Regolamento (UE) 2020/910
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione del 30 giugno 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di Covid-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure urgenti e temporanee per attenuare gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla catena logistica sicura in entrata dell’Unione nel settore aereo. Consente designazioni provvisorie ACC3, RA3 e KC3 quando non sia possibile svolgere le convalide in loco, prevedendo condizioni, durata massima e controlli di conformità rafforzati. Inoltre rinvia alcune scadenze regolamentari in materia di controllo dei precedenti personali, sistemi di rilevamento di esplosivi e dispositivi ETD, modificando tre atti di esecuzione già vigenti.
Modifica temporanea delle norme UE sulla sicurezza dell’aviazione civile per consentire designazioni provvisorie ACC3/RA3/KC3 e rinviare alcune scadenze in materia di cibersicurezza, controlli dei precedenti, sistemi EDS e dispositivi ETD a causa della pandemia di Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti in materia di sicurezza dell’aviazione civile, ai vettori aerei operanti nella catena logistica in entrata dell’Unione, agli operatori/fornitori di paesi terzi designati come RA3 o KC3 e, più in generale, ai soggetti coinvolti nei controlli di sicurezza di merci e posta aerea. Incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e, per effetto delle modifiche, sui regolamenti di esecuzione (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583. Le misure sono legate al periodo emergenziale Covid-19 e includono disposizioni applicabili retroattivamente per designazioni già scadute o in scadenza; il regolamento è inoltre rilevante ai fini SEE.
Modifica temporanea delle regole UE sulla sicurezza dell’aviazione civile a causa del Covid-19
Il regolamento interviene in via urgente sul quadro della sicurezza aerea dell’Unione per evitare interruzioni nella catena logistica in entrata durante la pandemia. La Commissione giustifica l’intervento con l’impossibilità, in molti casi, di effettuare le visite in loco necessarie per le convalide UE di vettori e operatori di paesi terzi, nonché con i ritardi nell’attuazione di altre misure di sicurezza dovuti alle restrizioni sanitarie.
Contesto e finalità
Le considerazioni evidenziano che il trasporto merci aereo è essenziale per l’approvvigionamento di beni critici, inclusi farmaci, attrezzature mediche e altri materiali essenziali. La sospensione o il ritardo delle designazioni ACC3, RA3 e KC3 avrebbe impedito a numerosi operatori di continuare a operare nella catena logistica sicura dell’Unione, con effetti negativi sulla continuità dei servizi.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Le modifiche riguardano il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e, per rinvio, anche i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583. I destinatari pratici sono le autorità competenti degli Stati membri, i vettori aerei che trasportano merci e posta da paesi terzi verso l’Unione e i soggetti della catena logistica in entrata che assumono lo status di RA3 o KC3. Le misure operano nel solo contesto emergenziale Covid-19 e sono espressamente limitate nel tempo.
Designazioni temporanee ACC3
Il nuovo punto 6.8.1.7 consente, dal 1º aprile al 31 dicembre 2020, una deroga alla procedura ordinaria di convalida per la designazione di un vettore aereo come ACC3. La deroga presuppone che la mancata convalida derivi da ragioni oggettive connesse alla pandemia e indipendenti dalla volontà del vettore, e richiede che il vettore abbia uno status ACC3 attivo o scaduto non prima del 1º febbraio 2020.
Per ottenere la designazione temporanea, il vettore deve presentare:
- istanza all’autorità competente o a quella responsabile della designazione in scadenza;
- programma di sicurezza pertinente e completo, oppure conferma che il programma già in vigore sia ancora aggiornato;
- dichiarazione firmata di impegno a continuare a rispettare integralmente i requisiti di sicurezza.
La designazione temporanea non può superare sei mesi dalla scadenza dello status precedente. La domanda, il programma di sicurezza e la dichiarazione possono essere trasmessi per iscritto o in formato elettronico.
Monitoraggio e coordinamento durante la designazione temporanea
Per evitare indebolimenti del controllo di sicurezza, il nuovo punto 6.8.1.9 impone all’autorità competente di svolgere almeno tre attività di monitoraggio della conformità negli aeroporti dello Stato membro di arrivo dal sito ACC3. Tali attività devono riguardare i controlli eseguiti da ACC3, RA3 e KC3 nella catena logistica. Se il vettore non opera voli diretti nello Stato membro designante, il monitoraggio va coordinato con un altro Stato membro in cui il vettore operi.
Il punto 6.8.1.8 consente inoltre di rinviare, se del caso, le convalide UE annuali previste dal punto 6.8.2.2, rimandandole all’anno successivo nella tabella di marcia del vettore.
Designazioni temporanee RA3 e KC3
Il nuovo punto 6.8.4.11 riproduce la logica della deroga per i soggetti di paesi terzi designati come RA3 o KC3. Anche in questo caso la finestra temporale è dal 1º aprile al 31 dicembre 2020 e la deroga opera solo quando la convalida in loco non sia possibile per ragioni oggettive legate al Covid-19.
Le condizioni richieste sono analoghe a quelle previste per ACC3:
- status RA3 o KC3 attivo, oppure scaduto non prima del 1º febbraio 2020;
- nuova istanza all’autorità competente responsabile della designazione in scadenza o già scaduta;
- programma di sicurezza pertinente e completo, o conferma di aggiornamento;
- dichiarazione firmata di impegno al mantenimento dei requisiti di sicurezza;
- presentazione scritta o elettronica della documentazione.
Anche qui la durata massima della designazione temporanea è di sei mesi dalla scadenza della designazione vigente o precedente.
Procedura speciale per status scaduti tra il 1º febbraio e il 31 marzo 2020
Il punto 6.8.4.12 introduce una disciplina specifica per i soggetti il cui status RA3 o KC3 sia scaduto tra il 1º febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, e che non abbiano potuto essere sottoposti al procedimento ordinario di convalida e successiva designazione. In questi casi è prevista la possibilità di chiedere una designazione temporanea direttamente alla Commissione.
La richiesta alla Commissione deve essere accompagnata da:
- conferma dell’esistenza di ragioni oggettive indipendenti dalla responsabilità del soggetto;
- dichiarazione firmata di impegno a mantenere l’applicazione dei requisiti di sicurezza e ad aggiornare il programma di sicurezza;
- presentazione per iscritto o in formato elettronico.
La designazione concessa dalla Commissione non può superare sei mesi dalla data di scadenza della precedente designazione.
Rinvio del controllo dei precedenti personali
Il punto 11.1.2 dell’allegato del regolamento 2015/1998 è riscritto per chiarire che il personale selezionato per attività di screening, controllo accessi o altri controlli di sicurezza in aree diverse da un’area sterile deve aver superato il controllo dei precedenti personali. Per coloro che abbiano completato un controllo preliminare all’assunzione, il controllo dei precedenti personali deve essere effettuato al più tardi entro il 30 giugno 2021.
Sistemi EDS e dispositivi ETD
Il regolamento rinvia di un anno la scadenza per l’adeguamento agli standard più elevati dei sistemi di rilevamento di esplosivi. In particolare, il punto 12.4.2.2 fissa ora al 1º settembre 2021 la scadenza dello standard 2. Il punto 12.4.2.4 impone all’autorità competente che autorizzi il proseguimento dell’uso di sistemi EDS standard 2 dopo tale data di informare la Commissione. Il punto 12.4.2.6 prevede che tutti i sistemi EDS debbano soddisfare lo standard 3 entro il 1º settembre 2021, salvo applicazione del punto 12.4.2.3.
Quanto agli ETD, il punto 12.6.3 consente all’autorità competente di autorizzare fino al 1º luglio 2021 l’uso di dispositivi che impiegano il campionamento del particolato e che non dispongono del certificato di conformità all’allegato 12-L, a condizione che fossero già operativi prima del 1º luglio 2014.
Modifiche ai regolamenti 2019/103 e 2019/1583
Oltre a intervenire direttamente sul regolamento 2015/1998, il regolamento posticipa anche l’entrata in applicazione di alcune modifiche introdotte dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583. La data del 31 dicembre 2020 è sostituita dal 31 dicembre 2021 sia all’articolo 2 del regolamento 2019/103 sia all’articolo 2 del regolamento 2019/1583. Inoltre, nel regolamento 2019/103 le date del punto 11.1.12 sono rinviate da 31 dicembre 2020 a 31 dicembre 2021 e da 30 giugno 2023 a 30 giugno 2024.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo sottolinea che le misure non pregiudicano diritti o interessi legittimi di altri operatori e che, per alcuni casi di status già scaduti, le nuove misure operano retroattivamente per evitare vuoti regolatori durante la fase acuta della pandemia.
Disposizioni principali
Designazioni temporanee ACC3 per vettori aerei di paesi terzi
Per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2020, l’autorità competente può derogare alla procedura ordinaria di cui al punto 6.8.2 dell’allegato del regolamento (UE) 2015/1998 e designare temporaneamente un vettore aereo come ACC3 quando la convalida UE in loco non sia praticabile per ragioni oggettive legate alla crisi Covid-19 e indipendenti dalla responsabilità del vettore. La deroga è subordinata, tra l’altro, alla presenza di uno status ACC3 attivo o scaduto non prima del 1º febbraio 2020, alla presentazione dell’istanza, di un programma di sicurezza aggiornato o pertinente e di una dichiarazione di impegno; la designazione temporanea non può eccedere sei mesi dalla scadenza dello status vigente o precedente.
Rinvio delle convalide annuali ACC3
L’autorità competente può concordare con il vettore aereo il rinvio delle convalide UE annuali di cui al punto 6.8.2.2, sottopunto 2), lettera d), aggiungendole al numero di aeroporti da convalidare nell’anno successivo della tabella di marcia del vettore.
Monitoraggio della conformità durante la designazione temporanea ACC3
Nel periodo di designazione temporanea, l’autorità competente deve svolgere almeno tre attività di monitoraggio della conformità negli aeroporti dello Stato membro di arrivo dal sito ACC3, riguardanti i controlli di sicurezza effettuati da ACC3, RA3 e KC3 della relativa catena logistica. Se non vi sono voli diretti operati dall’ACC3 nello Stato membro designante, il monitoraggio deve essere coordinato con un altro Stato membro in cui operi l’ACC3.
Designazioni temporanee RA3 e KC3 per soggetti di paesi terzi
Per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2020, l’autorità competente può derogare alla procedura ordinaria di cui al punto 6.8.5 e designare temporaneamente un soggetto di un paese terzo come RA3 o KC3 se la convalida UE non può essere effettuata per ragioni oggettive legate al Covid-19 e indipendenti dalla responsabilità del soggetto. La deroga richiede, tra l’altro, uno status RA3 o KC3 attivo o scaduto non prima del 1º febbraio 2020, una nuova istanza, un programma di sicurezza pertinente e completo o confermato come aggiornato e una dichiarazione di impegno; la durata massima è di sei mesi dalla scadenza dello status vigente o precedente.
Procedura speciale per RA3/KC3 già scaduti tra il 1º febbraio e il 31 marzo 2020
I soggetti di cui al punto 6.8.4.8 il cui status RA3 o KC3 sia scaduto tra il 1º febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, e che non abbiano potuto essere sottoposti alla convalida UE e alla successiva designazione, possono chiedere una designazione temporanea concessa dalla Commissione. Sono richieste un’istanza alla Commissione, una dichiarazione firmata di impegno a continuare a rispettare i requisiti di sicurezza e ad aggiornare il programma di sicurezza, nonché la presentazione per iscritto o in formato elettronico; la durata massima è di sei mesi dalla scadenza della designazione precedente.
Controllo dei precedenti personali del personale di sicurezza
Il punto 11.1.2 dell’allegato del regolamento 2015/1998 è sostituito: le persone selezionate per screening, controlli d’accesso o altri controlli di sicurezza in aree diverse da un’area sterile devono aver superato il controllo dei precedenti personali; per chi ha completato un controllo preliminare all’assunzione, il controllo dei precedenti personali deve essere effettuato entro il 30 giugno 2021.
Rinvio della scadenza degli EDS di standard 2 e obbligo di standard 3
La scadenza degli standard 2 per i sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS), inizialmente fissata al 1º settembre 2020, è rinviata al 1º settembre 2021. L’autorità competente che autorizzi l’uso continuato di EDS standard 2 dal 1º settembre 2021 deve informare la Commissione. Inoltre, tutti i sistemi EDS devono soddisfare lo standard 3 entro il 1º settembre 2021, salvo il caso in cui si applichi il punto 12.4.2.3.
Rinvio dell’impiego di dispositivi ETD non conformi all’allegato 12-L
L’autorità competente può consentire fino al 1º luglio 2021 l’impiego di dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) che utilizzano il campionamento del particolato e che sono privi del certificato di conformità all’allegato 12-L, purché tali dispositivi fossero già in funzione prima del 1º luglio 2014.
Modifiche agli atti di esecuzione 2019/103 e 2019/1583
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 e l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 sono modificati rinviando dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la data di applicazione di determinate prescrizioni regolamentari. Nel regolamento 2019/103, inoltre, le date del punto 11.1.12 sono spostate da 31 dicembre 2020 a 31 dicembre 2021 e da 30 giugno 2023 a 30 giugno 2024.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo prevede anche un effetto retroattivo per consentire agli operatori ACC3, RA3 e KC3 già scaduti di beneficiare delle misure temporanee.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 giu 2020Regolamento (UE) 2020/909
- Regolamento · 30 giu 2020Regolamento (UE) 2020/911
- Regolamento · 29 giu 2020Regolamento (UE) 2020/892
- Regolamento · 29 giu 2020Regolamento (UE) 2020/893
- Regolamento · 29 giu 2020Regolamento (UE) 2020/894
- Regolamento · 29 giu 2020Regolamento (UE) 2020/897
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →