Sentenza n. 1110/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della D.G. Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero professionale, prestazioni sanitarie per rispettare i tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale e operante sulla base di un contratto con l'ATS competente, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare con sei motivi. Ha dedotto: la contraddittorietà e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di erogare prestazioni gratuite in regime libero professionale avrebbe impedito la corretta programmazione dell'attività e il rispetto del budget annuale; la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non siano tenute a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; la violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale o personale imposta in assenza di una base legislativa; la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni gratuite; la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto un obbligo analogo soltanto per gli erogatori pubblici; infine, la carenza di presupposto e lo sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021, richiamato dalla delibera, avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, la ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: a fronte dell'espressa rinuncia all'interesse alla decisione, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'andamento del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione Lombardia.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell'interesse, emerge la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma invocata dalla ricorrente con riguardo ai volumi delle prestazioni e al limite massimo di remunerazione contrattualmente assegnato; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione concreta per la definizione in rito.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Norma invocata dalla ricorrente; non esaminata nel merito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 23 Cost.
Parametro costituzionale invocato contro l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; il TAR non ha deciso la relativa censura.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Parametro convenzionale invocato per sostenere la lesione del diritto al credito derivante dall'erogazione gratuita delle prestazioni; il TAR non ha deciso la relativa censura.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024
Normativa sopravvenuta richiamata nel processo come incidente sulla concreta applicazione della previsione impugnata, prevedendo la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione può condurre alla definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi sui vizi dedotti contro l'atto impugnato, anche quando tali vizi riguardino questioni di legittimità costituzionale, convenzionale o di disciplina sostanziale.
- La dichiarazione della parte sulla cessazione dell'interesse alla decisione opera nel quadro del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo.
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