Tribunale, Sentenza T-787/21
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 8 February 2023. — UniSkin ApS v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark UNISKIN by Dr. Søren Frankild – Earlier national figurative mark UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the goods and services – Distinctive character of the earlier mark – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-787/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di UniSkin ApS contro la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio spagnolo anteriore UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION. La Corte conferma che esiste un rischio di confusione tra i segni, soprattutto per l’elevata prossimità fonetica e la forte sovrapposizione dei prodotti e servizi di skincare. Viene quindi confermato il diniego di registrazione del marchio UE richiesto.
Marchio UE UNISKIN: confermata l’opposizione per rischio di confusione con il marchio nazionale anteriore UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION per prodotti e servizi di skincare.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto UNISKIN e il marchio nazionale anteriore UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION, alla luce della comparazione dei prodotti e servizi, dei segni, del carattere distintivo del marchio anteriore e dell’apprezzamento globale.
Principio di diritto
Nel valutare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione va apprezzato globalmente e in modo interdipendente: anche una somiglianza solo media tra i prodotti e servizi può bastare se i segni coincidono in larga parte e il marchio anteriore ha carattere distintivo normale. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che i prodotti di classe 3 erano in parte identici, i prodotti di classe 5 e i servizi di classe 35 erano almeno mediamente simili ai prodotti anteriori, i segni erano simili visivamente in misura media e foneticamente in misura elevata, e pertanto sussisteva rischio di confusione nel territorio spagnolo.
Norme richiamate
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi
Marchio UE UNISKIN e opposizione per rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da UniSkin ApS avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio figurativo UE UNISKIN. La controversia si colloca nel settore dei prodotti cosmetici, farmaceutici per la cura della pelle e dei relativi servizi di vendita al dettaglio.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 15 novembre 2019 UniSkin ApS aveva chiesto la registrazione del segno figurativo UNISKIN per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 dell’Accordo di Nizza:
- classe 3: "Skin care preparations; skincare cosmetics";
- classe 5: "Pharmaceutical preparations for skin care";
- classe 35: servizi di vendita al dettaglio e online di tali prodotti.
Il 10 febbraio 2020 Unicskin, SL aveva proposto opposizione basata sul marchio spagnolo anteriore n. M 3 660 108, per prodotti di classe 3 descritti come "Cosmetic preparations for skin care; beauty masks". L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione il 2 marzo 2021 e la commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello della richiedente.
Questione giuridica esaminata
Il Tribunale è stato chiamato a verificare se la commissione di ricorso avesse errato nel ritenere che, in ragione della somiglianza dei segni e dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi, esistesse un rischio di confusione per il pubblico spagnolo. Il ricorso era fondato su un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui il rischio di confusione include il rischio di associazione e deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Ricorda inoltre che i due presupposti sono cumulativi: i segni devono essere identici o simili e anche i prodotti o servizi devono essere identici o simili.
Comparazione dei prodotti e dei servizi
Il Tribunale conferma innanzitutto la valutazione della commissione di ricorso sui prodotti e servizi.
Per la classe 3, il Tribunale osserva che i "beauty masks" del marchio anteriore sono, in sostanza, preparazioni cosmetiche per la cura della pelle e quindi identici alle "skin care preparations; skincare cosmetics" del marchio richiesto. Ne deriva l’identità dei prodotti di classe 3.
Per la classe 5, le "pharmaceutical preparations for skin care" del marchio richiesto sono ritenute simili in misura media alle "cosmetic preparations for skin care" del marchio anteriore. Il Tribunale valorizza:
- la possibile coincidenza dei canali distributivi;
- la larga sovrapposizione del pubblico di riferimento, in particolare il pubblico generale;
- la destinazione comune alla cura della pelle;
- la possibilità di uso congiunto o successivo dei prodotti;
- la circostanza che la diversa natura terapeutica o cosmetica non elimina il legame funzionale.
Quanto alla classe 35, i servizi di vendita al dettaglio e online di prodotti per la cura della pelle sono considerati mediamente simili ai prodotti del marchio anteriore, poiché si riferiscono direttamente a tali prodotti e sono complementari alla loro commercializzazione. Il Tribunale applica qui il principio secondo cui anche tra beni e servizi può esistere somiglianza quando i servizi riguardano specificamente quei beni.
Distintività dei segni e elementi dominanti
Sul piano dei segni, il Tribunale conferma che l’elemento dominante del marchio anteriore è "unicskin", mentre il secondo elemento "your effective solution" è secondario e percepibile come slogan promozionale. Anche nel marchio richiesto gli elementi dominanti sono il termine "uniskin" e il grande elemento figurativo "u", mentre l’indicazione "by Dr. Søren Frankild" è di importanza secondaria perché più piccola e meno leggibile.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui "unicskin" sarebbe descrittivo o privo di distintività. Ritiene che, pur potendo alcuni consumatori scomporre mentalmente il termine in "unic" e "skin", il segno nel suo insieme resta fantasioso e non esprime un significato immediato e usuale in spagnolo o in inglese. Ne consegue che il marchio anteriore ha carattere distintivo normale.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
La somiglianza visiva è confermata in misura media: i termini "uniskin" e "unicskin" coincidono quasi integralmente, differendo solo per la lettera centrale "c"; la presenza dell’elemento figurativo "u" e degli elementi secondari non basta a neutralizzare questa prossimità.
La somiglianza fonetica è ritenuta elevata: il pubblico tenderà a pronunciare soprattutto "uniskin" e "unicskin", che si differenziano solo per un suono intermedio minimo. La differenza tra i due segni non è sufficiente a ridurre sensibilmente l’impressione d’insieme sul piano fonetico.
Sotto il profilo concettuale, il Tribunale distingue tra diverse porzioni del pubblico spagnolo. Per una parte del pubblico, che non comprende l’inglese, la comparazione è neutra perché i segni appaiono come termini di fantasia. Per un’altra parte, i segni evocano l’idea di pelle e, in misura diversa, di unicità/unità; in tal caso la somiglianza concettuale è media.
Valutazione globale e rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ritiene che la combinazione tra:
- identità dei prodotti di classe 3;
- somiglianza media dei prodotti di classe 5 e dei servizi di classe 35;
- somiglianza visiva media;
- somiglianza fonetica elevata;
- distintività normale del marchio anteriore;
- livello di attenzione del pubblico variabile da medio ad alto, conduca correttamente alla conclusione di un rischio di confusione per il pubblico spagnolo.
Il fatto che il pubblico possa mostrare un certo grado di attenzione non è sufficiente a escludere il rischio, dato il forte avvicinamento dei segni e dei prodotti/servizi.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge l’unico motivo di ricorso, conferma la decisione impugnata e, di conseguenza, respinge integralmente il ricorso di UniSkin ApS. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
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