Cassazione Civile, Ordinanza n. 34550/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere chiedeva il pagamento delle differenze retributive per circa trenta minuti giornalieri di tempo impiegato per vestire e svestire la divisa ospedaliera, per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2013. Sosteneva che, per prassi aziendale, dovesse presentarsi già in divisa all'inizio del turno e potesse cambiarsi solo fuori dall'orario di lavoro, con timbratura anticipata rispetto all'effettivo inizio della prestazione. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo provata un'eterodirezione datoriale anche in via implicita, desumibile dalla natura dell'abbigliamento e dalla funzione del servizio svolto, nonché dalla testimonianza circa l'impossibilità di cambiarsi durante il turno. La fondazione ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1 d.lgs. 66/2003 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato che fosse l'azienda a imporre quando cambiarsi e a vietare il cambio durante l'orario di lavoro; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando l'omessa considerazione di risultanze istruttorie decisive, il richiamo a fatti notori non presenti in motivazione e l'erronea distribuzione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito, e perché non censurava validamente il principio affermato dalla Corte d'appello secondo cui l'eterodirezione può emergere anche implicitamente dalla natura e dalla funzione degli indumenti di servizio. Ha giudicato il secondo motivo in parte inammissibile, nella parte in cui sollecitava una nuova lettura delle prove e censurava un riferimento al notorio non rinvenibile nella decisione, e in parte infondato, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'onere probatorio, verificando la prova della vestizione e svestizione fuori turno e della prassi aziendale che impediva il cambio durante l'orario di lavoro. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
consente la deduzione in cassazione di violazione o falsa applicazione di legge, ma non la richiesta di una nuova valutazione del merito.
art. 1 d.lgs. n. 66/2003
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del tempo di lavoro e alla dedotta retribuibilità del tempo tuta; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi soggetti a valutazione.
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione o abbia considerato prove liberamente apprezzabili come prove legali.
art. 2697 c.c.
l'onere probatorio è stato correttamente ritenuto a carico del lavoratore che chiedeva le differenze retributive; la Corte d'appello ha verificato la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale testimoniale e delle risultanze istruttorie.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove disposte fuori dei limiti legali, prove legali disattese o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.
- Il tempo necessario alla vestizione e svestizione della divisa può essere retribuibile quando risulti eterodiretto dal datore di lavoro, anche per implicita imposizione desumibile dalla natura e dalla funzione degli indumenti o da una prassi organizzativa che imponga modalità e tempi del cambio.
- In controversie relative a differenze retributive per il tempo tuta, il lavoratore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa l'esistenza di una prassi aziendale che renda il cambio abbigliamento eterodiretto e non liberamente collocabile nel tempo di lavoro.
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