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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-688/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 febbraio 2023. — Confédération paysanne e a. contro Premier ministre e Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Allegato I B, punto 1 – Ambito di applicazione – Esenzioni – Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente con una lunga tradizione di sicurezza – Mutagenesi casuale in vitro. — Causa C-688/21

Giurisprudenza europea62021CJ0688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce la portata della deroga per la mutagenesi prevista dalla direttiva 2001/18/CE. Conferma che non basta richiamare la mutagenesi in astratto: occorre verificare se la specifica tecnica o metodo sia realmente tra quelli utilizzati convenzionalmente con lunga tradizione di sicurezza. Allo stesso tempo, precisa che la sola circostanza dell’uso di colture in vitro non impedisce l’esclusione dalla direttiva, se le modalità di modificazione genetica restano quelle di una tecnica tradizionalmente sicura. La seconda questione pregiudiziale viene dichiarata assorbita.

Mutagenesi in vitro: condizioni per l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva OGM 2001/18/CE e irrilevanza, di per sé, degli effetti inerenti alle colture in vitro

La questione giuridica

Se la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, e alla luce del considerando 17, debba essere interpretata nel senso che: (i) per stabilire se una tecnica di mutagenesi sia assimilabile a una tecnica utilizzata convenzionalmente con lunga tradizione di sicurezza, occorra considerare solo il modo in cui l’agente mutageno modifica il materiale genetico o anche tutte le altre variazioni dell’organismo, comprese le variazioni somaclonali; (ii) per accertare l’uso convenzionale con lunga tradizione di sicurezza, possano rilevare anche studi e pubblicazioni non riferiti a colture in pieno campo; (iii) gli effetti inerenti alle colture in vitro bastino, da soli, a escludere la deroga.

Principio di diritto

La Corte afferma che, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, l’esclusione dall’ambito della direttiva riguarda solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi effettivamente utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni e con una lunga tradizione di sicurezza; pertanto, una tecnica o un metodo diverso da quello tradizionale resta, in linea di principio, soggetto alla direttiva se le sue ulteriori caratteristiche possono determinare modificazioni del materiale genetico diverse, per natura o ritmo, da quelle prodotte dalla tecnica o metodo tradizionalmente sicuro. Tuttavia, gli effetti inerenti alle colture in vitro non sono, di per sé, sufficienti a escludere tali organismi dalla deroga, quando la mutagenesi in vitro si fondi sulle stesse modalità di modificazione genetica di una tecnica o metodo già utilizzato convenzionalmente in vivo con lunga tradizione di sicurezza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/18/CE
  • Articolo 1 direttiva 2001/18/CE
  • Articolo 2, punto 2, direttiva 2001/18/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/18/CE
  • Allegato I A direttiva 2001/18/CE
  • Allegato I B direttiva 2001/18/CE
  • Considerando 17 direttiva 2001/18/CE
  • Direttiva 2015/1535/UE
  • Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo L. 531-2 del Code de l’environnement
  • Articolo D. 531-2 del Code de l’environnement

Mutagenesi in vitro e direttiva 2001/18/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese sulla portata della deroga prevista per la mutagenesi nella direttiva 2001/18/CE sugli OGM. Il problema nasceva dal contenzioso interno relativo all’esecuzione di un’ingiunzione rivolta al Governo francese per adottare un elenco delle tecniche di mutagenesi da escludere dalla normativa nazionale di recepimento.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, diverse associazioni e organizzazioni agricole e ambientaliste chiedevano l’annullamento del diniego del Primo ministro francese di abrogare o modificare la disciplina interna che escludeva la mutagenesi dalla nozione di tecnica che produce modificazione genetica, nonché di vietare la coltivazione e commercializzazione di varietà ottenute mediante mutagenesi, in particolare varietà rese resistenti agli erbicidi. Dopo la sentenza della Corte del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a. (C‑528/16), il Conseil d’État aveva imposto al Governo di predisporre un elenco tassativo delle tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente con lunga tradizione di sicurezza.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, l’articolo 2, punto 2, gli allegati I A e I B e il considerando 17. Rilevante anche l’articolo 1 della direttiva, che colloca l’intera disciplina nel quadro del principio di precauzione e della tutela della salute umana e dell’ambiente. Nel procedimento viene menzionato anche l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice francese chiedeva, in sostanza:

  • se, per distinguere la mutagenesi esclusa dalla direttiva dalle tecniche non escluse, si debba guardare solo al modo in cui l’agente mutageno modifica il materiale genetico oppure anche ad altre variazioni dell’organismo, incluse le variazioni somaclonali;
  • se, per accertare l’uso convenzionale con lunga tradizione di sicurezza, possano essere presi in considerazione anche studi e pubblicazioni che non riguardano colture in pieno campo;
  • se gli effetti tipici delle colture in vitro bastino a far rientrare la tecnica nell’ambito della direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, non basta da sola a definire in modo completo il perimetro della deroga; occorre leggerla alla luce del considerando 17 e dell’obiettivo di tutela della salute e dell’ambiente perseguito dalla direttiva. In base alla giurisprudenza precedente, la deroga opera solo per tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni e con lunga tradizione di sicurezza.

La Corte chiarisce poi che non è sufficiente verificare solo se il meccanismo di modificazione del DNA sia identico a quello di una tecnica tradizionalmente sicura. Se la tecnica presenta altre caratteristiche, queste vanno considerate quando possono incidere sul materiale genetico in modo diverso, per natura o ritmo, rispetto alla tecnica tradizionale. In tal caso, la deroga non si applica automaticamente.

Tuttavia, la Corte esclude che la sola presenza di colture in vitro sia decisiva. Il legislatore dell’Unione non ha considerato, in quanto tali, gli effetti inerenti alle colture in vitro come elemento sufficiente per qualificare necessariamente gli organismi come OGM soggetti alla direttiva. A sostegno di ciò, la Corte osserva che la direttiva non include la coltura in vitro tra le tecniche che, da sole, determinano una modificazione genetica; inoltre, alcune tecniche espressamente escluse o non considerate mutageniche possono essere applicate in vitro.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione nel senso che gli organismi ottenuti mediante una tecnica o un metodo di mutagenesi che riprendano le stesse modalità di modificazione genetica di una tecnica convenzionalmente utilizzata con lunga tradizione di sicurezza, ma che presentino altre caratteristiche, sono in linea di principio esclusi dalla deroga solo se tali caratteristiche possono produrre modificazioni diverse del materiale genetico. Resta però fermo che gli effetti inerenti alle colture in vitro non bastano, da soli, a escludere tali organismi dalla deroga quando la mutagenesi in vitro si fondi su una tecnica tradizionalmente sicura utilizzata in vivo.

La seconda questione non viene esaminata, perché assorbita dalla risposta data alla prima.

Come è indicizzato

Materieogmmutagenesiambientediritto alimentare e agricoloprocedimento pregiudiziale

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