Cassazione Penale, Sentenza n. 29388/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, deducendo vizi di motivazione per manifesta illogicità in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio di narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990). Sostiene che le indagini e le intercettazioni dimostrano un'attività limitata temporalmente (dalla sera del 13 gennaio alle prime ore del 14 gennaio 2020) e che non vi sono altri elementi idonei a provare l'appartenenza stabile. Fa presente inoltre che, escludendo l'associazione, i soli reati satellite non giustificherebbero la custodia in carcere, e che il suo curriculum criminale è scarno (un solo precedente per stupefacenti del 2018). Chiede dunque l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione del Tribunale per il riesame. Ha ritenuto che il riesame di legittimità sia limitato alla verifica della congruità logica e giuridica della motivazione e non consenta una rivalutazione ex novo degli indizi. Il giudice ha condiviso la ricostruzione del Tribunale che ha ricavato la partecipazione del ricorrente dall'uso di un telefono dedicato allo spaccio, dalle intercettazioni (anche tramite spyware) che attestano contatti e accordi con i vertici e l'organizzatore del sodalizio e da episodi di consegna e reperimento di stupefacente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui anche il coinvolgimento in un unico reato-fine può essere compatibile con la partecipazione associativa se la condotta rivela un ruolo specifico e la condivisione del programma criminoso. Ha inoltre confermato l'applicabilità della presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.) per i reati in contestazione; pertanto l'assenza di un ampio curriculum criminale non è di per sé idonea a sfidare la misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti può sussistere anche se il singolo partecipante prende parte a un unico reato-fine, purché la condotta dimostri la condivisione del progetto criminoso e un apporto idoneo alla stabilità o all'espansione dell'associazione; la prova della mera commissione del reato-fine non è necessaria per configurare l'elemento oggettivo dell'associazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
Riferimento ai reati 'satellite' di detenzione e spaccio di stupefacenti contestati; tali reati contribuiscono al quadro indiziario ma la loro sola presenza, se non inserita in un più ampio contesto, potrebbe non bastare da sola a giustificare la misura cautelare
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale per talune fattispecie (anche di droga) che rende la custodia in carcere presumibilmente adeguata; per superare tale presunzione sono necessari fatti nuovi e specifici che dimostrino lo scioglimento del gruppo o il recesso/ravvedimento dell'indagato
Massime di principio
- La Cassazione controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione, non alla rivalutazione globale delle risultanze probatorie
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata anche se l'indagato ha partecipato direttamente a un solo episodio, quando tale episodio e le circostanze dimostrino la condivisione del programma criminoso e un contributo riconoscibile all'organizzazione
- Elementi come l'uso di telefoni 'dedicati' allo spaccio, interlocuzioni ripetute con vertici o organizzatori, indicazioni su rifornimenti e consegne costituiscono indizi rilevanti per l'appartenenza associativa anche se le intercettazioni episodiche sono di breve durata
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere è necessario fornire elementi nuovi, specifici e concreti che attestino l'assenza delle esigenze cautelari (es. scioglimento del gruppo, recesso comprovato, ravvedimento), non è sufficiente l'assenza di un ampio precedente penale
- Nel ricorso per cassazione il ricorrente deve dimostrare vizi formali o logici nella motivazione; contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione degli stessi fatti sono inammissibili
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