Regolamento (UE) 2016/1158
Regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione, del 15 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda la soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina dal quadro applicativo del regolamento (UE) n. 452/2014 i modelli standard per le autorizzazioni degli operatori di paesi terzi e le relative specifiche, ritenendo che il loro aggiornamento continuo comporti oneri amministrativi non necessari. Al loro posto, viene rafforzata la disciplina sostanziale dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'AESA. La modifica è limitata all'allegato 2 del regolamento del 2014 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 452/2014 con soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e delle specifiche associate.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori di aeromobili di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato, nonché all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni previste dal regolamento (UE) n. 452/2014. La modifica riguarda l'allegato 2 (Parte ART) di tale regolamento, in particolare la norma ART.210 e la soppressione delle appendici I e II contenenti modelli e specifiche. Si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica del regolamento (UE) n. 452/2014 sulla soppressione dei modelli di autorizzazione per operatori di paesi terzi
Il regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 452/2014, che disciplina le modalità di autorizzazione degli operatori di aeromobili di paesi terzi per operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato. La modifica è motivata dall'esigenza di evitare aggiornamenti continui di modelli e specifiche che, alla luce dell'evoluzione frequente delle norme ICAO, generano oneri amministrativi non giustificati.
Ambito della modifica
L'intervento riguarda esclusivamente l'allegato 2 del regolamento (UE) n. 452/2014, noto come Parte ART. In particolare, viene soppressa la documentazione standard contenuta nelle appendici I e II, lasciando all'Agenzia europea per la sicurezza aerea la possibilità di istituire e aggiornare autonomamente i modelli necessari, senza un vincolo regolamentare specifico a livello di allegato.
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
La nuova formulazione della norma ART.210, lettera a), stabilisce che l'AESA rilascia l'autorizzazione, comprensiva delle specifiche associate, solo quando risultano verificati diversi presupposti. In primo luogo, l'operatore del paese terzo deve essere titolare di un COA valido o di un documento equivalente, con le relative specifiche operative, rilasciati dallo Stato dell'operatore. In secondo luogo, deve essere autorizzato dallo Stato dell'operatore a svolgere operazioni all'interno dell'Unione europea.
Ulteriori condizioni sostanziali
L'autorizzazione presuppone inoltre che l'operatore abbia dimostrato: conformità ai requisiti applicabili della parte-TCO; capacità di fornire una comunicazione trasparente, adeguata e tempestiva in caso di ulteriore valutazione o audit da parte dell'Agenzia, ove necessario; e adozione di misure correttive tempestive ed efficaci qualora venga rilevata una non conformità. È inoltre richiesto che non emergano gravi carenze nella capacità dello Stato dell'operatore o, a seconda dei casi, dello Stato di immatricolazione, di certificare e sorvegliare l'operatore e/o gli aeromobili secondo gli standard ICAO applicabili. Infine, il richiedente non deve essere soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.
Entrata in vigore
Il regolamento si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia generale e obbligatorietà integrale.
Disposizioni principali
Soppressione dei modelli di autorizzazione
Il regolamento modifica l'allegato 2 del regolamento (UE) n. 452/2014 per sopprimere le appendici I e II, che contenevano i modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate. La finalità è ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di aggiornare frequentemente tali modelli per adeguarli alle evoluzioni delle norme ICAO.
Nuova formulazione della norma ART.210, lettera a)
È sostituita la norma ART.210, lettera a), dell'allegato 2, chiarendo che l'AESA rilascia l'autorizzazione, incluse le specifiche associate, solo se sono soddisfatte cumulativamente alcune condizioni: validità del COA o documento equivalente e delle specifiche operative rilasciati dallo Stato dell'operatore; autorizzazione dello Stato dell'operatore a operare nell'UE; dimostrazione di conformità alla parte-TCO, di comunicazione trasparente e tempestiva con l'Agenzia in caso di ulteriore valutazione/audit e di azioni correttive tempestive ed efficaci in caso di non conformità; assenza di gravi carenze nella capacità dello Stato dell'operatore o di immatricolazione di certificare e supervisionare; assenza di divieti operativi ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 lug 2016Regolamento (UE) 2017/78
- Regolamento · 15 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1159
- Regolamento · 15 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1160
- Regolamento · 15 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1161
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/583
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/584
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →