Regolamento (UE) 2016/1159
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1159 della Commissione, del 15 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti di due produttori esportatori cinesi di ciclamato di sodio, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, notevole pregiudizio per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha ritenuto non adeguata la richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e ha determinato il valore normale su una base equa, utilizzando i dati verificati del produttore dell’Unione. Il dazio è fissato in misura specifica pari a 1,17 EUR/kg per entrambe le società interessate, sulla base della regola del dazio inferiore. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, classificato attualmente con il codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010), limitatamente al prodotto fabbricato dalle società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Restano distinte e non disciplinate da questo specifico regolamento le importazioni di ciclamato di sodio prodotte da altri esportatori cinesi o da altri paesi, che continuano a essere soggette alle misure previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1159 istituisce un dazio antidumping definitivo mirato su un operatore cinese specifico, a conclusione di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione il 12 agosto 2015. Il provvedimento si colloca nel contesto di precedenti misure antidumping sul ciclamato di sodio e di un riesame in previsione della scadenza già avviato nel 2015.
Contesto procedurale e ambito materiale
Il prodotto interessato è il ciclamato di sodio originario della RPC, fabbricato dalle società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, classificato con codice NC ex 2929 90 00 e codice TARIC 2929900010. L’inchiesta è stata avviata su denuncia dell’unico produttore dell’Unione, Productos Aditivos S.A., che rappresenta il 100 % della produzione unionale, e ha riguardato il periodo 1 luglio 2013 - 31 marzo 2015, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio ha coperto il periodo 1 gennaio 2011 - fine periodo dell’inchiesta.
La Commissione ha informato le parti interessate, i produttori cinesi, le autorità cinesi, importatori, fornitori, utilizzatori e operatori commerciali, consentendo osservazioni e audizioni. È stata presa in considerazione l’Indonesia come paese di riferimento, ma nessun produttore indonesiano ha collaborato effettivamente all’inchiesta.
Prodotto in esame e prodotto simile
Il ciclamato di sodio è qualificato come prodotto di base utilizzato come additivo alimentare, soprattutto come dolcificante, e in misura minore anche nell’industria farmaceutica. La Commissione ha considerato un unico prodotto le due forme commerciali, idrata e anidra, poiché presentano le stesse caratteristiche essenziali e applicazioni principali.
Sono stati considerati prodotti simili il prodotto in esame, quello venduto sul mercato interno cinese dai produttori esportatori interessati e quello fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione, in quanto presentano caratteristiche fisiche, chimiche e utilizzi di base coincidenti.
Valore normale, TEM e prezzo all’esportazione
La richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) è stata respinta, perché Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited non ha dimostrato il rispetto di tutti i criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. In particolare, la Commissione ha rilevato irregolarità contabili: mancata registrazione secondo il principio di competenza, assenza di una chiara rappresentazione della situazione finanziaria, criticità nel trattamento di immobili, impianti e macchinari, mancanza di accantonamenti per alcune spese e mancato consolidamento corretto dei rendiconti finanziari al livello della controllante.
Poiché nessun produttore del paese di riferimento ha collaborato, la Commissione non ha potuto determinare il valore normale in base all’Indonesia e ha utilizzato, quale altra base equa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), i dati verificati del produttore dell’Unione. Le vendite interne unionale erano tuttavia in perdita, sicché il valore normale è stato costruito sui costi di produzione dell’industria dell’Unione più SGAV e profitto. Il prezzo all’esportazione è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, prendendo come base i prezzi di rivendita nell’Unione ai primi acquirenti indipendenti, con adeguamenti per costi tra importazione e rivendita, SGAV e profitto.
Margine di dumping
Dopo il confronto, a livello franco fabbrica e con gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafo 10, la Commissione ha stabilito un margine di dumping definitivo pari all’88,7 % per Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited e Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, considerati come gruppo Fang Da. Le obiezioni della parte interessata sul metodo di determinazione del valore normale e sulla presunta disparità rispetto ad altri procedimenti sono state respinte.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione coincide con un unico produttore, Productos Aditivos S.A. La Commissione ha analizzato numerosi indicatori economici, tra cui produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, costo del lavoro, scorte, redditività, flussi di cassa, investimenti e capacità di reperire capitali.
La Commissione ha riconosciuto che un incidente tecnico grave, un’esplosione avvenuta nel luglio 2011, ha inciso negativamente sulla produzione unionale tra agosto 2011 e maggio 2012, ma ha ritenuto che ciò non escludesse il pregiudizio complessivo. Dal 2013 in poi, infatti, l’andamento è peggiorato: calo di produzione, vendite, quota di mercato e produttività, con persistenti perdite, flussi di cassa negativi e utili sul capitale investito fortemente negativi.
Il consumo dell’Unione è rimasto sostanzialmente stabile nel periodo considerato, il che ha escluso che il pregiudizio fosse dovuto a una contrazione della domanda. La sottoquotazione dei prezzi è stata accertata in misura media ponderata del 19,1 %.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ha ritenuto che le importazioni di Fang Da abbiano avuto un ruolo decisivo nel peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione, soprattutto perché i prezzi delle importazioni sono stati sistematicamente bassi e i volumi sono cresciuti in modo significativo, facendo aumentare la quota di mercato del gruppo cinese a scapito del produttore unionale. Le importazioni di altri esportatori cinesi e indonesiani hanno contribuito alla pressione sul mercato, ma non hanno interrotto il nesso causale.
L’esplosione del 2011 ha spiegato alcune distorsioni iniziali dei dati, ma non ha inciso in modo significativo sul pregiudizio registrato dal 2013 al periodo dell’inchiesta. Analogamente, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’eventuale concorrenza di altri edulcoranti non sono stati ritenuti fattori idonei a spezzare il rapporto tra dumping e pregiudizio.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’adozione delle misure è conforme all’interesse dell’Unione. Per l’industria dell’Unione le misure sono necessarie per ristabilire condizioni di concorrenza eque e per consentire un recupero di prezzi, produzione e volumi di vendita. Per gli importatori indipendenti l’impatto è considerato limitato, perché il ciclamato di sodio rappresenta solo una parte marginale del loro fatturato; per gli utilizzatori finali, il prodotto incide in misura ridotta sui costi di produzione e non sono emersi elementi contrari di rilievo.
Quantificazione del dazio e regola del dazio inferiore
La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Il margine di pregiudizio è stato calcolato al 61,6 %, inferiore al margine di dumping dell’88,7 %, e pertanto il dazio definitivo è stato fissato su tale livello. In termini assoluti, il dazio è pari a 1,17 EUR/kg per entrambe le società interessate.
Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sommando al costo di produzione dell’industria dell’Unione un profitto di riferimento ricavato da un’altra recente indagine su un edulcorante, considerato ragionevole in un mercato maturo e in condizioni normali di concorrenza.
Disposizioni finali e aspetti doganali
L’articolo 1 istituisce formalmente il dazio definitivo e ne indica i codici addizionali TARIC A471 e A472. Il regolamento precisa inoltre che, se la merce è danneggiata prima dell’immissione in libera pratica e il valore doganale viene ripartito ai sensi dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il dazio è ridotto proporzionalmente.
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e misura antidumping
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, classificato con il codice NC ex 2929 90 00 e codice TARIC 2929900010. L’aliquota è fissata in misura specifica pari a 1,17 EUR/kg per ciascuna delle due società, con codici addizionali TARIC A471 e A472.
Accertamento del dumping e rifiuto del TEM
La Commissione ha respinto la richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), rilevando in particolare il mancato rispetto del criterio contabile di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Il dumping è stato determinato confrontando il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica; il margine di dumping definitivo è pari all’88,7 %.
Determinazione del valore normale
Poiché nessun produttore del paese di riferimento ha collaborato, la Commissione non ha potuto utilizzare l’Indonesia come paese terzo a economia di mercato e ha determinato il valore normale su un’altra base equa, vale a dire sui costi e prezzi verificati del produttore dell’Unione, maggiorati di SGAV e profitto. Il margine di profitto impiegato per la costruzione del valore normale è stato allineato al profitto di riferimento utilizzato per il calcolo del prezzo non pregiudizievole.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’unico produttore dell’Unione costituisce l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha concluso che tale industria ha subito un notevole pregiudizio, valutando produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, redditività, flussi di cassa, investimenti, scorte e altri indicatori economici nel periodo in esame.
Nesso causale
La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping di Fang Da abbiano contribuito in modo significativo al pregiudizio, soprattutto dal 2013 in poi, attraverso volumi crescenti e prezzi notevolmente sottoquotati. Gli altri fattori esaminati, inclusi le importazioni di altri esportatori cinesi, l’incidente tecnico nella fabbrica dell’industria dell’Unione e l’andamento delle esportazioni dell’industria stessa, non hanno interrotto il nesso causale.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero motivi fondati per concludere che le misure fossero contrarie all’interesse dell’Unione. Le misure sono state considerate necessarie per consentire all’industria dell’Unione di competere in condizioni eque, con impatto limitato sugli importatori e sugli utilizzatori.
Metodo di calcolo del dazio e regola del dazio inferiore
Il livello del dazio è stato fissato applicando la regola del dazio inferiore di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base: il dazio definitivo è stato determinato al livello del margine di pregiudizio, pari al 61,6 %, poiché inferiore al margine di dumping. Il dazio è espresso in importo specifico di 1,17 EUR/kg per entrambe le società.
Clausola per merci danneggiate
Se i prodotti sono danneggiati prima dell’immissione in libera pratica e il prezzo effettivamente pagato o pagabile è ripartito ai sensi dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’importo del dazio antidumping è ridotto proporzionalmente alla ripartizione del prezzo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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