Cassazione Penale, Sentenza n. 07384/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (distrazione di beni, costituzione della società "I Magazzini della Luce" e soppressione di libri contabili). Maragno deducevava vizio di motivazione e mancato confronto con le censure sull'assenza di prosecuzione dell'attività, natura diversa delle due società, regolarità delle cessioni e provenienza dei beni. Snenghi contestava la qualificazione di amministratore di fatto, la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti, l'applicazione di pene accessorie, la determinazione del risarcimento e della provvisionale (anche alla luce della revoca della costituzione di parte civile), e il mancato riconoscimento della riduzione per rito abbreviato condizionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in più parti. In particolare: per Maragno sono fondati il primo e il secondo motivo (vizi di motivazione e omessa risposta su diverse distrazioni contestate); il terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. Per Snenghi sono fondati il primo motivo (mancato confronto sulla qualifica di amministratore di fatto), il secondo, terzo e quarto (vizi motivazionali sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti), il quinto (la revoca della costituzione di parte civile comunicata con PEC del 2.9.2024 impone la revoca delle statuizioni civili in punto di risarcimento e di provvisionale immediatamente esecutiva) e il sesto (mancato esame della richiesta di riduzione per il rito abbreviato condizionato). Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata con riferimento ai profili ritenuti viziati e ha disposto che le questioni indicate siano riesaminate alla stregua delle censure rilevate; in particolare le statuizioni civili relative al risarcimento e alla provvisionale sono state annullate in relazione al quinto motivo (con estensione alla posizione di Maragno).
Norme richiamate
art.219 L.F.
art.219, comma 2, n.1; art.219, co. 3
Richiamata per segnalare l'aggravante per più fatti di bancarotta e per l'esclusione della speciale tenuità del danno; la Corte rileva che l'aggravante è stata considerata in sede di accusa
art.216 L.F.
Citato in relazione all'applicazione delle pene accessorie fallimentari e alla materia delle sanzioni accessorie
art.28 cod. pen.
Richiamato insieme all'art.216 L.F. con riferimento alle pene accessorie e all'interdizione dai pubblici uffici
art.133 cod. pen.
Richiamato per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte censura la mancata considerazione di elementi patrimoniali e personali rilevanti
art.606, comma 3, cod. proc. pen.
art.606, comma 3, cod. proc. pen.
Usato per spiegare i limiti della censura in cassazione quanto a questioni non devolute con la dovuta specificità in appello (inammissibilità di taluni motivi)
art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di riassumere il contenuto dei ricorsi ai sensi delle disposizioni sul ricorso per cassazione
Massime di principio
- La Corte d'appello deve rispondere espressamente e con congrua motivazione a tutte le censure rilevanti sollevate in appello: l'omessa risposta a specifiche doglianze può determinare l'annullamento della decisione in Cassazione.
- La motivazione "per relationem" è ammessa solo se l'atto richiamato è conoscibile e la citazione è sufficiente a dimostrare che il giudice ha considerato e ponderato le ragioni richiamate; altrimenti non integra la spiegazione richiesta dalla legge.
- In materia di bancarotta fraudolenta, per agganciare la responsabilità alle distrazioni di beni è necessario un fondato collegamento probatorio tra i beni sottratti e la condotta dell'imputato; mere deduzioni generiche o assunzioni sulla successione tra società senza elementi concreti possono essere censurate.
- La revoca della costituzione di parte civile, efficacemente comunicata nei termini e nei modi previsti (es. PEC), può comportare la revoca delle statuizioni civili pronunciate nel giudizio penale; il giudice di merito deve valutare e motivare l'effetto di tale revoca.
- In cassazione non sono esaminabili questioni non dedotte con sufficiente specificità in appello, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio; pertanto la strategia difensiva in appello deve essere completa e puntuale.
- Nella determinazione della pena e del riconoscimento delle attenuanti il giudice di merito deve dare conto in motivazione degli elementi (risarcimento, comportamento processuale, situazione economica e familiare, partecipazione a percorsi di formazione o cura) posti a fondamento della concessione o negazione delle circostanze attenuanti.
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