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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6568/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida (11/05/2023) del G.I.P. di Agrigento che confermava il provvedimento del Questore (DASPO) con obbligo di presentarsi presso il Commissariato di Canicattì per 2 anni e 6 mesi nei minuti indicati delle partite dell'A.S.D. Canicattì. Primo motivo: vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 6 L. 401/89 — la motivazione sarebbe mera riproduzione del provvedimento questorile, senza valutare i fotogrammi che non consentirebbero di identificare il ricorrente né di rilevare possesso di oggetti contundenti, e dunque mancherebbe la pericolosità. Secondo motivo: vizio ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. — mancata motivazione su necessità e urgenza della misura, ingiustificata imposizione del doppio obbligo di presentazione rispetto al semplice divieto di accesso, violazione dell'art. 13 Costituzione per sproporzione e durata eccessiva, anche considerato che le partite si svolgono lontano dal comune di Canicattì.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendo che il G.I.P. avesse svolto un controllo non apparente e avesse fornito motivazioni adeguate: identità del La Verde documentata (fotografie, abbigliamento), descrizione della condotta aggressiva e dell'intervento di polizia, riscontro del possesso di una cintura come elemento di pericolosità, e ragioni sufficienti per ritenere necessario l'obbligo di presentazione (anche per prevenire elusioni del divieto di accesso). Sull'urgenza, la Corte ha ricordato che la motivazione sull'urgenza è richiesta solo se il provvedimento ha avuto esecuzione prima della convalida e che incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare tale esecuzione, elemento mancato nel caso. La durata della misura è stata ritenuta congrua (peraltro già ridotta rispetto ai quattro anni iniziali). Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b)

    Ricorso basato su presunta insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del G.I.P. adeguata, avendo valutato identità, condotta e pericolosità del destinatario

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. e)

    Richiesta di motivazione su necessità e urgenza; la Corte sottolinea che l'onere di provare l'esecuzione del provvedimento prima della convalida (e quindi l'urgenza) grava sul ricorrente, assenza della prova comporta l'inammissibilità della censura

  • art. 6 L. 401/1989

    Norma che disciplina il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione (DASPO); il giudice della convalida deve motivare sulla legittimità della misura, sulla necessità, proporzionalità, adeguatezza e sulla congruità della durata; l'obbligo di presentazione richiede un "quid pluris" rispetto al solo divieto di accesso

  • art. 13 Costituzione

    Invocato dal ricorrente per vizio di sproporzione; la Corte ha ritenuto la misura compatibile con il principio di proporzionalità alla luce della gravità degli episodi e della riduzione della durata rispetto al provvedimento originario

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte ha fatto riferimento per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione all'entità e natura del versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte, pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa grave, ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il giudice della convalida del DASPO deve motivare in modo concreto e non apparente su identità, gravità dei fatti, pericolosità del soggetto, necessità e proporzionalità della misura e sulla congruità della durata; può ridurre la durata se eccessiva
  • L'obbligo di presentazione, oltre al divieto di accesso, richiede un "quid pluris" e specifiche ragioni che giustifichino la sua necessitaà (es. rischio di elusione del divieto o partec. attiva e pericolosa)
  • La motivazione sull'urgenza è necessaria solo se il provvedimento amministrativo ha avuto esecuzione prima della convalida e il ricorrente deve dimostrare tale esecuzione per far valere la censura
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione personale dei fatti o delle prove: se la motivazione di merito risulta congrua la doglianza su valutazioni probatorie è inammissibile
  • Chi propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a versamenti equitativi alla Cassa delle Ammende; la mancanza di colpa grave può comunque non escludere un contributo equitativo

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