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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25582/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, all'esito di pvc della Guardia di Finanza, aveva rettificato gli imponibili dichiarati per l'anno 2006 contestando l'effettività di operazioni fatturate da due ditte individuali, sulla base delle dichiarazioni rese dagli emittenti delle fatture. La CTP aveva accolto il ricorso della società, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che la società avesse fornito prova documentale dell'esistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni e che l'Ufficio non avesse offerto elementi contrari. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la prova dell'Ufficio e non avesse considerato che spettava al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha escluso l'inammissibilità del motivo, osservando che la censura non mirava a una nuova valutazione dei fatti ma denunciava una motivazione solo graficamente esistente e sostanzialmente apodittica. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione, ha rilevato che la sentenza impugnata non indicava in modo specifico quali fonti probatorie avessero sorretto la decisione, né spiegava perché le dichiarazioni degli emittenti delle fatture fossero state ritenute prove certe. Tale carenza impediva di ricostruire l'iter logico della decisione e di verificare il corretto giudizio sulle prove. Di conseguenza la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    impone che la sentenza esponga concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione; la sua violazione si traduce in motivazione apparente o mancante.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario richiede una motivazione sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, essendo denunciabili solo le anomalie motivazionali radicali.

  • art. 360 c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata nel secondo motivo.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    norma richiamata in relazione al potere di rettifica dell'accertamento e alla ripresa fiscale contestata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare l'erronea distribuzione dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento e nella prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e loro gravità, precisione e concordanza.

  • art. 4 d.P.R. 444/1997

    richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante per la prova delle operazioni contestate.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quale parametro di corretta valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 111 Cost.

    richiama il dovere costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è censurabile per nullità solo la motivazione radicalmente mancante o meramente apparente, non il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza enuncia affermazioni generiche o apodittiche senza indicare le fonti di prova e senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito per decidere.
  • Nel processo tributario, quando l'Ufficio contesta l'inesistenza delle operazioni fatturate, il giudice deve chiarire quali elementi probatori ritenga decisivi e perché, così da rendere verificabile il giudizio sulle prove e il rispetto del criterio del decidere iuxta alligata et probata.
  • La censura di motivazione apparente non è inammissibile per il solo fatto che investa anche la valutazione delle prove, se la reale doglianza riguarda l'assenza di un apparato motivazionale idoneo a rendere comprensibile la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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