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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33856/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta dell’INPS per omessa contribuzione alla Gestione Separata relativa all’anno 2009. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione del contribuente, ma la Corte d’appello, accogliendo l’appello principale dell’INPS, aveva ribaltato la decisione ritenendo esistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e non maturata la prescrizione del credito contributivo. Secondo la Corte territoriale, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva indice di volontà di occultare il debito e quindi integrava la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8, c.c. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2941, n. 8, c.c., del d.lgs. n. 218/1997 e dell’art. 116 l. n. 388/2000, censurando l’automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso; (2) e (3) violazione di legge e omessa pronuncia per mancato rilievo di un preteso giudicato esterno formatosi su altra impugnazione relativa alla medesima pretesa; (4) violazione degli artt. 10 d.lgs. n. 462/1997, 10 d.lgs. n. 241/1997 e 2941, n. 8, c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sospesa la prescrizione del credito contributivo per la sola mancata compilazione del quadro RR, nonostante l’autonomia del regime contributivo rispetto a quello fiscale; (5) violazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022 in tema di sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ritenendo fondata la censura contro l’automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo: è necessario un accertamento in concreto del giudice di merito sulla sussistenza di una volontà effettiva di occultamento, non potendosi fondare la sospensione della prescrizione su mere congetture. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per nuovo esame del merito alla luce dei principi affermati, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, mentre il quinto motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La causa di sospensione della prescrizione richiede un comportamento intenzionalmente diretto a occultare l’esistenza dell’obbligazione; non basta la sola omissione formale del quadro RR, occorrendo un accertamento concreto della volontà di occultamento.

  • d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta illegittimità del ragionamento della Corte d’appello, in combinato con la disciplina contributiva e sanzionatoria.

  • art. 116, l. n. 388/2000

    Richiamato dal ricorrente per contestare il regime applicato dalla Corte territoriale in relazione alla qualificazione della condotta e delle sanzioni.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 10 d.lgs. n. 462/1997

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’autonomia del credito contributivo rispetto al regime fiscale e l’inesistenza della sospensione invocata.

  • art. 10 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto dell’autonomia del regime contributivo e della pretesa indebita applicazione della sospensione della prescrizione.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011

    Richiamato nel quinto motivo in relazione alla disciplina delle sanzioni, con riferimento alla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022.

  • Corte cost. n. 104/2022

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulle sanzioni per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma evocata.

  • art. 116 l. n. 388/2000

    Richiamato nel primo motivo insieme alla normativa sulla prescrizione e alla disciplina del recupero contributivo.

  • art. 2941, primo comma, n. 8 c.c.

    Richiamo sostanzialmente coincidente con l’art. 2941, n. 8, c.c., quale norma sulla sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un accertamento in fatto, specifico e concreto, della volontà del debitore di celare l’obbligazione al creditore; non è sufficiente un automatismo fondato sulla sola omissione di un adempimento dichiarativo.
  • La mancata compilazione di un quadro della dichiarazione reddituale non integra di per sé occultamento del debito contributivo, dovendo il giudice verificare se quella omissione sia effettivamente sintomatica di un comportamento intenzionale di dissimulazione.
  • In sede di legittimità, il motivo volto a far valere un giudicato esterno è inammissibile per difetto di specificità se la parte non indica puntualmente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e non produce o richiama l’attestazione del passaggio in giudicato della decisione invocata.
  • Quando sono accolti i motivi che investono il fondamento della pretesa contributiva e la disciplina della prescrizione, resta assorbita la censura sulle sanzioni dipendenti dalla medesima qualificazione giuridica della condotta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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