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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21440/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi censuravano la presunta carenza/insufficienza della motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare intramuraria con gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Venivano dedotte, in particolare: l'irragionevolezza del rifiuto degli arresti domiciliari nel Comune di Bari (diverso dal luogo dei fatti); la mancata considerazione della cessazione dell'attività commerciale della moglie; la contraddittorietà e l'illogicità della valutazione del Tribunale rispetto alla nuova contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.; e l'apparente contrasto fra il timore di inquinamento probatorio e il rigetto dell'istanza di incidente probatorio richiesta dalla difesa.

La decisione

Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che i motivi riproducessero semplicemente le doglianze di fatto già proposte in appello e mancassero di specificità critica rispetto alla motivazione del giudice di merito, violando i requisiti del gravame in cassazione. Inoltre la questione del domicilio a Bari per l'esecuzione degli arresti domiciliari è stata dichiarata nuova doglianza non sollevata in sede di appello e pertanto non esaminabile in cassazione. La Corte ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione del Tribunale circa la persistenza delle esigenze cautelari (anche alla luce di ulteriori profili estorsivi e della integrazione della contestazione con la circostanza aggravante), nonché corretta la valutazione sul rigetto dell'incidente probatorio alla stregua dei diversi presupposti normativi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, c.p. (circostanza aggravante 416-bis.1)

    La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante, pur non essendo espressamente presente nel titolo cautelare originario, possa comunque essere valutata nella complessiva analisi della personalità e del quadro cautelare qualora emergano elementi in tal senso dagli atti.

  • art. 335 c.p.p.

    Richiamata come norma procedurale collegata all'iscrizione; la Corte osserva che l'aggiornamento dell'iscrizione ex art. 335 non rende automaticamente inattendibile la valutazione cautelare se non vi è prospettazione utile in sede di gravame.

  • art. 606, comma 1, lett. B) e C), c.p.p.

    Richiamate nelle censure come presunte violazioni di legge (lett. B e C) riguardanti la motivazione), la Corte ha ritenuto i rilievi generici e non rispondenti ai requisiti di specificità richiesti per il gravame in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p.

    Invocata per vizio di motivazione (manifesta illogicità/contraddittorietà); la Corte ha invece ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non affetta da tale vizio.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Applicata per dichiarare inammissibile la doglianza relativa al domicilio in Bari, poiché tale profilo non era stato dedotto innanzi al giudice del riesame e non poteva essere prospettato per la prima volta in cassazione.

  • art. 310 c.p.p.

    Riferimento alla funzione dell'appello ex art. 310; la Corte ha osservato che i motivi reiterativi di doglianze già esaminate in appello non sono idonei in cassazione se non specificamente rielaborati.

  • art. 392 c.p.p.

    La Corte ha distinto i presupposti dell'incidente probatorio (art. 392) da quelli relativi alla conservazione della prova ai sensi dell'art. 274, affermando che i criteri per l'ammissione dell'incidente probatorio non coincidono con quelli evocati per il pericolo di inquinamento delle prove.

  • art. 274, lett. a), c.p.p.

    Richiamata nella motivazione per spiegare che le condizioni per misure a tutela dell'acquisizione della prova sono diverse da quelle per l'ammissione dell'incidente probatorio; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini richiesti dall'art. 392, la richiesta della difesa.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamata in relazione ai requisiti di specificità del motivo di ricorso; la Corte ha confermato che l'assenza di confronto puntuale con le argomentazioni del giudice censurato comporta inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e con profili di colpa.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso non può limitarsi a ripetere i motivi di appello: deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione del giudice di merito indicando i vizi di diritto e gli elementi di fatto decisivi.
  • Doglianze o nuovi profili non sollevati nelle sedi precedenti (tribunale del riesame/appello) sono inammissibili in cassazione salvo che siano rilevabili d'ufficio; pertanto è essenziale dedurre tempestivamente tutte le censure rilevanti.
  • La semplice chiusura dell'attività commerciale o il trasferimento del domicilio non sono automaticamente idonei a escludere le esigenze cautelari se dagli atti emergono elementi che fanno ritenere concretamente il rischio di reiterazione o la possibilità di avvalersi di terze persone.
  • L'ammissione dell'incidente probatorio è soggetta a presupposti diversi e più stringenti rispetto alle valutazioni sul pericolo di inquinamento della prova; rigetti dell'incidente possono essere motivati con riferimento agli specifici requisiti normativi.
  • La circostanza aggravante (es. 416-bis.1) può essere considerata nella valutazione della personalità e del quadro cautelare anche se non era formalmente nel titolo originario, quando dagli atti emergano elementi significativi in tal senso.
  • Ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo da interrompere la catena devolutiva possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per responsabilità nella presentazione del gravame.

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