Sentenza n. 62/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.34 del 26 febbraio 2024 del Tribunale di Lanciano, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza civile passata in giudicato che disponeva l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore di €2.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 34 del 26 febbraio 2024 del Tribunale di Lanciano, notificata in forma esecutiva e successivamente passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente la somma di €2.000,00, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. La ricorrente ha inoltre rappresentato il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendone l'infondatezza, ma non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato civile e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Lanciano entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, assegnando alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per il valore di €2.000,00, da utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di €800,00, oltre accessori, per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudice dà atto del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Massime di principio
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza civile passata in giudicato che la condanni a una prestazione determinata legittima il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine specifico e fissare contestualmente un ulteriore termine, nominando sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- L'esecuzione del giudicato deve comprendere tutte le componenti della condanna giudiziale, inclusi gli accessori espressamente riconosciuti, quali interessi o rivalutazione decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
- Le spese e gli oneri dell'attività del commissario ad acta conseguente all'inadempimento dell'amministrazione possono essere posti a carico dell'amministrazione soccombente, con liquidazione successiva sulla base della documentazione prodotta.
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