Cassazione Penale, Ordinanza n. 33847/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 75 del d.lgs. 159/2011 per avere violato le prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune indicato nel provvedimento, essendo stato sorpreso dai Carabinieri in altro Comune. Il Tribunale lo aveva condannato, computata la recidiva e applicata la diminuzione per il rito, alla pena di un anno e due mesi di reclusione; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova, nonché inosservanza della legge penale e vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché prospettavano inesistenti contraddittorietà e illogicità della motivazione, erano sostanzialmente versate in fatto e miravano a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto esaustiva, coerente e immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata, anche quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'insofferenza dell'imputato verso le prescrizioni dell'autorità e sull'assenza di una revisione critica della condotta pregressa. Ha inoltre affermato che la valutazione del trattamento sanzionatorio, se congruamente e logicamente motivata, non è censurabile in cassazione mediante una rivalutazione fattuale degli elementi già apprezzati dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice della violazione delle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova; la Corte ha escluso che le censure evidenziassero vizi deducibili in cassazione, ravvisandovi una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 133 c.p.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la motivazione sul trattamento sanzionatorio non deve necessariamente esaminare singolarmente tutti i parametri indicati dalla norma, quando la valutazione sia congrua e logica.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la forma della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolvano nella contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito o nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- La motivazione del giudice di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente quando individua elementi negativi concretamente valutabili, quali l'insofferenza verso le prescrizioni dell'autorità e l'assenza di una revisione critica della condotta pregressa.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità quando sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando denunci contraddittorietà o illogicità della motivazione prive di effettivo riscontro e persegua soltanto una rivalutazione nel merito degli elementi già considerati.
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