Cassazione Penale, Sentenza n. 6568/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida (11/05/2023) del G.I.P. di Agrigento che confermava il provvedimento del Questore (DASPO) con obbligo di presentarsi presso il Commissariato di Canicattì per 2 anni e 6 mesi nei minuti indicati delle partite dell'A.S.D. Canicattì. Primo motivo: vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 6 L. 401/89 — la motivazione sarebbe mera riproduzione del provvedimento questorile, senza valutare i fotogrammi che non consentirebbero di identificare il ricorrente né di rilevare possesso di oggetti contundenti, e dunque mancherebbe la pericolosità. Secondo motivo: vizio ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. — mancata motivazione su necessità e urgenza della misura, ingiustificata imposizione del doppio obbligo di presentazione rispetto al semplice divieto di accesso, violazione dell'art. 13 Costituzione per sproporzione e durata eccessiva, anche considerato che le partite si svolgono lontano dal comune di Canicattì.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendo che il G.I.P. avesse svolto un controllo non apparente e avesse fornito motivazioni adeguate: identità del La Verde documentata (fotografie, abbigliamento), descrizione della condotta aggressiva e dell'intervento di polizia, riscontro del possesso di una cintura come elemento di pericolosità, e ragioni sufficienti per ritenere necessario l'obbligo di presentazione (anche per prevenire elusioni del divieto di accesso). Sull'urgenza, la Corte ha ricordato che la motivazione sull'urgenza è richiesta solo se il provvedimento ha avuto esecuzione prima della convalida e che incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare tale esecuzione, elemento mancato nel caso. La durata della misura è stata ritenuta congrua (peraltro già ridotta rispetto ai quattro anni iniziali). Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. lett. b)
Ricorso basato su presunta insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del G.I.P. adeguata, avendo valutato identità, condotta e pericolosità del destinatario
art. 606 cod. proc. pen. lett. e)
Richiesta di motivazione su necessità e urgenza; la Corte sottolinea che l'onere di provare l'esecuzione del provvedimento prima della convalida (e quindi l'urgenza) grava sul ricorrente, assenza della prova comporta l'inammissibilità della censura
art. 6 L. 401/1989
Norma che disciplina il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione (DASPO); il giudice della convalida deve motivare sulla legittimità della misura, sulla necessità, proporzionalità, adeguatezza e sulla congruità della durata; l'obbligo di presentazione richiede un "quid pluris" rispetto al solo divieto di accesso
art. 13 Costituzione
Invocato dal ricorrente per vizio di sproporzione; la Corte ha ritenuto la misura compatibile con il principio di proporzionalità alla luce della gravità degli episodi e della riduzione della durata rispetto al provvedimento originario
art. 616 cod. proc. pen.
Norma cui la Corte ha fatto riferimento per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione all'entità e natura del versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte, pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa grave, ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il giudice della convalida del DASPO deve motivare in modo concreto e non apparente su identità, gravità dei fatti, pericolosità del soggetto, necessità e proporzionalità della misura e sulla congruità della durata; può ridurre la durata se eccessiva
- L'obbligo di presentazione, oltre al divieto di accesso, richiede un "quid pluris" e specifiche ragioni che giustifichino la sua necessitaà (es. rischio di elusione del divieto o partec. attiva e pericolosa)
- La motivazione sull'urgenza è necessaria solo se il provvedimento amministrativo ha avuto esecuzione prima della convalida e il ricorrente deve dimostrare tale esecuzione per far valere la censura
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione personale dei fatti o delle prove: se la motivazione di merito risulta congrua la doglianza su valutazioni probatorie è inammissibile
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a versamenti equitativi alla Cassa delle Ammende; la mancanza di colpa grave può comunque non escludere un contributo equitativo
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