Regolamento (UE) 2016/1160
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione, del 15 luglio 2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, la permanenza di misure antidumping sul ciclamato di sodio proveniente da Cina e Indonesia. La Commissione ritiene che, in caso di abrogazione, vi sia un elevato rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’unico produttore dell’Unione. Il testo fissa le aliquote definitive, le condizioni documentali per l’applicazione delle aliquote individuali e l’esclusione di due esportatori cinesi per i quali non era stata accertata pratica di dumping.
Istituzione, a seguito di riesame in previsione della scadenza, di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 e al codice TARIC 2929900010, originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia. Riguarda importatori, esportatori e operatori doganali degli Stati membri; prevede aliquote individuali per alcune società specificamente elencate e un'aliquota residuale per tutte le altre imprese dei paesi interessati, con esclusione espressa delle società cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, non soggette alle misure. È applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione: dazio antidumping definitivo sul ciclamato di sodio originario di Cina e Indonesia
Il regolamento interviene all’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009. La Commissione, sulla base dell’inchiesta e dell’analisi del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, decide di mantenere le misure antidumping definitive già in vigore sul ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia.
Contesto procedurale
Le misure originarie erano state istituite con il regolamento (CE) n. 435/2004 e successivamente riesaminate, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 e poi modifiche successive, inclusa quella del regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012. Il riesame è stato richiesto dall’unico produttore dell’Unione, Productos Aditivos S.A., rappresentante del 100 % della produzione unionale, che ha segnalato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio alla scadenza delle misure.
La Commissione ha aperto formalmente il riesame il 6 giugno 2015. Parallelamente ha aperto, il 12 agosto 2015, un procedimento antidumping separato limitato a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, le cui importazioni non rientrano nel presente riesame.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è il ciclamato di sodio, additivo alimentare e dolcificante ampiamente usato nell’industria alimentare e, in misura minore, in quella farmaceutica. Il regolamento precisa che il prodotto si presenta in forma idrata e anidra, ma le due forme sono considerate un unico prodotto ai fini del procedimento, poiché presentano caratteristiche principali e impieghi identici.
La Commissione qualifica come "prodotto simile" quello fabbricato e venduto nell’Unione, quello prodotto e venduto sul mercato interno della RPC e dell’Indonesia e quello oggetto del riesame, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Accertamento del dumping
Per la RPC, la Commissione non ha potuto ottenere collaborazione dai produttori esportatori soggetti a misure. In assenza di un paese terzo comparabile con collaborazione utile, ha costruito il valore normale sulla base dei dati verificati del produttore dell’Unione, dato che le vendite sul mercato interno unionale erano in perdita. Il prezzo all’esportazione è stato ricavato dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Il margine di dumping risultante è superiore al 100 %.
Per l’Indonesia, la Commissione ha rilevato mancata collaborazione sostanziale e ha utilizzato i migliori dati disponibili, inclusi quelli della denuncia e le statistiche di esportazione. Il valore normale è stato costruito sulla base della struttura dei costi del produttore dell’Unione adattata ai livelli indonesiani; il prezzo all’esportazione è stato stimato usando le statistiche indonesiane verso paesi terzi. Ne risulta un margine di dumping del 33,6 %, superiore al margine accertato nell’inchiesta iniziale.
Rischio di persistenza o reiterazione del dumping
La Commissione conclude che, se le misure fossero abrogate, il dumping persisterebbe o si ripresenterebbe sia per la RPC sia per l’Indonesia.
Per la RPC, l’analisi evidenzia:
- ampia capacità inutilizzata, stimata in almeno 40 000 tonnellate solo per un produttore noto, con indicazione che la capacità reale sarebbe maggiore;
- prezzi all’esportazione verso paesi terzi, inclusi Sudafrica, Brasile, Argentina e Turchia, uguali o inferiori a quelli dell’Unione;
- limitata capacità di assorbimento da parte di altri mercati, anche perché in alcuni paesi, come gli USA, l’uso del ciclamato di sodio è vietato.
Per l’Indonesia, la Commissione osserva:
- capacità inutilizzata stimata in almeno 5 300 tonnellate per il mercato interno e quello dell’Unione, con una capacità potenzialmente diretta verso l’UE di circa 3 300 tonnellate;
- prezzi all’esportazione verso paesi terzi, in particolare Pakistan e Filippine, sensibilmente inferiori ai prezzi praticati nell’Unione;
- scarse possibilità di assorbimento da parte di altri mercati terzi.
In entrambi i casi, l’Unione è considerata un mercato ancora attrattivo per gli esportatori, con elevato rischio che i flussi commerciali vengano reindirizzati verso il mercato UE a prezzi di dumping.
Prejudice e situazione dell’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è identificata con un solo produttore, che quindi costituisce l’intera industria unionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
Nel valutare il pregiudizio, la Commissione tiene conto anche di un incidente tecnico occorso nel luglio 2011, che ha impedito al produttore unionale di completare la prima fase del ciclo produttivo tra agosto 2011 e maggio 2012, costringendolo temporaneamente a importare prodotto da purificare. Tale evento ha inciso pesantemente su produzione, vendite, capacità e redditività nel 2011-2012, senza però invalidare l’analisi complessiva.
Nel periodo in esame:
- la produzione e la capacità produttiva mostrano iniziali variazioni legate all’incidente, ma poi un peggioramento;
- vendite e quota di mercato migliorano temporaneamente e poi calano;
- l’occupazione rimane sostanzialmente stabile;
- i costi medi del lavoro diminuiscono nel complesso;
- le scorte finali aumentano in modo rilevante;
- la redditività resta negativa per tutto il periodo, con flussi di cassa fortemente negativi e scarso rendimento del capitale investito.
La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Rischio di persistenza del pregiudizio
Secondo la Commissione, il mantenimento delle importazioni cinesi a livelli considerevoli e a prezzi inferiori a quelli unionale, unito all’ampia capacità inutilizzata in Cina, implicherebbe un ulteriore peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione in caso di cessazione delle misure.
Per l’Indonesia, la quasi totale assenza di importazioni durante il riesame non elimina il rischio: in caso di abrogazione, la capacità inutilizzata, la presenza di prezzi bassi sui mercati terzi e la limitata capacità di assorbimento altrove renderebbero probabile una ripresa delle esportazioni verso l’UE a prezzi di dumping o comunque molto bassi.
Interesse dell’Unione
La Commissione effettua la valutazione ex articolo 21 del regolamento di base considerando industria dell’Unione, importatori, operatori commerciali e utilizzatori.
Conclude che:
- per l’industria dell’Unione il mantenimento delle misure è essenziale per evitare un ulteriore deterioramento e una possibile cessazione della produzione;
- importatori e operatori commerciali non hanno collaborato e non emergono elementi che facciano ritenere sproporzionato l’impatto delle misure;
- per gli utilizzatori finali, in particolare industria alimentare, bevande e farmaceutica, il ciclamato di sodio incide in modo marginale sui costi, sicché l’effetto delle misure non è considerato significativo.
La Commissione ritiene quindi che non vi siano validi motivi di interesse dell’Unione contrari alla proroga.
Misure antidumping definitive e condizioni applicative
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC e dell’Indonesia.
Le aliquote previste sono:
- 0,23 EUR/kg per Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. e Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd. con codice addizionale TARIC A473;
- 0,26 EUR/kg per tutte le altre società della RPC, con esclusione di Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, codice TARIC A471, e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, codice TARIC A472;
- 0,24 EUR/kg per PT. Golden Sari (Chemical Industry), codice TARIC A502;
- 0,27 EUR/kg per tutte le altre società indonesiane.
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione, alle autorità doganali, di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata dal responsabile della società emittente. In assenza di tale documento, si applica l’aliquota residuale.
È inoltre previsto che, se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e il prezzo doganale viene ridotto ai sensi dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il dazio antidumping sia ridotto in proporzione alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione conclude che la scadenza delle misure avrebbe comportato rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio; perciò mantiene le misure antidumping definitive originariamente istituite e successivamente modificate.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto del regolamento è il ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia, classificabile al codice NC ex 2929 90 00, codice TARIC 2929900010. Il regolamento considera un unico prodotto sia la forma idrata sia quella anidra, in quanto hanno le stesse caratteristiche essenziali e gli stessi usi.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono confermate aliquote specifiche per talune imprese: 0,23 EUR/kg per Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. e Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd.; 0,24 EUR/kg per PT. Golden Sari (Chemical Industry); 0,26 EUR/kg per tutte le altre società cinesi; 0,27 EUR/kg per tutte le altre società indonesiane. Sono escluse le società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited.
Condizione per l’applicazione delle aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione sottoscritta da un responsabile della società emittente, con indicazione del volume, del fabbricante, dell’indirizzo, del codice addizionale TARIC e del paese di origine; in mancanza, si applica l’aliquota residuale.
Adeguamento in caso di merce danneggiata
Se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e il prezzo è stato ridotto ai fini doganali ai sensi dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, anche il dazio antidumping è ridotto in proporzione alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Conclusioni sull’esistenza di dumping e sul rischio futuro
Per la RPC la Commissione rileva margini di dumping superiori al 100 % e una capacità inutilizzata molto ampia; per l’Indonesia accerta un margine di dumping del 33,6 % e capacità inutilizzata rilevante. In entrambi i casi, i prezzi all’esportazione verso mercati terzi risultano bassi e l’UE è considerata mercato attraente, con rischio elevato di ulteriore dumping in caso di abrogazione.
Valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione
L’unico produttore dell’Unione costituisce l’industria dell’Unione. La Commissione conclude che essa ha subito un notevole pregiudizio: nonostante alcuni miglioramenti intermedi, la redditività, il flusso di cassa e il rendimento del capitale investito restano fortemente negativi, mentre importazioni cinesi a prezzi inferiori ai prezzi UE continuano a esercitare pressione concorrenziale.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’Unione: tutela l’industria dell’Unione, non risulta sproporzionatamente gravoso per importatori e operatori commerciali in assenza di collaborazione, e non comporta effetti significativi sugli utilizzatori finali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 lug 2016Regolamento (UE) 2017/78
- Regolamento · 15 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1158
- Regolamento · 15 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1159
- Regolamento · 15 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1161
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/583
- Regolamento · 14 lug 2016Regolamento (UE) 2017/584
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →