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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-24/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 8 February 2023. — Ugo Bensoussan v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for European Union word mark LOULOU STUDIO – Earlier international word mark LULU’S – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-24/22

Giurisprudenza europea62022TJ0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Lulu’s Fashion Lounge LLC alla registrazione del marchio LOULOU STUDIO. La pronuncia ribadisce i criteri di valutazione globale del rischio di confusione e conferma la rilevanza preponderante della parte distintiva del segno, nonché la limitata incidenza di un elemento descrittivo come "studio". È stata quindi confermata l’identità o la somiglianza dei prodotti/servizi e la sufficiente vicinanza tra i segni per impedire la registrazione.

Marchio UE LOULOU STUDIO: confermata dall’EUIPO la sussistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore LULU’S ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se il segno denominativo LOULOU STUDIO, per i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 18, 25 e 35, sia idoneo a essere registrato nonostante l’opposizione fondata sul marchio internazionale anteriore LULU’S, e in particolare se la camera di ricorso abbia errato nel ritenere sussistente un rischio di confusione alla luce della comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni e del carattere distintivo del marchio anteriore.

Principio di diritto

In materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea, sussiste rischio di confusione quando, valutati globalmente i segni e i prodotti o servizi interessati, il pubblico pertinente può ritenere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che LOULOU STUDIO e LULU’S presentano una somiglianza visiva media e fonetica elevata, che il termine "studio" ha carattere distintivo scarso o nullo, che i prodotti e servizi sono identici o al massimo poco simili e che l’assenza di somiglianza concettuale non neutralizza tali elementi; ne consegue la correttezza del diniego di registrazione per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE LOULOU STUDIO: rischio di confusione con LULU’S

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato, in sede di opposizione, il diniego parziale di registrazione del marchio denominativo LOULOU STUDIO. La controversia attiene al diritto dei marchi dell’Unione europea e, in particolare, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente, Ugo Bensoussan, aveva presentato domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea LOULOU STUDIO per prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35 della classificazione di Nizza. La domanda è stata contestata da Lulu’s Fashion Lounge LLC sulla base di un marchio internazionale anteriore designante l’Unione europea, costituito dal segno denominativo LULU’S, registrato per prodotti e servizi nelle classi 25 e 35.

L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La Divisione di opposizione aveva accolto parzialmente l’opposizione e la Commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione del richiedente, ritenendo sussistente il rischio di confusione.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva un unico motivo, sostenendo la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza contestava:

  • la valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra LOULOU STUDIO e LULU’S;
  • la considerazione del termine "studio" come elemento secondario o non distintivo;
  • la conclusione finale circa l’esistenza di un rischio di confusione presso il pubblico pertinente.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrato se, per l’identità o somiglianza con un marchio anteriore e per l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore. Richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), per qualificare come anteriori i marchi registrati in virtù di accordi internazionali efficaci nell’Unione.

La Corte ribadisce i principi consolidati:

  • il rischio di confusione va valutato globalmente;
  • conta la percezione del pubblico pertinente;
  • rileva l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
  • un marchio dell’Unione può essere rifiutato anche se il motivo relativo di impedimento sussiste in una parte soltanto dell’Unione.

Comparazione dei segni

Valutazione complessiva

Il Tribunale respinge la censura secondo cui la Commissione di ricorso avrebbe omesso di considerare i segni nel loro complesso. Osserva che il termine "studio" era stato effettivamente preso in considerazione, ma giudicato privo o quasi privo di carattere distintivo, in quanto evocativo dell’origine del design o della fabbricazione dei beni o servizi.

Somiglianza visiva

La somiglianza visiva è confermata. Il Tribunale osserva che:

  • il pubblico pertinente tende a scomporre il segno LOULOU STUDIO in due parole;
  • il termine "loulou" costituisce l’elemento iniziale e più distintivo del marchio richiesto;
  • esso è altamente simile a LULU’S;
  • la presenza di "studio" non basta a neutralizzare la forte vicinanza tra gli elementi dominanti.

Sono respinti anche gli argomenti relativi alla diversa struttura dei segni, alla mancanza di elementi figurativi e ai precedenti dell’EUIPO, perché i marchi anteriori considerati erano marchi denominativi e la prassi amministrativa invocata riguardava casi non comparabili.

Somiglianza fonetica

Il Tribunale conferma l’elevata somiglianza fonetica. Rileva che:

  • la prima sillaba dei segni è identica;
  • la seconda è quasi identica, salvo il suono finale della "s" nel marchio anteriore;
  • il termine "studio" ha incidenza minore, essendo poco o per nulla distintivo;
  • le deduzioni del ricorrente sulla diversa scansione sillabica o sull’accentazione non erano sufficientemente dimostrate.

Comparazione concettuale

Sul piano concettuale il Tribunale conferma l’assenza di somiglianza. La Commissione di ricorso aveva ritenuto che entrambi i segni potessero essere percepiti come diminutivi del nome "Louise", ma che tale riferimento non trasmettesse un concetto semanticamente apprezzabile ai fini del confronto. Quanto al marchio anteriore, il pubblico anglofono può intendere LULU’S come forma possessiva riferita a una persona chiamata Lulu, ma ciò non crea una reale somiglianza concettuale con LOULOU STUDIO.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale conferma la valutazione complessiva dell’EUIPO. A fronte di:

  • prodotti e servizi identici o almeno simili a basso grado;
  • carattere distintivo medio del marchio anteriore;
  • somiglianza visiva media;
  • somiglianza fonetica elevata;
  • pubblico pertinente con livello di attenzione medio;

l’assenza di somiglianza concettuale non è sufficiente a escludere il rischio di confusione. La conclusione della Commissione di ricorso è quindi ritenuta corretta.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso integralmente e conferma la decisione impugnata dell’EUIPO. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, è altresì condannato alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nel giudizio di opposizione, il carattere distintivo scarso di un elemento del marchio richiesto riduce il peso di tale elemento nel confronto dei segni. Conferma inoltre che il rischio di confusione può sussistere anche in assenza di somiglianza concettuale, se la somiglianza visiva e fonetica, unita all’identità o somiglianza dei prodotti e servizi, è sufficiente a indurre il pubblico a credere che i segni provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaprocedimenti di opposizionerischio di confusioneclassificazione di nizzaproprietà industriale

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