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Sentenza

Sentenza del 09/01/2017 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Varese

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Prescrizione quinquennale del credito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento, ritenendo applicabile il termine quinquennale anziché quello decennale. La cartella era stata emessa ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973, nell’ambito di procedure automatizzate o di controllo formale che non comportano un vero e proprio accertamento dell’esistenza del credito mediante un autonomo atto impositivo.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta soggetta alla prescrizione quinquennale. Il termine ordinario decennale può applicarsi ai titoli di accertamento o di condanna divenuti definitivi, mentre non si estende automaticamente alle cartelle di pagamento quando queste costituiscono l’unico titolo esecutivo e derivano da procedure ex articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973, prive dello stesso carattere di definitività di un accertamento. Pertanto, decorso il termine di cinque anni senza validi atti interruttivi, il credito non può più essere azionato.

Norme richiamate

  • Articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. La cartella emessa sulla base di tale procedura non equivale necessariamente a un autonomo atto di accertamento definitivo.

  • Articolo 36-ter del d.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni. Anche la cartella derivante da tale controllo, se priva di un distinto atto di accertamento o di condanna definitivo, è soggetta al termine prescrizionale quinquennale indicato nella sentenza.

  • Prescrizione ordinaria decennale

    Il termine decennale riguarda i titoli di accertamento o di condanna divenuti definitivi e non si applica automaticamente a una cartella di pagamento che costituisca l’unico titolo della pretesa.

  • Prescrizione quinquennale dei crediti portati da cartella

    Quando la cartella è l’unico titolo esecutivo e non deriva da un accertamento definitivo, il credito si prescrive in cinque anni, salvo il compimento di validi atti interruttivi.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento non trasforma automaticamente il relativo credito in un’obbligazione soggetta alla prescrizione decennale.
  • Per stabilire il termine prescrizionale occorre verificare quale sia il titolo originario della pretesa: un accertamento o una condanna definitivi possono giustificare il termine decennale, mentre una cartella autonoma derivante da liquidazione automatizzata o controllo formale può essere soggetta al termine quinquennale.
  • È necessario controllare la data di notifica della cartella e l’eventuale presenza di atti successivi validamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione.
  • La prescrizione deve essere valutata in concreto, considerando la natura del credito, l’origine della cartella, l’eventuale definitività di un precedente atto di accertamento e gli atti interruttivi intervenuti nel periodo.

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