Sentenza n. 449/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di rigetto prot. 0077541 adottato il 24.11.2025 dal QUESTORE DI ANCONA, notificato il 19.12.2025, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 23.8.2023, oltre che di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari ex art. 27 TUI
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo anzitutto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'amministrazione avrebbe omesso il corretto contraddittorio procedimentale nonostante la comunicazione del nuovo domicilio effettuata prima dell'adozione del provvedimento. Ha inoltre contestato la motivazione del diniego, fondata sull'assenza di una proroga del nulla osta al distacco da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, benché non risultasse adottato un espresso provvedimento negativo e l'inerzia del SUI non fosse prevista quale autonoma causa ostativa al rinnovo. Il ricorrente ha sostenuto che l'eventuale mancanza del nulla osta costituisse un'irregolarità amministrativa sanabile, considerato l'ingresso per lavoro in casi particolari, estraneo al sistema delle quote, la permanenza regolare in Italia, la stabilità del rapporto lavorativo e la possibilità per la Questura di svolgere direttamente i controlli pertinenti. Ha richiamato anche la disciplina del silenzio sul nulla osta e la durata del distacco, nonché contestato l'affermazione secondo cui la conversione del titolo ex art. 27 TUI in permesso per lavoro subordinato ordinario sarebbe consentita soltanto a dirigenti e quadri, ritenendola priva di adeguata base normativa e contraddittoria. Ha infine lamentato l'omessa considerazione dei nuovi elementi sopravvenuti, tra cui l'inserimento lavorativo, le fonti di reddito e la regolare residenza.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di estromissione della Prefettura di Ancona, qualificandola come articolazione del Ministero dell'Interno e rilevando la sua competenza al rilascio del nulla osta richiamato nel provvedimento. Nel merito ha accolto il ricorso nei limiti indicati. È stata ritenuta provata, quanto meno mediante la successiva comunicazione con prova di consegna, la conoscenza da parte dell'amministrazione del nuovo domicilio del ricorrente prima dell'adozione del diniego. Ne deriva la fondatezza e l'assorbenza della violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il preavviso di rigetto non conteneva inoltre l'ulteriore argomentazione poi inserita nel provvedimento finale, relativa alla pretesa limitazione della conversione ai soli dirigenti e quadri, impedendo un effettivo confronto procedimentale. Il TAR ha altresì rilevato che il provvedimento non menzionava un precedente atto prefettizio del 13 novembre 2024 apparentemente recante il rigetto della proroga del nulla osta, fondato sulla presentazione della domanda di permesso e sul parere negativo della Questura. Poiché il potere esercitato non era vincolato, il diniego è stato annullato per il non corretto svolgimento del contraddittorio procedimentale. L'amministrazione dovrà riesaminare la posizione garantendo il pieno contraddittorio e applicando i principi indicati dal TAR in una precedente decisione analoga. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi deve consentire un effettivo contraddittorio; il provvedimento finale non può fondarsi su motivi ulteriori non previamente comunicati e discussi, soprattutto quando il potere esercitato non è vincolato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente in relazione alle cause ostative al rinnovo del titolo, alle irregolarità amministrative sanabili e alla rilevanza dei nuovi elementi sopraggiunti; il giudice non decide nel merito tali profili, poiché annulla il diniego per violazione del contraddittorio.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998
decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il pronunciamento da parte del SUI, “il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo”
La disposizione è invocata dal ricorrente per sostenere l'effetto del decorso del termine sul rilascio del nulla osta; il TAR non definisce tale questione sostanziale.
art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998
Costituisce la base del titolo di soggiorno rilasciato per lavoro in casi particolari e del trasferimento temporaneo del lavoratore.
art. 40, commi 2 e 5, d.P.R. 394/1999
per i lavoratori di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera a), del testo unico … il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
La norma è richiamata nel provvedimento impugnato e nella prospettazione del ricorrente in relazione alla durata del distacco e alla possibilità di assunzione presso l'azienda distaccataria; il TAR non risolve definitivamente il contrasto interpretativo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione conosce il domicilio comunicato dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole, non può omettere o indirizzare in modo inadeguato la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 è assorbente e comporta l'illegittimità del provvedimento finale quando il preavviso non consente un effettivo contraddittorio, in particolare perché il provvedimento introduce motivi ulteriori rispetto a quelli previamente comunicati.
- In presenza di un potere amministrativo non vincolato, l'amministrazione deve garantire un contraddittorio procedimentale effettivo prima di adottare il diniego e deve riesaminare la posizione dell'interessato dopo l'annullamento per vizio procedimentale.
- Il giudice amministrativo può annullare il diniego per violazione del contraddittorio senza definire le ulteriori questioni sostanziali sulla sussistenza dei requisiti per il rinnovo del titolo, rimettendo tali valutazioni alla riedizione del potere amministrativo.
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