Ordinanza n. 2320/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento in parte qua previa concessione di misure cautelari - della graduatoria finale di merito relativa al “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023” classe di concorso sostegno ADSS - Sostegno Scuola Superiore nella scuola secondaria di II grado per la regione Sicilia, pubblicata il 19 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione (all.1); - della rettifica della graduatoria finale del concorso di merito al “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023”, classe di concorso sostegno ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado, per la regione Sicilia, pubblicata il 3 luglio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione (all.2); - nonché del Decreto n. 36890, pubblicato in data 29 luglio u.s., con cui l'Amministrazione ministeriale ha integrato la graduatoria finale di merito per la classe di concorso sostegno ADSS - Sostegno nella Scuola secondaria di II grado, regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con 30% degli idonei, per la Regione Sicilia del “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierna ricorrente, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva (servizio civile nazionale) correttamente dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso de quo; - dell'integrazione della graduatoria finale del concorso di merito al “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023” classe di concorso sostegno ADSS - Sostegno nella Scuola secondaria di II grado, regione Sicilia, pubblicata il 11 agosto u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione (all.4); - della rettifica della graduatoria finale del concorso di merito al “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023” classe di concorso sostegno ADSS - Sostegno nella Scuola secondaria di II grado per la regione Sicilia, pubblicata il 30 settembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione (all.5); - della nota ministeriale pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ministeriale, prot. n. 823 del 5 gennaio 2024, nonché successiva nota, prot. n. 1463 del 9 gennaio 2024, relativa alla valutazione nonché equiparazione del cd. “lodevole servizio” e il cd. “servizio senza demerito” quale titolo di preferenza nelle procedure concorsuali; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse; - dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - del bando del “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023” (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; per l'adozione di idonee misure cautelari volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna ricorrente di essere inclusa nella graduatoria dei vincitori del “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, per la classe ADSS - Sostegno scuola secondaria di II grado, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; Nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso ADSS); e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso ADSS).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie e relativi atti del concorso regionale per docenti della scuola secondaria, classe ADSS, nella parte in cui non hanno incluso la ricorrente per omessa valutazione del titolo di riserva
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche in via cautelare, le graduatorie finali, le successive rettifiche e integrazioni, il decreto ministeriale di integrazione della graduatoria degli idonei, le note ministeriali sui titoli di preferenza e riserva, nonché gli ulteriori atti del concorso per docenti della scuola secondaria di II grado, classe ADSS, per la Regione Sicilia. Ha dedotto l'omessa valutazione del titolo di riserva derivante dal servizio civile nazionale, dichiarato nella domanda di partecipazione, chiedendo l'inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti e, in subordine o conseguentemente, il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il TAR Lazio ha esaminato preliminarmente la competenza territoriale, rilevando che le doglianze riguardano atti relativi a una graduatoria regionale i cui effetti diretti sono limitati alla Regione Sicilia.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Sicilia. Ha applicato l'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione gli atti amministrativi producono effetti diretti limitati all'ambito regionale. Poiché gli atti contestati riguardano esclusivamente la graduatoria regionale del concorso per la Regione Sicilia, la competenza spetta al TAR Sicilia. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; la decisione sulle spese è stata rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Gli atti amministrativi i cui effetti diretti sono limitati alla graduatoria regionale di una specifica Regione rientrano nella competenza inderogabile del TAR di quella Regione, anche se l'amministrazione emanante ha sede altrove.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al TAR dichiarato competente per la prosecuzione e definizione del giudizio; la decisione sulle spese è rimessa al giudice competente.
art. 16, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell'ordinanza quale base processuale del provvedimento sulla competenza.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria in forma specifica è stata proposta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito per la dichiarazione di incompetenza territoriale.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda atti amministrativi i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale di una sola Regione, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR di quella Regione, anche se gli atti sono adottati da un'amministrazione statale con sede in altra Regione.
- La competenza deve essere individuata in relazione agli atti e alle doglianze concretamente dedotti nel ricorso, e non soltanto all'amministrazione che li ha emanati.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale consente la riassunzione della causa davanti al TAR indicato come competente ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; il giudice ad quem decide anche sulle spese del giudizio.
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