Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1161

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1161 della Commissione, del 15 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1161 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione per alcuni ortofrutticoli, utilizzati per determinare il prezzo di entrata nell'ambito del regime dell'OCM agricola. I valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e, in alcuni casi, per specifiche origini Paese terzo. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica all'importazione nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e, ove previsto, per paese terzo di origine. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non introduce deroghe soggettive; opera in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1161 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo

I considerando richiamano che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato in applicazione dell'OCM agricola, prevede criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. È inoltre chiarito che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda l'importazione nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC e, in taluni casi, tramite origine geografica. La disciplina è funzionale alla determinazione del prezzo di entrata e opera in modo uniforme in tutti gli Stati membri, senza introdurre esenzioni o deroghe soggettive.

Disposizioni operative

L'articolo 1 rinvia all'allegato per l'individuazione dei valori forfettari applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono espressi in EUR/100 kg e riguardano, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00, con importi differenziati per origini specifiche e per il codice 'ZZ', inteso come 'altre origini'.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e funzione dei valori forfettari

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. Tali valori servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round.

Allegato con i valori per codice NC e origine

L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori forfettari per i prodotti individuati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00, con differenziazione per alcuni Paesi terzi (ad esempio MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ, US) e per il codice 'ZZ' corrispondente a 'altre origini'.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.