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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/909

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione del 30 giugno 2020 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32020R0909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, che le importazioni di ferrosilicio dalla RPC e dalla Russia continuano a essere oggetto di dumping e che, in caso di abrogazione delle misure, sussiste un forte rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. La Commissione conclude inoltre che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, ma che la cessazione delle misure comporterebbe verosimilmente un peggioramento della situazione. Viene pertanto mantenuto un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per alcuni esportatori e per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di ferrosilicio attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della RPC e della Russia. Riguarda importatori, esportatori, produttori, utilizzatori e l’industria dell’Unione nel contesto di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Sono previste aliquote specifiche per taluni produttori esportatori individuati e un’aliquota residua per "tutte le altre società"; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sul ferrosilicio originario della RPC e della Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sul ferrosilicio. La Commissione, richiamando l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ritiene che la cessazione delle misure comporterebbe la persistenza o la reiterazione del dumping e, conseguentemente, del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure precedenti erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014. A seguito dell’avviso di imminente scadenza e della domanda presentata da Euroalliages per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 90 % della produzione totale dell’Unione, la Commissione ha aperto il riesame il 2 aprile 2019. Il periodo dell’inchiesta di riesame è stato il 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2015 al termine del periodo di riesame.

Partecipazione, campionamento e verifiche

Le parti interessate sono state informate e invitate a collaborare; sono state inoltre previste audizioni e possibilità di osservazioni. La Commissione ha proceduto al campionamento dei produttori dell’Unione, selezionando quattro produttori rappresentativi di oltre il 90 % della produzione dell’Unione. Non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e russi, né vi è stata effettiva risposta al questionario da parte degli importatori indipendenti. La Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e ha svolto verifiche in loco presso alcuni produttori dell’Unione.

Metodo di determinazione del valore normale per la RPC

Per le importazioni dalla RPC, la Commissione ha ritenuto che i prezzi e i costi interni non fossero utilizzabili a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La valutazione si è fondata sulla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia cinese, sulle informazioni fornite dal richiedente e sull’assenza di collaborazione del governo cinese e dei produttori esportatori. La Commissione ha quindi costruito il valore normale su costi non distorti, scegliendo il Brasile quale paese rappresentativo appropriato; per SGAV e profitti ha utilizzato i dati della società brasiliana Cia de Ferro Ligas da Bahia SA.

Presupposti della conclusione sulle distorsioni significative in Cina

La Commissione descrive un sistema economico cinese caratterizzato da forte intervento pubblico, ruolo guida del PCC, pianificazione industriale diffusa, presenza statale nelle imprese, interferenze nella formazione di prezzi e costi, distorsioni sui fattori produttivi, debole applicazione del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsioni salariali e accesso al credito condizionato da istituzioni non indipendenti dallo Stato. Tali distorsioni sono ritenute sistemiche e capaci di contaminare anche i costi a monte dei fattori produttivi impiegati nella fabbricazione del ferrosilicio.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è il ferrosilicio classificato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della RPC e della Russia. La Commissione conferma che il ferrosilicio prodotto e venduto in RPC, Russia e nel paese rappresentativo, nonché quello prodotto dall’industria dell’Unione, presenta le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi, e costituisce quindi prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping durante il periodo di riesame

Per la RPC, la Commissione ha accertato importazioni pari a 3 587 tonnellate nel periodo di riesame, circa lo 0,5 % del consumo dell’Unione, e ha calcolato un margine di dumping medio ponderato del 157,8 %. Per la Russia, le importazioni sono state pari a 2 735 tonnellate, circa lo 0,4 % del consumo dell’Unione, e il margine di dumping medio ponderato è stato pari al 17,6 %. In entrambi i casi la Commissione ha concluso che il dumping è proseguito nel periodo di riesame.

Capacità inutilizzata e attrattiva del mercato dell’Unione

La Commissione ritiene che in entrambi i paesi esista una significativa capacità produttiva inutilizzata: circa 6 531 000 tonnellate per la RPC e 265 000 tonnellate per la Russia, a fronte di un consumo dell’Unione pari a 740 144 tonnellate nel periodo di riesame. Il mercato dell’Unione è considerato attrattivo sia per il livello dei prezzi, generalmente superiore a quello di molti mercati terzi, sia per le dimensioni, essendo uno dei maggiori mercati mondiali. La Commissione ritiene quindi probabile che, senza misure, una parte rilevante delle esportazioni cinesi e russe venga reindirizzata verso l’Unione.

Pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è identificata in cinque produttori dell’Unione. Nonostante il contesto di dumping, le misure in vigore hanno consentito una tenuta complessiva: la produzione è cresciuta, la capacità è rimasta stabile, l’utilizzo degli impianti ha raggiunto circa l’80 %, le vendite sono rimaste sostanzialmente stabili e la quota di mercato è rimasta intorno al 27,7 %. Anche gli indicatori microeconomici mostrano una situazione relativamente stabile, pur con aumento dei costi di produzione e riduzione della redditività rispetto al 2015. La Commissione conclude che nel periodo di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di pregiudizio notevole nel periodo di riesame, la Commissione valuta prospetticamente il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. L’ampia capacità inutilizzata, la pressione competitiva derivante dalle esportazioni verso paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la probabile riallocazione dei flussi commerciali inducono la Commissione a ritenere che, senza dazio, l’industria dell’Unione subirebbe una contrazione dei prezzi e/o dei volumi, con rapido deterioramento della redditività.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure è conforme all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione beneficiano della protezione dalle importazioni a dumping; gli utilizzatori non risultano penalizzati in modo sproporzionato, poiché il prodotto rappresenta per loro una componente limitata dei costi; gli importatori, inoltre, possono rifornirsi anche da fonti alternative, in particolare da altri produttori dell’Unione e da esportatori di paesi terzi non in dumping.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per taluni esportatori nominativamente indicati e con aliquote residue per tutte le altre società della RPC e della Russia. L’articolo 2 disciplina l’eventuale aggiunta di un nuovo produttore esportatore, subordinandola alla prova di specifici requisiti relativi al periodo dell’inchiesta iniziale, all’assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure e alla prova dell’effettiva esportazione o di un impegno contrattuale irrevocabile di esportazione significativa. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e mantenimento delle misure

La Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ha riesaminato le misure antidumping esistenti sul ferrosilicio originario della RPC e della Russia e ha concluso per la loro conferma, ritenendo probabile la persistenza o reiterazione del dumping in caso di scadenza.

Valore normale costruito sulla base di un paese rappresentativo

Per le importazioni dalla RPC, la Commissione ha ritenuto inapplicabili i prezzi e costi interni cinesi a causa di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Ha quindi costruito il valore normale su costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo e i dati di Cia de Ferro Ligas da Bahia SA per SGAV e profitti.

Ricorso ai dati disponibili per omessa collaborazione

Poiché né i produttori esportatori cinesi né quelli russi hanno collaborato in modo sostanziale, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le sue conclusioni sui dati disponibili, tra cui Eurostat, Global Trade Atlas, Metal Expert e altre fonti specialistiche.

Accertamento del dumping per RPC e Russia

La Commissione ha concluso che il dumping è proseguito nel periodo di riesame per entrambi i paesi: il margine medio ponderato è risultato pari al 157,8 % per la RPC e al 17,6 % per la Russia, entrambi espressi sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio

In considerazione della significativa capacità inutilizzata in entrambi i paesi, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e della politica dei prezzi sui mercati terzi, la Commissione ha ritenuto che la scadenza delle misure comporterebbe un forte rischio di ulteriore dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Conclusione sull’assenza di pregiudizio notevole nel periodo di riesame

Pur in presenza di importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione non avesse subito un pregiudizio notevole nel periodo considerato, poiché le misure in vigore avevano consentito stabilità di produzione, vendite, quota di mercato e situazione finanziaria complessiva.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

L’articolo 1 stabilisce un dazio antidumping definitivo sul ferrosilicio originario della RPC e della Russia: 15,6 % per Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd (codice addizionale TARIC A829), 29,0 % per Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd (A830), 31,2 % per tutte le altre società della RPC (A999), 17,8 % per Bratsk Ferroalloy Plant (A835) e 22,7 % per tutte le altre società della Russia (A999).

Nuovi produttori esportatori

L’articolo 2 prevede che l’elenco e le aliquote possano essere modificati per includere un nuovo produttore esportatore, con attribuzione dell’aliquota media ponderata applicabile alle società collaboranti non campionate, se il richiedente dimostra cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 ottobre 2005 - 30 settembre 2006), di non essere collegato a operatori soggetti alle misure e di aver effettivamente esportato nell’Unione o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione significativa dopo tale periodo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingcommercio internazionalepolitica commercialeindustria siderurgica

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