiore. L'amministrazione conserva il potere di riesaminare la vicenda e di rideterminarsi nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 5/2013
"i limiti previsti, in via generale, dall'art. 4 comma 1 lettera a) l.r. n. 5/13 devono ritenersi applicabili anche a tutte le ipotesi, quali quella in esame, in cui viene in rilievo una nuova istanza ex art. 86 Tulps anche se la stessa abbia ad oggetto impianti già esistenti"
Il limite distanziometrico dai luoghi sensibili si applica anche alle nuove istanze relative ad apparecchi già esistenti e non è escluso dalla qualificazione della vicenda come subingresso.
art. 11-bis l.r. Lazio n. 5/2013
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'esclusione degli esercizi preesistenti dall'applicazione dei limiti distanziometrici, ma il TAR non ha deciso la questione perché ha ritenuto assorbente il difetto di istruttoria e motivazione.
artt. 3 e 6 l. 241/1990
Il provvedimento deve consentire di comprendere i dati fattuali e normativi sui quali si fonda e l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione; una formula generica sull'esistenza di una distanza insufficiente non soddisfa l'obbligo di motivazione.
art. 19 l. 241/1990
La norma è stata richiamata nei motivi relativi ai poteri di controllo sulla SCIA, alle garanzie di conformazione e alla consumazione del potere inibitorio, ma tali questioni non sono state esaminate nel merito.
art. 21-nonies l. 241/1990
La norma è stata indicata dall'amministrazione nell'avvio del procedimento quale possibile strumento di annullamento d'ufficio del titolo formatosi sulla SCIA; il TAR non ha deciso se ne ricorressero i presupposti.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Il limite distanziometrico previsto dalla normativa regionale per gli apparecchi da gioco può trovare applicazione anche quando la nuova istanza riguarda apparecchi già presenti nei locali; la mera qualificazione della vicenda come subingresso non esclude automaticamente il controllo di compatibilità con i luoghi sensibili.
- Un provvedimento che vieta l'installazione o l'esercizio di apparecchi da gioco per violazione del distanziometro deve indicare specificamente i luoghi sensibili considerati, la distanza rilevata, i punti e i criteri di misurazione e gli elementi istruttori utilizzati. Il mero richiamo a generiche misurazioni e verifiche topografiche non è sufficiente.
- La motivazione dell'atto amministrativo deve permettere al destinatario e al giudice di ricostruire l'iter logico-giuridico e di verificare la correttezza dell'accertamento fattuale; l'omessa indicazione dei dati concreti posti a fondamento del diniego integra difetto di motivazione e di istruttoria.
- L'amministrazione non può colmare in giudizio le lacune motivazionali dell'atto impugnato mediante l'allegazione di nuovi luoghi sensibili, dati o ragioni non evincibili dal provvedimento, poiché ciò costituisce motivazione postuma; comunque, un elenco di luoghi vicini non dimostra da solo il superamento del limite distanziometrico senza indicazione delle misurazioni e dei criteri adottati.
- L'annullamento per difetto di istruttoria e motivazione non impedisce all'amministrazione di riesaminare la fattispecie e di adottare una nuova determinazione, purché rispetti l'effetto conformativo della sentenza.
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