Cassazione Penale, Sentenza n. 21440/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi censuravano la presunta carenza/insufficienza della motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare intramuraria con gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Venivano dedotte, in particolare: l'irragionevolezza del rifiuto degli arresti domiciliari nel Comune di Bari (diverso dal luogo dei fatti); la mancata considerazione della cessazione dell'attività commerciale della moglie; la contraddittorietà e l'illogicità della valutazione del Tribunale rispetto alla nuova contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.; e l'apparente contrasto fra il timore di inquinamento probatorio e il rigetto dell'istanza di incidente probatorio richiesta dalla difesa.
La decisione
Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che i motivi riproducessero semplicemente le doglianze di fatto già proposte in appello e mancassero di specificità critica rispetto alla motivazione del giudice di merito, violando i requisiti del gravame in cassazione. Inoltre la questione del domicilio a Bari per l'esecuzione degli arresti domiciliari è stata dichiarata nuova doglianza non sollevata in sede di appello e pertanto non esaminabile in cassazione. La Corte ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione del Tribunale circa la persistenza delle esigenze cautelari (anche alla luce di ulteriori profili estorsivi e della integrazione della contestazione con la circostanza aggravante), nonché corretta la valutazione sul rigetto dell'incidente probatorio alla stregua dei diversi presupposti normativi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, c.p. (circostanza aggravante 416-bis.1)
La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante, pur non essendo espressamente presente nel titolo cautelare originario, possa comunque essere valutata nella complessiva analisi della personalità e del quadro cautelare qualora emergano elementi in tal senso dagli atti.
art. 335 c.p.p.
Richiamata come norma procedurale collegata all'iscrizione; la Corte osserva che l'aggiornamento dell'iscrizione ex art. 335 non rende automaticamente inattendibile la valutazione cautelare se non vi è prospettazione utile in sede di gravame.
art. 606, comma 1, lett. B) e C), c.p.p.
Richiamate nelle censure come presunte violazioni di legge (lett. B e C) riguardanti la motivazione), la Corte ha ritenuto i rilievi generici e non rispondenti ai requisiti di specificità richiesti per il gravame in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p.
Invocata per vizio di motivazione (manifesta illogicità/contraddittorietà); la Corte ha invece ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non affetta da tale vizio.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Applicata per dichiarare inammissibile la doglianza relativa al domicilio in Bari, poiché tale profilo non era stato dedotto innanzi al giudice del riesame e non poteva essere prospettato per la prima volta in cassazione.
art. 310 c.p.p.
Riferimento alla funzione dell'appello ex art. 310; la Corte ha osservato che i motivi reiterativi di doglianze già esaminate in appello non sono idonei in cassazione se non specificamente rielaborati.
art. 392 c.p.p.
La Corte ha distinto i presupposti dell'incidente probatorio (art. 392) da quelli relativi alla conservazione della prova ai sensi dell'art. 274, affermando che i criteri per l'ammissione dell'incidente probatorio non coincidono con quelli evocati per il pericolo di inquinamento delle prove.
art. 274, lett. a), c.p.p.
Richiamata nella motivazione per spiegare che le condizioni per misure a tutela dell'acquisizione della prova sono diverse da quelle per l'ammissione dell'incidente probatorio; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini richiesti dall'art. 392, la richiesta della difesa.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamata in relazione ai requisiti di specificità del motivo di ricorso; la Corte ha confermato che l'assenza di confronto puntuale con le argomentazioni del giudice censurato comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e con profili di colpa.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso non può limitarsi a ripetere i motivi di appello: deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione del giudice di merito indicando i vizi di diritto e gli elementi di fatto decisivi.
- Doglianze o nuovi profili non sollevati nelle sedi precedenti (tribunale del riesame/appello) sono inammissibili in cassazione salvo che siano rilevabili d'ufficio; pertanto è essenziale dedurre tempestivamente tutte le censure rilevanti.
- La semplice chiusura dell'attività commerciale o il trasferimento del domicilio non sono automaticamente idonei a escludere le esigenze cautelari se dagli atti emergono elementi che fanno ritenere concretamente il rischio di reiterazione o la possibilità di avvalersi di terze persone.
- L'ammissione dell'incidente probatorio è soggetta a presupposti diversi e più stringenti rispetto alle valutazioni sul pericolo di inquinamento della prova; rigetti dell'incidente possono essere motivati con riferimento agli specifici requisiti normativi.
- La circostanza aggravante (es. 416-bis.1) può essere considerata nella valutazione della personalità e del quadro cautelare anche se non era formalmente nel titolo originario, quando dagli atti emergano elementi significativi in tal senso.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo da interrompere la catena devolutiva possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per responsabilità nella presentazione del gravame.
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