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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-81/22

Order of the General Court (Third Chamber) of 7 February 2023. — European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Commission. — Action for annulment – Dumping – Imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India and Indonesia – Definitive anti-dumping duty – Act not of individual concern – Regulatory act entailing implementing measures – Inadmissibility. — Case T-81/22

Giurisprudenza europea62022TO0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Euranimi contro il regolamento che introduce dazi antidumping definitivi su prodotti in acciaio inox provenienti da India e Indonesia. Ha escluso sia l’interesse individuale dei membri dell’associazione, sia la possibilità di invocare la clausola sugli atti regolamentari privi di misure di esecuzione. Il regolamento, infatti, produce effetti nei confronti degli importatori solo attraverso gli atti delle autorità doganali nazionali. Non essendovi legittimazione dell’associazione né per conto dei membri né in proprio, il ricorso è stato respinto.

Ricorso di annullamento di un regolamento antidumping definitivo su prodotti in acciaio inox importati da India e Indonesia: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione dell’associazione importatrice.

La questione giuridica

Se un’associazione rappresentativa di importatori possa impugnare un regolamento di esecuzione che impone dazi antidumping definitivi: in particolare, se i suoi membri siano direttamente e individualmente interessati, ovvero se il regolamento sia un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 263 TFUE; e, in via subordinata, se l’associazione possa agire per la tutela dei propri interessi in ragione del proprio ruolo nel procedimento antidumping.

Principio di diritto

Un’associazione di importatori non è legittimata ad agire in annullamento contro un regolamento antidumping definitivo quando i suoi membri non dimostrano di essere individualmente interessati in base a circostanze peculiari che li distinguano dagli altri importatori; la mera partecipazione al procedimento amministrativo, anche se intensa, non basta. Inoltre, il regolamento antidumping impugnato comporta misure di esecuzione, poiché la riscossione del dazio richiede necessariamente l’intervento delle autorità doganali nazionali tramite determinazione, notifica e contabilizzazione del debito doganale; pertanto non ricorre l’ultima ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/370
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 19a, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articoli 101, 102 e 104 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articoli 142, 144 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Dazi antidumping su prodotti in acciaio inox originari di India e Indonesia

Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza del 7 febbraio 2023 nella causa T-81/22, ha esaminato il ricorso proposto da Euranimi, associazione europea di importatori e distributori di prodotti metallici, diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012, con cui la Commissione aveva imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piani di acciaio inossidabile a freddo originari di India e Indonesia.

Contesto fattuale e svolgimento del procedimento antidumping

La Commissione aveva avviato l’indagine antidumping a seguito di un reclamo di Eurofer, aveva disposto la registrazione delle importazioni, aveva adottato un dazio provvisorio e, successivamente, il regolamento definitivo contestato. Euranimi aveva partecipato al procedimento amministrativo con osservazioni scritte e orali, anche in risposta alle osservazioni di altri soggetti interessati.

Domanda proposta e eccezione di irricevibilità

La ricorrente chiedeva l’annullamento del regolamento e la condanna della Commissione alle spese. La Commissione ha sollevato eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, sostenendo che l’atto non era individualmente concernente per l’associazione e che, comunque, esso comportava misure di esecuzione.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama principalmente:

  • l’articolo 263 TFUE, in particolare il quarto comma;
  • il regolamento (UE) 2016/1036 sulla protezione contro le importazioni oggetto di dumping, con riferimento agli articoli 5, 14, 19a;
  • il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare gli articoli 44, 101, 102 e 104;
  • il regolamento di procedura del Tribunale, articoli 130, 134, 142 e 144.

Legittimazione dell’associazione per conto dei membri

Il Tribunale ricorda che le associazioni possono agire in tre ipotesi: quando rappresentano membri che sarebbero a loro volta legittimati; quando una norma conferisce loro specifici diritti procedurali; oppure quando il loro ruolo nel procedimento che ha portato all’atto impugnato giustifica l’azione per la tutela dei propri interessi.

Nel caso di specie, l’azione proposta come rappresentativa dei membri è stata respinta perché i membri di Euranimi non hanno dimostrato di essere individualmente interessati dal regolamento antidumping. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui gli importatori sono in linea di principio direttamente interessati dai regolamenti antidumping, ma non individualmente interessati solo per il fatto di aver partecipato al procedimento amministrativo. La mera partecipazione, anche se accompagnata da osservazioni e udienze, non basta senza elementi che distinguano il soggetto dagli altri operatori.

Esclusione dell’interesse individuale dei membri

Il Tribunale esamina l’argomentazione della ricorrente secondo cui alcuni membri dipenderebbero in misura molto elevata dalle importazioni da India e Indonesia e avrebbero contratti di fornitura di medio-lungo periodo con i produttori colpiti dal dazio.

Rileva tuttavia che:

  • i dati percentuali forniti non sono stati adeguatamente dimostrati;
  • non è provato che tali percentuali siano significativamente superiori a quelle di altri importatori;
  • non è provato che i membri siano i maggiori importatori del prodotto interessato;
  • non è dimostrato che non esistano fonti alternative di approvvigionamento, anche al di fuori di India e Indonesia.

Il Tribunale sottolinea che l’aumento dei prezzi e la necessità di riorganizzare le catene di fornitura sono conseguenze tipiche di qualsiasi regolamento antidumping e non bastano, di per sé, a configurare una situazione peculiare ai sensi della giurisprudenza Plaumann/Extramet.

Distinzione rispetto alla giurisprudenza Extramet

La ricorrente invocava il precedente Extramet, in cui un importatore era stato ritenuto individualmente interessato per una combinazione di fattori eccezionali: essere il maggiore importatore, utilizzare direttamente il prodotto, dipendere fortemente da esso e incontrare difficoltà di approvvigionamento, anche per la presenza di un produttore UE concorrente.

Il Tribunale ritiene che la situazione di Euranimi non sia comparabile, perché non sono stati dimostrati elementi equivalenti di eccezionalità o di vulnerabilità specifica. Di conseguenza, né l’associazione né i suoi membri risultano individualmente interessati dal regolamento contestato.

Misure di esecuzione e ultimo comma dell’articolo 263 TFUE

Il Tribunale affronta poi il profilo della sussistenza di misure di esecuzione. Ribadisce che i regolamenti antidumping definitivi sono atti regolamentari, ma sono impugnabili direttamente solo se non comportano misure di esecuzione.

Nel caso concreto, tali misure esistono, perché il dazio si concretizza attraverso:

  • la determinazione dell’importo del dazio da parte delle autorità doganali nazionali;
  • la notifica del debito doganale al debitore;
  • l’iscrizione in contabilità dell’importo dovuto;
  • la procedura di eventuale contestazione davanti ai giudici nazionali, con possibile rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

Il Tribunale precisa che la circostanza che il codice doganale dell’Unione preveda sistemi elettronici e una minore discrezionalità delle autorità doganali non elimina il carattere di "misura di esecuzione". Anche la semplice comunicazione elettronica di accettazione della dichiarazione doganale è pur sempre un atto adottato dalle autorità nazionali.

Tutela giurisdizionale effettiva

Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo alla tutela giurisdizionale effettiva. Poiché i membri di Euranimi, in quanto importatori, possono contestare gli atti doganali nazionali e sollevare in tale sede l’eventuale invalidità del regolamento antidumping, non vi è una lacuna di tutela. L’associazione non può invocare una propria lesione del diritto di azione, dato che agisce solo quale rappresentante dei membri.

Interesse proprio dell’associazione

Quanto all’azione proposta per la tutela di un interesse proprio, il Tribunale ricorda che essa è ammissibile solo in situazioni eccezionali, quando l’associazione ha svolto un ruolo di negoziatore strettamente connesso all’oggetto dell’atto, come nei casi Kwekerij van der Kooy o CIRFS.

Euranimi non ha dimostrato di trovarsi in una posizione simile: non ha provato di avere svolto un vero ruolo di negoziazione, né di avere una posizione specifica e distinta rispetto agli altri operatori. La sua partecipazione al procedimento amministrativo e la presentazione di osservazioni non bastano a fondare la legittimazione in proprio.

Dispositivo

Il Tribunale conclude che il ricorso è irricevibile. Di conseguenza:

  • non occorre statuire sulla domanda di intervento di Eurofer;
  • Euranimi è condannata alle spese;
  • ciascuna parte sopporta le spese relative alla domanda di intervento.

Principio ricavabile

La pronuncia conferma che, in materia antidumping, l’accesso diretto al giudice dell’Unione da parte delle associazioni di importatori è rigorosamente limitato: occorre dimostrare una legittimazione autonoma o derivata conforme ai criteri dell’articolo 263 TFUE. La sola partecipazione al procedimento amministrativo o l’impatto economico negativo del dazio non sono sufficienti, se l’atto impugnato produce i suoi effetti nei confronti degli importatori solo tramite gli atti di esecuzione delle autorità doganali nazionali.

Come è indicizzato

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