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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25658/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina contestando, tra l'altro: la mancata acquisizione di una perizia grafologica (Votrico) per verificare l'autenticità delle firme sui mandati e sui documenti bancari; l'insussistenza dell'elemento soggettivo del peculato per la mancata disponibilità effettiva del conto (Votrico); la riqualificazione delle condotte in truffa o abuso d'ufficio (entrambi); la sproporzione e la valutazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. nel reato continuato (Votrico); la legittimità della confisca in relazione a fatti prescritti (Votrico); la qualificazione di peculato e falso ideologico e la mancata applicazione di attenuanti/generiche e della riduzione di pena conseguente alla prescrizione (Mazzeo).

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha rigettato le censure sulla mancata perizia grafologica e, in generale, quelle consistenti in una diversa rivalutazione del compendio probatorio. Ha però ritenuto fondata la censura relativa all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. in caso di reato continuato: l'applicazione deve essere verificata rispetto a ciascun singolo reato, non in base al danno complessivo della continuazione; perciò ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente all'applicazione di tale aggravante nei confronti di Salvatore Votrico e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio su quell'unico profilo e per la rideterminazione della pena. Ha altresì annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente ai reati di peculato commessi sino al 4 ottobre 2010, perché estinti per prescrizione, confermando però l'irrevocabilità della condanna per le rimanenti imputazioni e le statuizioni civili e patrimoniali. Ha inoltre rilevato che la confisca disposta è mantenuta nelle more alla luce dei principi di giurisprudenza consolidata (condizione di precedente pronuncia di responsabilità e inerzia del merito). Ha infine disposto l'addebito a carico degli imputati della rifusione di spese di rappresentanza e difesa della parte civile per 3.686 euro.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità, quando i reati sono uniti dal vincolo della continuazione, deve essere valutata con riferimento al danno cagionato da ciascun singolo reato e non in base al danno complessivo della continuazione, salvo che la considerazione unitaria risulti a favore dell'imputato

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il delitto di peculato è configurato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o beni dei quali aveva la disponibilità per ragione dell'ufficio; la Corte di merito ha ritenuto che la disponibilità originaria fosse del responsabile dell'area economico-finanziaria e che i mandati fittizi servissero a occultare l'appropriazione

  • art. 323-bis cod. pen.

    La circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis è stata applicata dalla Corte di appello al Mazzeo in relazione alla modestia della somma e all'effettiva prestazione di supporto, ma la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione e non ha riconosciuto prevalenza automatica di ulteriori attenuanti generiche

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla confisca diretta del profitto del reato: la Corte ha confermato la possibilità di disporre la confisca diretta del profitto rinvenuto nel patrimonio dell'autore, anche se alcuni reati sono prescritti, a condizione che permanga una precedente pronuncia di condanna che non sia stato rimesso in discussione nel merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La declaratoria di estinzione per prescrizione può determinare l'applicazione della causa di proscioglimento piu' favorevole; però il controllo del giudice di legittimità è limitato agli elementi contenuti nella sentenza impugnata

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    Il mancato adeguamento della pena in appello per via della declaratoria di prescrizione di alcuni reati comporta vizio e impone la corrispondente modifica della decisione; la Corte ha annullato la sentenza sul punto in relazione al Mazzeo

  • art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)

    Richiamata nella ricostruzione della continuazione dei reati e nella determinazione della pena, confermando che la continuazione rileva per gli effetti espressamente previsti dalla legge ma conserva autonomia dei singoli reati per le circostanze

  • art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen.

    Richiamata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di confisca in presenza di estinzione per prescrizione: il giudice può disporre la confisca se sussiste precedente condanna e l'accertamento sul merito rimane inalterato

Massime di principio

  • In caso di reato continuato l'aggravante per danno patrimoniale rilevante (art. 61, n. 7) va valutata, di regola, rispetto al danno cagionato da ciascun singolo reato; la valutazione unitaria è ammessa solo se produce un risultato favorevole all'imputato
  • La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove: richieste di nuova valutazione probatoria (es. perizia grafologica) vengono rigettate se il giudice d'appello ha motivato congruamente le proprie conclusioni
  • La prescrizione estingue il reato e la Cassazione può annullare senza rinvio le statuizioni penali limitatamente alle fattispecie prescritte; tuttavia le statuizioni civili possono rimanere confermate se dalla sentenza impugnata non risulta evidente la non sussistenza del fatto
  • La confisca diretta del profitto del reato può essere disposta anche in relazione a reati prescritti, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia che abbia accertato la responsabilità e che l'accertamento non sia stato rimesso in discussione nel merito
  • La mancata decurtazione della pena in applicazione delle prescrizioni parziali configura vizio (art. 597, comma 4 c.p.p.) e impone la correzione della decisione di merito
  • Le richieste di riqualificazione del fatto (es. da peculato ad abuso d'ufficio o a truffa) devono essere specificamente motivate e richiedono che il ricorrente dimostri interesse concreto alla diversa qualificazione, altrimenti sono inammissibili

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