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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19622/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava che il GUP avesse determinato una pena detentiva inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n.110, alla luce della modifica introdotta dal d.l. 15 settembre 2023, n.123 (convertito con modificazioni nella l. n.159/2023): il fatto è avvenuto il 16/02/2024, quindi dopo l'entrata in vigore della modifica che ha innalzato la pena detentiva minima a un anno. Inoltre il ricorrente rilevava che il GUP aveva ridotto la pena per il rito abbreviato di un terzo anziché della metà nonostante si trattasse di contravvenzione, in violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n.103.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto e in euro 600,00 di ammenda. Motivazione: la pena detentiva deve partire dal minimo edittale inderogabile di un anno (come risultante dalla riforma del d.l. 15/9/2023), ridotta per il rito abbreviato della metà (non di un terzo), con conseguente arresto rideterminato in 6 mesi; la multa è stata presa dalla soglia di euro 1.200,00 individuata dal GUP e ridotta per il rito della metà a euro 600,00.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n.110

    La Corte interpreta che per la fattispecie in questione la pena detentiva minima è quella prevista dall'art. 4 dopo la modifica normativa; non è consentito applicare una pena inferiore al minimo edittale vigente alla data del fatto.

  • decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni nella legge n.159/2023

    ha individuato la pena detentiva in quella dell'arresto da uno a tre anni

    La modifica ha innalzato il minimo edittale a un anno per la fattispecie; la Corte applica tale disciplina al fatto commesso il 16/02/2024, ritenendola vincolante per la determinazione della pena.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.103

    Per le contravvenzioni la riduzione della pena nel rito abbreviato va operata nella misura della metà; la riduzione di un terzo praticata dal GUP è illegittima.

  • art. 1, codice penale

    Richiamato insieme all'art. 4 della legge 110/1975 per affermare il principio di legalità della pena: non è ammesso che la sanzione inflitta sia inferiore al minimo previsto dalla legge.

  • art. 608, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che legittima il Procuratore (o il Pubblico Ministero) a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare; costituisce la base procedurale del ricorso qui esaminato.

Massime di principio

  • La pena da applicare è quella prevista dalla normativa vigente alla data del fatto: se una riforma ha innalzato il minimo edittale, il giudice non può infliggere una pena al di sotto di quel minimo senza violare il principio di legalità della pena.
  • In caso di rito abbreviato, se la norma processuale (art. 442 c.p.p.) prevede una riduzione della pena 'della metà' per le contravvenzioni, il giudice non può applicare una riduzione diversa (es. un terzo); l'errata percentuale comporta vizio di legittimità.
  • Quando la Cassazione rileva errori di diritto sulla determinazione della pena e la questione è risolvibile in sede di legittimità, può annullare la sentenza limitatamente alla pena e rideterminarla direttamente senza rinvio.
  • Il pubblico ministero può impugnare in Cassazione le sentenze del GUP quando ritenga che vi sia violazione di legge nella determinazione della pena, specie se la sentenza è in contrasto con modifiche legislative intervenute prima del fatto.
  • Nelle ipotesi in cui la normativa cambi tra il momento del fatto e la decisione di primo grado, va sempre verificata la legge applicabile (principio di legalità e principio temporale della legge penale).

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