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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-522/20

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell'8 febbraio 2023. — Carpatair SA contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Settore aereo – Misure attuate dalla Romania in favore dell’aeroporto di Timişoara – Misure attuate dall’aeroporto di Timişoara in favore della Wizz Air e delle compagnie aeree che lo utilizzano – Decisione che constata in parte l’assenza di aiuti di Stato in favore dell’aeroporto di Timişoara e delle compagnie aeree che lo utilizzano – Diritti aeroportuali – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare – Incidenza individuale – Incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Incidenza diretta – Interesse ad agire – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Carattere selettivo – Vantaggio – Criterio dell’operatore privato. — Causa T-522/20

Giurisprudenza europea62020TJ0522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso di Carpatair contro la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato relativi all’aeroporto di Timișoara e a Wizz Air. Ha ritenuto ricevibile il ricorso, riconoscendo a Carpatair interesse ad agire e legittimazione almeno rispetto alla terza misura e ai diritti aeroportuali 2010. Nel merito, ha annullato la parte della decisione che escludeva la natura di aiuto di Stato dei diritti aeroportuali dell’AIP 2010 e degli accordi del 2008 con Wizz Air, rilevando un errore nell’analisi della selettività e nell’applicazione del criterio dell’operatore privato.

Aiuti di Stato nel settore aeroportuale: annullamento parziale della decisione della Commissione per errore nell’esame della selettività dei diritti aeroportuali 2010 e per errata applicazione del criterio dell’operatore privato agli accordi con Wizz Air

La questione giuridica

Nel ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, il Tribunale ha esaminato: 1) se la parte della decisione relativa ai diritti aeroportuali previsti dall’AIP 2010 costituisse un regime di aiuti selettivo, in particolare per lo sconto del punto 7.3; 2) se la decisione avesse correttamente escluso un vantaggio economico per Wizz Air applicando il criterio dell’operatore privato agli accordi del 2008 e agli accordi di modifica del 2010; 3) in via preliminare, la ricevibilità del ricorso quanto a interesse ad agire, legittimazione e incidenza diretta/individuale.

Principio di diritto

La Commissione incorre in errore di diritto se, per negare la natura di aiuto di Stato a uno sconto aeroportuale contenuto in un regime generale, non verifica separatamente se lo sconto specifico favorisca in fatto una sola impresa a condizioni tali da renderlo selettivo; inoltre, in applicazione del criterio dell’operatore privato, la compatibilità economica di accordi tra aeroporto pubblico e compagnia aerea deve essere valutata sulla base di una previa analisi ex ante, fondata su elementi disponibili al momento della decisione, non potendo la Commissione fondarsi soltanto su ricostruzioni e studi ex post. Per tali ragioni il Tribunale ha annullato l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte relativa ai diritti aeroportuali 2010 e agli accordi AITTV–Wizz Air del 2008, compresi quelli modificati nel 2010.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85 del regolamento di procedura
  • Articolo 89 del regolamento di procedura
  • Articolo 130 del regolamento di procedura
  • Articolo 134 del regolamento di procedura
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura

Aiuti di Stato nel settore aeroportuale: Timișoara e Wizz Air

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Carpatair SA avverso la decisione (UE) 2021/1428 della Commissione in materia di aiuti di Stato nel settore aeroportuale. Il caso concerne i rapporti tra l’aeroporto internazionale di Timișoara, gestito da AITTV, e Wizz Air, nonché i diritti aeroportuali previsti nelle AIP del 2010 e gli accordi contrattuali del 2008, modificati nel 2010.

Fatti e procedimento amministrativo

Carpatair, compagnia aerea regionale rumena, aveva operato per anni come principale vettore presso l’aeroporto di Timișoara, prima di cessarvi le attività. La Commissione aveva avviato un procedimento formale nel 2011 a seguito della denuncia di Carpatair, esaminando, tra l’altro, finanziamenti pubblici all’aeroporto, sconti e riduzioni sui diritti aeroportuali, accordi del 2008 con Wizz Air e tolleranze nei pagamenti.

Contenuto della decisione impugnata

Nella decisione impugnata, la Commissione aveva distinto varie misure. Aveva riconosciuto come aiuto di Stato soltanto alcuni finanziamenti pubblici all’aeroporto, ritenendoli però compatibili con il mercato interno; aveva invece escluso che i diritti aeroportuali delle AIP 2007, 2008 e 2010 e gli accordi del 2008 con Wizz Air costituissero aiuti di Stato.

Per la seconda misura, la Commissione aveva ritenuto che l’aliquota di base e gli sconti previsti dalle AIP non fossero selettivi perché applicabili in modo non discriminatorio. Per la terza misura, aveva invece ritenuto che gli accordi con Wizz Air fossero economicamente razionali per l’aeroporto, sulla base del criterio dell’operatore privato.

Ricevibilità: interesse ad agire e legittimazione

La Commissione e AITTV contestavano la ricevibilità del ricorso, sostenendo che Carpatair non avesse interesse attuale né legittimazione. Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati secondo cui l’interesse ad agire sussiste se l’annullamento può procurare un beneficio concreto al ricorrente, anche in relazione a contenziosi nazionali o a un possibile ricorso per responsabilità.

Ha poi distinto tra la seconda misura, qualificata come atto regolamentare perché regime di aiuti applicabile in modo generale a tutte le compagnie aeree che utilizzavano l’aeroporto, e la terza misura, qualificata come misura individuale poiché frutto di accordi negoziati solo tra AITTV e Wizz Air. Per la terza misura, il Tribunale ha ritenuto Carpatair individualmente interessata, poiché era un concorrente diretto di Wizz Air su più rotte e aveva dimostrato una lesione sostanziale della propria posizione concorrenziale.

Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, la partecipazione attiva di Carpatair al procedimento amministrativo, la sua concorrenza su cinque rotte, la contrazione dei ricavi e del traffico, lo status speciale che essa aveva avuto quale principale operatore dell’aeroporto e il nesso tra gli accordi con Wizz Air e il deterioramento della sua posizione di mercato.

Ricevibilità di alcuni allegati

Il Tribunale ha dichiarato irricevibili gli estratti della relazione del curatore fallimentare prodotti tardivamente. Ha invece ammesso l’allegato Q.2, contenente fatture e poi regolarizzato con traduzione, osservando che la mancanza di traduzione non comporta automaticamente l’irricevibilità e che tali documenti erano utili a chiarire un quesito posto dal Tribunale.

Primo motivo: selettività dei diritti aeroportuali dell’AIP 2010

Carpatair sosteneva che lo sconto fino all’85% previsto al punto 7.3 dell’AIP 2010 fosse, in realtà, selettivo e concepito per favorire Wizz Air, unica compagnia che, in pratica, ne avrebbe beneficiato. La Commissione, invece, aveva considerato l’intero sistema delle riduzioni come non selettivo, perché formalmente aperto a tutte le compagnie.

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE colpisce anche misure formalmente generali quando, per i loro effetti, favoriscono di fatto talune imprese in situazione analoga. Ha criticato la Commissione per aver esaminato congiuntamente tutti gli sconti previsti dalle AIP, senza verificare separatamente lo sconto del punto 7.3, che era l’unica novità rilevante dell’AIP 2010 rispetto all’AIP 2008.

Ha inoltre osservato che, in concreto, quello sconto aveva favorito solo Wizz Air, mentre nessun’altra compagnia aveva raggiunto le condizioni quantitative richieste. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto esaminare se quello sconto, isolatamente considerato, fosse selettivo di fatto. L’omissione di tale verifica ha determinato un errore di diritto.

Secondo motivo: criterio dell’operatore privato e vantaggio economico

Carpatair contestava anche la conclusione della Commissione secondo cui la terza misura non avrebbe conferito un vantaggio indebito a Wizz Air. A suo avviso, AITTV non aveva effettuato una reale analisi ex ante della redditività degli accordi del 2008 e la Commissione aveva fatto affidamento su valutazioni ex post e su ricostruzioni posteriori.

Il Tribunale ha ribadito che, per applicare il criterio dell’operatore privato, occorre riferirsi al momento in cui la misura è stata adottata e agli elementi allora disponibili o prevedibili. Spetta all’ente pubblico dimostrare, con elementi oggettivi e verificabili, di aver effettuato una valutazione economica preliminare comparabile a quella di un operatore privato prudente.

Nel caso concreto, non risultava che AITTV avesse prodotto alla Commissione una vera analisi ex ante. La Commissione aveva fondato la propria conclusione soprattutto sulla relazione Oxera 2015, su studi ex post e su ricostruzioni successive, cioè su elementi che non potevano sostituire una valutazione preventiva appropriata. Ha quindi ritenuto che la conclusione di non aiuto fosse giuridicamente infondata.

Ragionamento sulla prova della selettività e del vantaggio

La sentenza precisa che la selettività non va esclusa solo perché una misura si presenti formalmente aperta a tutti: ciò che conta sono gli effetti e la struttura della misura. Analogamente, nella verifica del vantaggio economico, non è necessario dimostrare che le difficoltà del ricorrente dipendano esclusivamente dall’aiuto contestato; basta mostrare che la misura era idonea a incidere in modo sostanziale sulla posizione concorrenziale.

Quanto al criterio dell’operatore privato, il Tribunale ha rilevato che le analisi e gli studi successivi possono, al più, chiarire elementi esistenti al momento della decisione, ma non possono sostituire la valutazione preliminare che avrebbe dovuto precedere l’operazione. Nel caso di specie, mancava la prova che gli accordi del 2008 fossero stati decisi sulla base di un business plan o di un’analisi preventiva adeguata.

Dispositivo

Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui concludeva che i diritti aeroportuali previsti nell’AIP 2010 e gli accordi stipulati tra AITTV e Wizz Air nel 2008, compresi gli accordi di modifica del 2010, non costituivano aiuti di Stato. La Commissione è stata condannata alle spese, mentre Wizz Air e AITTV hanno sopportato le proprie.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • un regime di sconti aeroportuali può essere selettivo anche se formalmente aperto a tutte le compagnie, quando un suo segmento specifico avvantaggia in pratica un solo operatore;
  • l’operatore pubblico che invoca il criterio dell’operatore privato deve dimostrare una valutazione ex ante credibile e documentata;
  • gli studi ex post non bastano, da soli, a giustificare l’assenza di aiuto di Stato;
  • un concorrente del beneficiario può impugnare la decisione della Commissione quando dimostri una lesione sostanziale della propria posizione di mercato e un interesse concreto all’annullamento.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto aereodiritti aeroportualiricevibilità del ricorsocriterio dell'operatore privato

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