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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46051/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile Strada denunciava violazione di legge (art. 530 c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la Corte d'appello, riformando in senso liberatorio la sentenza di primo grado con riguardo all'appropriazione indebita dei documenti, non avrebbe dato la motivazione rafforzata richiesta nelle ipotesi di assoluzione in appello. L'imputato Orazi deduceva plurimi motivi: 1) nullità/erronea applicazione dell'art. 81, co.2 c.p. (continuazione) e carenza di interesse per non aver impugnato in appello; 2) prescrizione dell'episodio del 24/10/2012 (€ 789,00) maturata il 24/4/2020; 3) errata determinazione della pena principale e accessoria (art.133 c.p. e art.35 c.p.) da rivedere tenuto conto della prescrizione; 4) mancata applicazione dell'art.131-bis c.p.; 5-7) censure sulla valutazione di prove decisive e sulla qualificazione delle somme trattenute (compensi vs indebito), con contestata responsabilità per appropriazione di € 789,00 e € 628,52 e sulla documentazione trattenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso della parte civile fondato e, in parte, ha accolto alcuni motivi dell'imputato. In particolare: 1) annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello quanto all'appropriazione indebita della documentazione originale (per carenza di motivazione rafforzata da parte della Corte d'appello); 2) dichiara estinto per prescrizione il reato relativo alla somma di € 789,00 (consumato 24/10/2012) e annulla senza rinvio la statuizione penale relativa a quel fatto; 3) annulla la statuizione riguardante la pena accessoria (sospensione dall'esercizio della professione) perché illegale e la elimina; 4) dichiara inammissibile per il resto il ricorso dell'imputato, salvo che rinvia alla Corte d'appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al residuo reato di appropriazione indebita pari a € 628,52, per il quale afferma irrevocabile la responsabilità penale; 5) stabilisce che, in caso di estinzione per prescrizione di reato, i giudici devono comunque decidere sulle statuizioni civili rilevando i motivi che incidono sulle conseguenze civili. Spese: alla parte civile al definitivo (come indicato).

Norme richiamate

  • art. 530 cod. proc. pen.

    richiamato come parametro per il controllo sulla motivazione della sentenza di appello; la parte civile invoca il rispetto dell'onere motivazionale. La Corte osserva che l'appello assolutorio richiede motivazione rafforzata

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    consentita via di doglianza in cassazione per vizio di motivazione; invocata dalla parte civile e dall'imputato per censurare la motivazione della Corte d'appello

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato dall'imputato per travisamento della deposizione della parte civile; la Corte di Cassazione verifica la congruità della valutazione probatoria di merito

  • art. 646 cod. pen.

    norma sulla appropriazione indebita (nell'ambito professionale/documenti) a cui si riferisce la fattispecie contestata

  • art. 81, co.2, cod. pen.

    norma sulla continuazione dei reati: il ricorso dell'imputato su detta applicazione è stato ritenuto inammissibile per mancata impugnazione in appello o per carenza di interesse

  • art. 133 cod. pen.

    regole per la determinazione della pena e del cumulo: la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla rideterminazione della pena dopo la declaratoria di prescrizione, disponendo rinvio per accertamenti di fatto

  • art. 131-bis cod. pen.

    istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte dichiara inammissibile la prima deduzione in cassazione, richiamando orientamento consolidato che impedisce introdurre tale questione per la prima volta in cassazione

  • art. 35 cod. pen.

    pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione: la Corte rileva che la pena accessoria applicata era sbagliata rispetto alla natura della fattispecie e l'ha eliminata

  • art. 31 cod. pen.

    pena accessoria di interdizione prevista per contravvenzioni: la Corte osserva che, se fosse stata applicabile, non poteva essere introdotta in aumento in sede di appello per il divieto di reformatio in peius

  • art. 597, co.3, cod. proc. pen.

    richiamato in riferimento al divieto di reformatio in peius che limita il giudice d'appello rispetto a peggioramenti della posizione dell'imputato in caso di impugnazione da parte dello stesso

  • art. 622 cod. proc. pen.

    citato in relazione all'individuazione del giudice competente al rinvio quando la decisione penale viene annullata agli effetti civili (principio di economia processuale e rinvio al giudice civile competente)

  • art. 578 cod. proc. pen.

    stabilisce che, ove il reato sia estinto per prescrizione, il giudice d'appello e la Cassazione devono decidere sulle impugnazioni ai soli effetti civili e compiutamente esaminare i motivi che incidono sulle statuizioni civili

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato per affermare che non può essere confermata una statuizione civile meramente sulla base della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato; occorre esame concreto dei motivi civili

  • art. 609, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto dell'inammissibilità di dedurre in cassazione questioni non sollevate anteriormente (es. art.131-bis) quando già vigenti al tempo dell'appello

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado deve fornire una motivazione rafforzata che giustifichi le difformi conclusioni sulla base del medesimo compendio probatorio
  • La prescrizione del reato, se maturata prima della sentenza impugnata, può essere dedotta in cassazione e comporta l'annullamento senza rinvio per quel capo; ciò non impedisce però l'esame delle conseguenze civili collegate
  • Quando una condanna è estinta per prescrizione, i giudici di merito e la Cassazione devono comunque decidere sulle statuizioni civili e non possono confermarle in modo automatico senza valutare i motivi che incidono sugli effetti civili
  • Le questioni sostanziali non sollevate in tempo utili (per es. applicabilità dell'art. 131-bis) generalmente non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione
  • Le pene accessorie devono essere congrue e conformi alla pena principale effettivamente irrogata: un'accessoria illegittima va eliminata; la determinazione della pena principale va riesaminata qualora intervenga la prescrizione di uno degli episodi
  • La dichiarazione di continuazione tra reati è valutazione di merito: se non censurata tempestivamente in appello la relativa doglianza in cassazione può risultare inammissibile o priva di interesse
  • In caso di annullamento agli effetti civili la sentenza deve essere rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello, privilegiando il principio di economia processuale

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