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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08736/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficaci, ex art. 67, secondo comma, l. fall., rimesse bancarie effettuate sul conto corrente della società poi fallita, per complessivi euro 108.325,76, con conseguente domanda di restituzione alla massa. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda; in appello la banca, quale incorporante dell'originaria banca contraente, ha ottenuto la riforma della decisione, con rigetto sia dell'azione revocatoria sia dell'appello incidentale della curatela. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c., 3 l. n. 154/1992, 117 d.lgs. n. 385/1993 e 2704 c.c., contestando che la corte d'appello avesse ritenuto provata l'esistenza di un'apertura di credito e la sua opponibilità ai creditori sulla base di documenti e segnalazioni alla Centrale Rischi, senza che la banca avesse dedotto e prodotto il necessario contratto scritto; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 67 l. fall., degli artt. 2704 e 2727 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fosse stata provata la conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza della società prima della data ritenuta dal giudice di merito, e che quindi dovessero essere revocate anche rimesse anteriori a quella data.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure del primo motivo perché, per la parte processuale, non autosufficienti, e per la parte di diritto contraddittorie o non confrontate con la ratio decidendi; ha inoltre ribadito che, in tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente, la banca che oppone l'esistenza di un'apertura di credito deve provarne la stipulazione, anche per facta concludentia quando operi la deroga alla forma scritta prevista dalla disciplina bancaria, e che la prova della data certa può derivare da fatti idonei a stabilirne l'anteriorità verso i terzi. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a un riesame del merito, sollecitando una ricostruzione alternativa dei fatti e dei documenti, senza indicare una reale omissione decisiva. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della curatela alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    Rileva quale base dell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie; il giudice di legittimità non entra nel merito della sussistenza dei presupposti, perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione è configurabile solo quando il giudice attribuisca un bene non richiesto o fondi la decisione su fatti estranei alla materia del contendere; non ricorre se il giudice rilegge diversamente i documenti già acquisiti.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    La forma scritta richiesta per i contratti bancari può essere supplita, nei casi previsti dalla disciplina di settore, da altro contratto scritto che contenga la disciplina del rapporto; la banca resta onerata della prova dell'apertura di credito anche per facta concludentia quando operi la deroga.

  • art. 3 della legge n. 154 del 1992

    È richiamato come disciplina previgente analoga a quella del testo unico bancario sulla necessità della forma scritta e sulla possibile sostituzione tramite altro contratto scritto idoneo.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa di una scrittura privata non autenticata può risultare da altro fatto che ne stabilisca con certezza l'anteriorità; la Corte ritiene utilizzabili, in tal senso, le segnalazioni alla Centrale Rischi.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici non possono essere riesaminate in cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito; la censura è inammissibile se mira solo a una diversa lettura degli indizi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la banca che invochi l'esistenza di un'apertura di credito per escludere la natura solutoria delle rimesse ha l'onere di provarne la stipulazione; la prova può essere fornita anche per facta concludentia quando la disciplina di settore consenta la deroga alla forma scritta, purché il rapporto sia comunque riconducibile a un contratto scritto precedente e opponibile ai terzi.
  • La forma scritta richiesta per i contratti bancari non esclude che l'esistenza e il contenuto del rapporto possano essere dimostrati attraverso documenti diversi dal contratto specifico, se tali documenti contengano la disciplina del rapporto e siano assistiti da data certa opponibile ai terzi.
  • Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o introduce nel processo un titolo o un fatto costitutivo nuovo; non sussiste quando il giudice si limita a fornire una diversa valutazione dei documenti e dei fatti già dedotti dalle parti.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi; la doglianza è inammissibile se mira soltanto a sostituire una lettura alternativa dei fatti di causa.
  • La data certa opponibile ai terzi può essere desunta anche da fatti esterni idonei a dimostrare con sicurezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto al fallimento o ai creditori.
  • Per ottenere l'inefficacia delle rimesse successive ad una certa data nella revocatoria fallimentare, la parte deve allegare e dimostrare in modo specifico i presupposti di revocabilità di ciascuna rimessa contestata, non essendo sufficiente una critica generica alla ricostruzione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaConto correnteMutuo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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