Tribunale, Sentenza T-295/20
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2023. — Aquind Ltd e a. contro Commissione europea. — Energia – Infrastrutture energetiche transeuropee – Regolamento (UE) n. 347/2013 – Regolamento delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune – Articolo 172, secondo comma, TFUE – Rifiuto da parte di uno Stato membro di dare la propria approvazione a un progetto di interconnessione elettrica ai fini della concessione dello status di progetto di interesse comune – Non inclusione del progetto da parte della Commissione nell’elenco modificato – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Parità di trattamento – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Articolo 10 del Trattato sulla Carta dell’energia. — Causa T-295/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Aquind contro il regolamento delegato che non ha incluso il progetto di interconnessione Aquind nel nuovo elenco dei progetti di interesse comune. La ragione decisiva è che la Repubblica francese aveva negato l’approvazione al progetto e la Commissione non poteva superare tale rifiuto alla luce dell’articolo 172, secondo comma, TFUE e del regolamento n. 347/2013. Ne consegue anche il rigetto delle censure su motivazione, procedura, buona amministrazione, parità di trattamento, proporzionalità, legittimo affidamento e Trattato sulla Carta dell’energia.
Annullo chiesto del regolamento delegato che non include il progetto di interconnessione elettrica Aquind nell’elenco dei progetti di interesse comune: prevale il rifiuto di approvazione dello Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 172, secondo comma, TFUE.
La questione giuridica
Se la Commissione, nell’adottare il regolamento delegato che aggiorna l’elenco unionale dei progetti di interesse comune ai sensi del regolamento n. 347/2013, fosse tenuta a includere il progetto Aquind nonostante il rifiuto di approvazione della Repubblica francese; se la motivazione fosse sufficiente; se vi fossero violazioni delle garanzie procedurali, della buona amministrazione, della parità di trattamento, della proporzionalità, della certezza del diritto e del legittimo affidamento; e se l’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia potesse essere invocato per contestare la scelta della Commissione.
Principio di diritto
Quando, nella procedura di aggiornamento dell’elenco unionale dei progetti di interesse comune, uno Stato membro interessato nega la propria approvazione a un progetto di interconnessione, la Commissione non può includerlo comunque nell’elenco: il rifiuto statale, fondato sui "motivi fondati" presentati nel quadro dell’articolo 3 del regolamento n. 347/2013 e dell’articolo 172, secondo comma, TFUE, vincola l’istituzione. In tale contesto la motivazione del regolamento delegato è sufficiente se, letta nel contesto normativo e fattuale noto agli interessati, consente di comprendere che l’esclusione deriva dal mancato assenso dello Stato membro; non sono fondate, di conseguenza, le censure relative a buona amministrazione, parità di trattamento, proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento e all’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dell’energia.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 296 TFUE
- articolo 172, secondo comma, TFUE
- articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- regolamento (UE) n. 347/2013
- articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013
- articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 347/2013
- articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013
- articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013
- articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013
- articolo 16 del regolamento (UE) n. 347/2013
- allegato III del regolamento (UE) n. 347/2013
- allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013
- regolamento delegato (UE) 2020/389
- regolamento delegato (UE) 2018/540
- regolamento (CE) n. 714/2009
- articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009
- Trattato sulla Carta dell’energia, articolo 10, paragrafo 1
Progetto Aquind e aggiornamento dell’elenco unionale dei PIC
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da tre società del gruppo Aquind contro il regolamento delegato (UE) 2020/389, con cui la Commissione ha modificato il regolamento n. 347/2013 aggiornando l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (PIC). Il punto centrale è la mancata inclusione del progetto di interconnessione elettrica Aquind, già presente nell’elenco precedente.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti erano promotrici di un’interconnessione elettrica tra Regno Unito e Francia, inizialmente qualificata come PIC. Tale status comportava benefici rilevanti: procedura autorizzativa accelerata, possibilità di ripartizione transfrontaliera dei costi e accesso a finanziamenti del meccanismo per collegare l’Europa. Con il nuovo regolamento delegato, però, il progetto fu collocato nella categoria dei progetti non più considerati PIC.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 172, secondo comma, TFUE, che richiede l’approvazione dello Stato membro per i PIC che riguardano il suo territorio;
- il regolamento n. 347/2013, soprattutto l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafo 8, l’articolo 12, l’articolo 16 e l’allegato III;
- l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione;
- l’articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione;
- l’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia.
Obiezioni delle ricorrenti
Le ricorrenti deducevano sette motivi, relativi a:
- insufficiente motivazione del regolamento;
- violazione delle regole procedurali e sostanziali del regolamento n. 347/2013;
- violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia;
- violazione del diritto a una buona amministrazione;
- violazione della parità di trattamento;
- violazione del principio di proporzionalità;
- violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.
Ragionamento del Tribunale sulla motivazione
Il Tribunale osserva che, pur non menzionando espressamente nel regolamento impugnato il rifiuto francese, il contesto normativo e fattuale consentiva alle ricorrenti di comprendere il motivo dell’esclusione. In particolare, dai documenti e dagli scambi intervenuti risultava che la Francia aveva espresso riserve e poi negato l’approvazione, fondando il rifiuto sul rischio di eccesso di capacità e sull’incertezza del progetto.
Il Tribunale sottolinea che la Commissione non aveva il potere di superare quel rifiuto: l’articolo 172, secondo comma, TFUE attribuisce allo Stato membro interessato un vero e proprio potere discrezionale di approvazione, che il regolamento n. 347/2013 recepisce. La motivazione del regolamento è quindi reputata sufficiente, anche in forma implicita.
Ragionamento sulla procedura e sul ruolo della Commissione
Il Tribunale chiarisce che la procedura di selezione dei PIC è strutturata in più fasi: gruppo regionale, ACER, organo decisionale di alto livello e, infine, Commissione. Tuttavia, la Commissione può adottare l’elenco unionale solo sulla base degli elenchi regionali e non può inserire un progetto che non abbia ottenuto l’approvazione dello Stato membro interessato.
Per questo motivo sono respinte le censure relative:
- al presunto mancato rispetto della procedura dell’allegato III;
- alla mancata adozione di un regolamento interno del gruppo regionale, ritenuta infondata;
- ai ritardi nell’attuazione del progetto, inconferenti rispetto alla reale ragione del diniego;
- alle asserite inesattezze dello studio Artelys, non decisive perché il rifiuto francese non si basava su tale studio;
- all’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n. 347/2013, ritenuto non pertinente perché Aquind non era stato “rimosso” da un elenco vigente, ma semplicemente non incluso nel nuovo elenco biennale.
Buona amministrazione e parità di trattamento
Quanto al diritto di essere ascoltate e alla buona amministrazione, il Tribunale ritiene che la Commissione non avesse alcun margine per decidere diversamente una volta acquisito il mancato assenso della Francia. Inoltre, le disposizioni applicabili non prevedevano la partecipazione dei promotori alle riunioni decisive né un contraddittorio su quel rifiuto, e le ricorrenti non avevano contestato la legittimità di tali disposizioni.
Anche la censura di disparità di trattamento viene respinta: il progetto Aquind non era in una situazione comparabile a quella dei progetti inclusi negli elenchi regionali, poiché non aveva ottenuto l’approvazione statale necessaria. La classifica tecnica dei progetti non aveva valore decisivo ai fini dell’inclusione nell’elenco unionale.
Proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento
Il Tribunale esclude anche la violazione del principio di proporzionalità, perché la Commissione non disponeva di discrezionalità: non poteva valutare se fosse "opportuno" includere comunque il progetto. In più, il regolamento n. 347/2013 prevede espressamente la redazione di un nuovo elenco ogni due anni, senza stabilire alcun automatismo a favore dei progetti già inclusi in precedenza.
Per le stesse ragioni viene respinta la censura su certezza del diritto e legittimo affidamento. Né la precedente inclusione del progetto nell’elenco PIC, né il rifiuto dell’ACER di concedere un’esenzione ai sensi del regolamento n. 714/2009, né il richiamo al Trattato sulla Carta dell’energia potevano fondare un’aspettativa giuridicamente tutelabile di conferma automatica dello status PIC.
Trattato sulla Carta dell’energia
Il Tribunale considera infondata anche la doglianza fondata sull’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia. Tale disposizione viene letta in continuità con i principi generali del diritto dell’Unione già esaminati: poiché non vi è stata violazione di motivazione, buona amministrazione, parità di trattamento, proporzionalità, certezza del diritto o legittimo affidamento, non può dirsi violato neppure l’articolo 10. Inoltre, il Trattato FUE e la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri impedivano alla Commissione di ignorare il mancato assenso francese.
Dispositivo
Il ricorso è integralmente respinto. Le ricorrenti sono condannate alle spese; Germania, Spagna e Francia sopportano le proprie spese.
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