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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/78

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le regole amministrative per l’omologazione CE dei veicoli equipaggiati con eCall basato sul 112, nonché per STU e componenti del sistema. Definisce inoltre i modelli standard di schede informative, certificati e marchi di omologazione, al fine di uniformare le procedure tra Stati membri. Una parte centrale del testo riguarda la tutela della privacy: il sistema eCall deve essere non tracciabile, non soggetto a sorveglianza costante e progettato per trattare solo i dati strettamente necessari alla chiamata di emergenza. Sono inoltre fissati obblighi informativi verso il proprietario/utente del veicolo, con distinzione netta rispetto a eventuali servizi TPS o servizi a valore aggiunto.

Disposizioni amministrative per l’omologazione CE dei veicoli, delle STU e dei componenti relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, nonché norme uniformi su privacy e protezione dei dati degli utenti.

Ambito di applicazione

Si applica all’omologazione CE di nuovi tipi di veicoli a motore delle categorie M1 e N1 muniti di sistemi eCall di bordo basati sul 112, alle entità tecniche indipendenti (STU) e ai componenti di tali sistemi progettati e costruiti per tali veicoli. Si applica inoltre alle modalità di informazione degli utenti e alle misure di privacy e protezione dei dati connesse al funzionamento dei sistemi eCall 112 e, se presenti, dei sistemi TPS (third party service) e di altri servizi a valore aggiunto installati sul veicolo. È previsto il carattere direttamente applicabile negli Stati membri e l’applicazione dal 31 marzo 2018. Restano rilevanti i riferimenti alla direttiva 2007/46/CE per il quadro generale di omologazione e al regolamento delegato (UE) 2017/79 per i requisiti tecnici e le prove.

Disposizioni amministrative per l’omologazione dei sistemi eCall di bordo basati sul 112

Il regolamento disciplina il versante amministrativo dell’omologazione CE dei veicoli nuovi muniti di sistemi eCall basati sul servizio 112, nonché l’omologazione delle STU e dei componenti di tali sistemi. Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/758, che rende obbligatoria l’installazione del sistema eCall sui nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 a decorrere dal 31 marzo 2018, e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2017/79 per i requisiti tecnici e le prove.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti che chiedono l’omologazione CE di veicoli, STU e componenti destinati ai sistemi eCall di bordo basati sul 112. Incide anche sugli obblighi informativi verso il proprietario del veicolo e sulle regole di privacy e protezione dei dati relative al sistema eCall 112, nonché a eventuali sistemi TPS e altri servizi a valore aggiunto installati sul veicolo. Il regolamento rinvia al quadro generale della direttiva 2007/46/CE per la procedura di omologazione e alle autorità di omologazione degli Stati membri per il rilascio dei certificati.

Procedura di omologazione CE dei veicoli

L’articolo 2 stabilisce che la domanda di omologazione CE del veicolo è presentata dal fabbricante all’autorità di omologazione e deve essere formulata secondo il modello dell’allegato I, parte 1. Il rilascio dell’omologazione presuppone il rispetto dei requisiti tecnici fissati dall’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/79. In caso di esito positivo, l’autorità emette un certificato di omologazione CE numerato secondo il sistema previsto dalla direttiva 2007/46/CE, allegato VII, e lo redige secondo il modello dell’allegato I, parte 2. Il regolamento precisa che uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

Nel manuale di istruzioni deve essere inserita, secondo l’allegato I, parte 3, un’informativa sul trattamento dei dati effettuato tramite il sistema eCall di bordo basato sul 112.

Omologazione di STU e componenti e marchio di omologazione

L’articolo 3 disciplina la domanda di omologazione CE per le entità tecniche indipendenti (STU) eCall e per i componenti del sistema. Anche in questo caso la domanda è presentata dal fabbricante secondo il modello dell’allegato II, parte 1. Il rilascio dell’omologazione dipende dal soddisfacimento dei requisiti tecnici dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/79 per i componenti e dell’articolo 7 per le STU. Il certificato è redatto secondo l’allegato II, parte 2 e riporta un numero di omologazione assegnato secondo la direttiva 2007/46/CE; il numero non può essere duplicato per un altro tipo di STU o componente.

L’articolo 4 impone che tutti i componenti e le STU conformi a un tipo omologato siano contrassegnati da un marchio di omologazione CE conforme all’allegato II, parte 3. Il marchio deve contenere il simbolo "e", il numero distintivo dello Stato membro, il numero di omologazione di base e, per le STU eCall, il prefisso "ECALL"; deve inoltre essere apposto in modo indelebile e ben leggibile sulla parte principale del componente o della STU.

Privacy, protezione dei dati e sicurezza del sistema

L’articolo 5 contiene il nucleo delle garanzie di riservatezza. Il fabbricante deve progettare il sistema eCall o la STU in modo che, nelle normali condizioni di funzionamento, non siano tracciabili né soggetti a sorveglianza costante. La memoria interna deve essere automaticamente e continuamente cancellata, e nessun soggetto deve poter accedere ai dati conservati al di fuori del sistema prima dell’attivazione della chiamata eCall.

Il fabbricante deve inoltre adottare misure di salvaguardia adeguate, proporzionate e necessarie, come la cifratura, per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, sorveglianza e usi impropri. Tali misure sono presentate dal fabbricante al proprietario del veicolo secondo il modello dell’allegato I, parte 3.

Informativa agli utenti e contenuto minimo

L’allegato I, parte 3, definisce il modello minimo di informazione da fornire al proprietario/utente del veicolo. L’informazione deve essere chiara, completa, facilmente accessibile e distinta da quella relativa a eventuali sistemi TPS o altri servizi a valore aggiunto. Il regolamento richiede di evidenziare separatamente il trattamento dati del sistema eCall 112 e quello degli altri servizi, per evitare confusione sulle finalità e sul valore aggiunto del trattamento.

L’informativa deve chiarire che il servizio eCall 112 è un servizio pubblico di interesse generale e gratuito, che si attiva automaticamente in caso di incidente grave tramite i sensori di bordo e può anche essere attivato manualmente. Deve inoltre indicare quale avvertimento sia fornito agli occupanti in caso di guasto grave del sistema che impedisca la chiamata.

Trattamento dei dati personali e categorie di dati

Il trattamento dei dati personali tramite eCall 112 deve rispettare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE ed essere basato, in particolare, sulla necessità di proteggere gli interessi vitali delle persone. Il trattamento deve essere limitato strettamente alla gestione della chiamata d’emergenza al numero unico europeo 112.

I dati che il sistema può raccogliere e trattare sono tassativamente elencati:

  • numero di identificazione del veicolo;
  • tipo di veicolo (passeggeri o commerciali leggeri);
  • tipo di propulsione/stoccaggio (benzina, diesel, GNC, GPL, elettrico, idrogeno);
  • ultime tre posizioni e direzione di marcia;
  • file di registro dell’attivazione automatica del sistema e relativa marcatura temporale;
  • eventuali dati aggiuntivi, se previsti.

I destinatari dei dati sono i centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) designati dalle autorità pubbliche competenti nel territorio interessato, che sono i primi a ricevere e gestire le chiamate eCall al 112.

Conservazione, diritti dell’interessato e servizi TPS

Il sistema deve essere progettato in modo che i dati non siano disponibili all’esterno prima dell’attivazione della chiamata, che non sia tracciabile o sottoposto a sorveglianza costante e che i dati della memoria interna siano cancellati automaticamente e continuamente. I dati relativi alla localizzazione sono costantemente sovrascritti, così da conservare al massimo le ultime tre posizioni del veicolo. Il registro dati interno è conservato solo per il tempo necessario alla gestione della chiamata e comunque non oltre 13 ore dall’avvio dell’emergenza eCall.

L’interessato ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento dei dati trattati illegittimamente, nonché di proporre reclamo all’autorità competente in materia di protezione dei dati. Se i dati sono stati comunicati a terzi, le rettifiche, cancellazioni o limitazioni devono essere notificate anche a tali terzi, salvo impossibilità o sproporzione.

Per i sistemi TPS e altri servizi a valore aggiunto, il regolamento richiede un’informazione separata e l’esplicito consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali. Il proprietario del veicolo deve poter scegliere di usare il sistema eCall 112 invece del sistema TPS eCall e degli altri servizi a valore aggiunto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 31 marzo 2018, in coincidenza con l’obbligo di installazione dei sistemi eCall per i nuovi tipi di veicoli. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento fissa le disposizioni amministrative per l’omologazione di nuovi tipi di veicoli quanto ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, nonché per l’omologazione delle STU e dei componenti di tali sistemi. Stabilisce anche condizioni uniformi per l’applicazione del regolamento (UE) 2015/758 in materia di privacy e protezione dei dati degli utenti.

Domanda e rilascio dell’omologazione CE dei veicoli

Il fabbricante presenta la domanda all’autorità di omologazione secondo il modello dell’allegato I, parte 1. Se sono soddisfatti i requisiti tecnici dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/79, l’autorità rilascia l’omologazione CE ed emette il certificato secondo il modello dell’allegato I, parte 2 e con numerazione conforme alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

Omologazione di STU e componenti

Per le STU e i componenti del sistema eCall, il fabbricante presenta la domanda secondo l’allegato II, parte 1. Se sono soddisfatti i requisiti tecnici dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/79 per i componenti e dell’articolo 7 per le STU, l’autorità rilascia l’omologazione CE e il certificato secondo l’allegato II, parte 2, con numero di omologazione assegnato secondo la direttiva 2007/46/CE.

Marchio di omologazione CE

Tutti i componenti o le STU conformi a un tipo omologato devono recare un marchio di omologazione CE conforme al modello dell’allegato II, parte 3. Il marchio include il rettangolo con la lettera "e" e il numero distintivo dello Stato membro, il numero di omologazione di base e, per le STU eCall, il prefisso "ECALL"; deve essere indelebile e chiaramente leggibile.

Privacy, non tracciabilità e sicurezza dei dati

Il fabbricante deve assicurare che il sistema eCall o la STU non siano tracciabili né oggetto di sorveglianza costante nelle normali condizioni di funzionamento. Deve inoltre garantire la cancellazione automatica e continua dei dati della memoria interna e impedire l’accesso a tali dati dall’esterno prima dell’attivazione del sistema. Devono essere adottate misure di salvaguardia, come tecniche di cifratura, adeguate, proporzionate e necessarie per proteggere i dati personali e prevenire accessi non autorizzati e usi impropri.

Informazione al proprietario del veicolo

Il fabbricante deve informare il proprietario del veicolo sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2015/758 utilizzando il modello dell’allegato I, parte 3. Il manuale di istruzioni deve contenere informazioni chiare, complete e facilmente accessibili sul funzionamento del sistema eCall e sul trattamento dei dati, distinguendolo da eventuali sistemi TPS o altri servizi a valore aggiunto.

Contenuto minimo dell’informativa eCall

L’informativa utente deve descrivere il servizio eCall 112 come servizio pubblico di interesse generale, gratuito, la sua attivazione automatica in caso di incidente grave e la possibilità di attivazione manuale. Deve anche indicare l’eventuale avvertimento in caso di guasto grave che impedisca la chiamata eCall.

Limiti del trattamento dei dati e dati trattabili

Il trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall deve essere conforme alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e limitato strettamente alla gestione della chiamata d’emergenza al 112. I dati trattabili sono solo: numero di identificazione del veicolo, tipo di veicolo, tipo di propulsione/stoccaggio, ultime tre posizioni e direzione di marcia, file di registro dell’attivazione automatica e sua marcatura temporale, oltre a eventuali dati aggiuntivi esplicitati.

Destinatari dei dati e conservazione

I dati elaborati dal sistema eCall sono destinati ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) designati dalle autorità pubbliche competenti nel territorio interessato, che ricevono e gestiscono per primi le chiamate al 112. La memoria interna del sistema deve essere cancellata automaticamente e continuamente; i dati di localizzazione sono sovrascritti, conservando al massimo le ultime tre posizioni, mentre il registro dei dati dell’attività può essere conservato solo per il tempo necessario alla gestione dell’emergenza e comunque non oltre 13 ore dall’avvio dell’emergenza eCall.

Diritti dell’interessato

Il proprietario del veicolo, in quanto interessato, ha diritto di accesso ai dati e può chiedere rettifica, cancellazione o congelamento dei dati trattati in violazione della direttiva 95/46/CE. Le rettifiche, cancellazioni o congelamenti devono essere notificati anche ai terzi destinatari, salvo impossibilità o sproporzione dello sforzo. È inoltre riconosciuto il diritto di reclamo all’autorità di protezione dei dati competente.

Servizi TPS e altri servizi a valore aggiunto

Se il veicolo è munito anche di sistemi TPS eCall o di altri servizi a valore aggiunto, l’informativa deve descriverli separatamente, chiarendo le differenze nel trattamento dei dati rispetto al sistema eCall 112. Tali sistemi possono trattare dati personali solo con l’esplicito consenso dell’interessato e nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il proprietario ha diritto di scegliere se usare il sistema eCall 112 anziché il sistema TPS eCall e gli altri servizi a valore aggiunto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 marzo 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolisicurezza stradaleprotezione dei datiprivacytelecomunicazioni di emergenza

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