Cassazione Penale, Sentenza n. 40682/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso dopo essere stato rimesso in libertà. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinunzia rende priva di oggetto la decisione e che la statuizione non comporta conseguenze in ordine alle spese o ad altri oneri per la parte. Decisione resa il 4 luglio 2023
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania del 6 marzo 2023, che aveva confermato il provvedimento cautelare (ordinanza del GIP del 10/02/2023). Il ricorso è stato proposto il 30/03/2023
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La procedura è stata trattata ai sensi dell'art. 309 c.p.p., vale a dire secondo le norme relative al procedimento davanti al Tribunale della Libertà; citazione usata per identificare il rito applicabile al provvedimento impugnato
Massime di principio
- La rinunzia personale del ricorrente a un gravame determina, quando rende privo di oggetto il provvedimento impugnato, la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso
- La remissione in libertà del destinatario di una misura cautelare può eliminare l'interesse a proseguire il giudizio impugnatorio sulle misure personali, portando alla dichiarazione di inammissibilità
- La rinunzia è efficace se personale ed inequivoca; il giudice verifica la mancanza di conseguenze processuali o economiche che giustifichino il mantenimento del gravame
- La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse non comporta necessariamente conseguenze in tema di spese processuali per la parte che ha rinunciato, salvo diverso accertamento
- Prima di rinunciare a un impugnazione è opportuno valutare eventuali effetti residui (es. rilevanza ai fini di precedenti, profili patrimoniali o altri effetti giudiziari) che potrebbero lasciare un interesse attuale a proseguire
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