Regolamento (UE) 2020/894
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione del 29 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento, adottato a seguito del secondo riesame delle misure di salvaguardia sull’acciaio, adegua la gestione dei contingenti tariffari alla forte variazione delle circostanze determinata dalla pandemia di Covid-19 e ad altri sviluppi del mercato. Introduce la gestione trimestrale dei contingenti specifici per paese, modula l’accesso al contingente residuo nell’ultimo trimestre e modifica il trattamento di alcune categorie di prodotti, tra cui le categorie 1, 8, 25A e 25B. Aggiorna inoltre l’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi o riassoggettati alle misure sulla base dei dati di importazione 2019 e mantiene il dazio fuori contingente del 25 %.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sulle misure di salvaguardia definitive per le importazioni di determinati prodotti di acciaio, con revisione dei contingenti tariffari e delle regole di accesso.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti siderurgici rientranti nelle 26 categorie di prodotti individuate dal regolamento (UE) 2019/159, con effetti dal 1o luglio 2020. Incide su operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali degli Stati membri; prevede regole differenziate per specifiche categorie, per singoli paesi esportatori e per i paesi in via di sviluppo membri dell’OMC. Restano salve le esclusioni e i regimi speciali espressamente previsti per alcune categorie e per alcuni paesi, nonché gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali applicabili e dalle norme OMC.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sulle misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Il regolamento interviene sul sistema di salvaguardia definitivo applicabile a determinate importazioni di acciaio, già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. La Commissione motiva la revisione con il secondo riesame previsto dall’articolo 8 del regolamento definitivo e con il drastico mutamento delle circostanze determinato dalla pandemia di Covid-19, che ha inciso in modo rilevante sulla domanda di acciaio, sui flussi commerciali e sul funzionamento dei contingenti tariffari.
Contesto e motivazione della revisione
La Commissione ricorda che le misure originarie consistono in contingenti tariffari per 26 categorie di prodotti, con dazio fuori contingente del 25 %. Nel primo riesame del 2019 erano già stati introdotti alcuni aggiustamenti per preservare i flussi commerciali tradizionali e migliorare l’efficacia del sistema; con il regolamento sull’uso finale del 2020 era stato invece revocato un precedente adattamento relativo alla categoria 4. Nel secondo riesame, avviato il 14 febbraio 2020, la Commissione prende in considerazione anche gli effetti della pandemia, ritenendo che essa costituisca una variazione fondamentale ed eccezionale delle circostanze.
Effetti della pandemia di Covid-19 sul mercato siderurgico
Secondo la Commissione, la pandemia ha prodotto uno shock economico improvviso e profondo, con drastico calo di produzione, investimenti e domanda. Le prospettive per il mercato siderurgico dell’Unione sono descritte come fortemente negative, con riduzione della domanda in quasi tutte le categorie di prodotti e con una ripresa incerta e asimmetrica tra paesi e settori. In tale contesto, la Commissione ritiene probabile che alcuni esportatori adottino un comportamento commerciale opportunistico, anticipando le vendite per "svuotare il mercato" e comprimere i flussi commerciali tradizionali di altri operatori.
Gestione dei contingenti tariffari: passaggio alla trimestralizzazione
L’intervento più significativo riguarda la gestione dei contingenti specifici per paese, che da annuale diventa trimestrale. La Commissione ritiene che la gestione annuale non sia più adeguata a prevenire concentrazioni di importazioni all’inizio del periodo e picchi nell’ultimo trimestre, specie in un contesto di forte incertezza e domanda debole. Il nuovo assetto mira a rendere il flusso di importazioni più stabile e a ridurre il rischio di turbative del mercato.
Restano invece invariati, anche per il periodo trimestrale, i meccanismi di riporto dei volumi inutilizzati tra trimestri dello stesso anno di applicazione: la Commissione non ritiene opportuno sopprimerli, poiché consentono di adattare l’uso del contingente all’andamento della domanda senza creare indebite distorsioni.
Regime dei contingenti e accesso alla quota residua
Il regolamento introduce un sistema articolato di gestione dell’accesso alla quota residua nel quarto trimestre, distinguendo tre modelli:
- nessun ulteriore accesso per le categorie 5, 16, 20 e 27;
- accesso limitato per le categorie 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 28, entro un volume massimo determinato sulla base dell’uso medio del contingente residuo da parte dei beneficiari ordinari;
- mantenimento dello status quo per le categorie 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25B e 26, con accesso illimitato nel quarto trimestre per i paesi che hanno esaurito il contingente specifico per paese.
Per le categorie 1 e 4B la Commissione adotta una disciplina speciale, fondata su un massimale del 30 % del contingente residuo inizialmente disponibile nel quarto trimestre. Questa soluzione serve a evitare che uno o pochi esportatori assorbano interamente la quota residua, escludendo gli altri operatori e alterando i flussi storici.
Categoria 1: ripristino del sistema standard
Per i prodotti piatti laminati a caldo, la Commissione abbandona il contingente globale straordinario e ripristina il sistema standard già applicato alla maggior parte delle altre categorie: contingenti specifici per paese per i principali fornitori storici e contingente residuo globale per gli altri. Dal 1o luglio 2020, la categoria 1 è quindi gestita trimestralmente, con mantenimento del massimale del 30 % sul contingente residuo nel quarto trimestre. La soglia per l’assegnazione del contingente specifico per paese resta pari al 5 % delle importazioni nel periodo di riferimento 2015-2017.
Categoria 8: passaggio a contingente globale
Per i fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili, la Commissione rileva l’esistenza di misure antidumping provvisorie su diversi paesi e l’utilizzo molto basso del contingente specifico per paese da parte degli Stati Uniti. Conclude che i volumi dei contingenti specifici per paese vanno trasferiti al contingente residuo e che, dal 1o luglio 2020, la categoria 8 deve essere gestita come contingente tariffario globale trimestrale.
Categoria 25: separazione in 25A e 25B
La categoria 25, relativa ai grandi tubi saldati, viene suddivisa in due sottocategorie per meglio rispecchiare i flussi commerciali e le esigenze dei grandi progetti di ingegneria. La categoria 25A copre i codici NC tipicamente usati in tali progetti ed è gestita come contingente globale unico; la categoria 25B riguarda i codici NC residui ed è disciplinata da contingenti specifici per paese e da un contingente residuo. Il regolamento mira così a evitare che prodotti estranei ai grandi progetti sottraggano volumi necessari ai tubi speciali.
Paesi in via di sviluppo: esclusioni e inclusioni aggiornate
La Commissione aggiorna l’elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell’OMC esclusi dalle misure sulla base delle quote di importazione 2019. In applicazione della soglia del 3 % e del limite complessivo del 9 % previsto dall’articolo 9.1 dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia, alcuni paesi vengono ora riassoggettati alle misure in specifiche categorie (ad esempio Brasile, Macedonia del Nord, Tunisia, Turchia, Emirati arabi uniti e Vietnam), mentre in altre categorie restano esclusi Brasile, Egitto e Vietnam.
La Commissione precisa inoltre che, per i paesi in via di sviluppo che diventano esclusi dalle misure in esito al riesame, gli eventuali contingenti specifici per paese confluiranno nei contingenti residui pertinenti a decorrere dal 1o luglio 2020.
Liberalizzazione del 3 % e dazio del 25 %
Il regolamento conferma che il livello di liberalizzazione resta pari al 3 % per tutte le categorie di prodotti per il terzo anno di applicazione delle misure, in conformità all’articolo 7, paragrafo 4, dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia. La Commissione respinge le richieste di aumento o riduzione del tasso di liberalizzazione. Rimane inoltre fermo il dazio supplementare del 25 % per le importazioni fuori contingente.
Rapporti con altri atti, salvaguardie e riesame futuro
La Commissione afferma che le misure sono compatibili con gli obblighi internazionali dell’Unione e con gli accordi bilaterali richiamati. Esclude che i partner commerciali preferenziali, inclusi i Balcani occidentali, subiscano un pregiudizio tale da giustificare un’esenzione. L’articolo 2 introduce una clausola di riesame: durante il periodo di applicazione di cui all’allegato II, la Commissione può rivedere le misure in caso di variazione delle circostanze, ad esempio per mutamenti della domanda, nuove misure antidumping o antisovvenzioni, sviluppi della Section 232 statunitense o effetti sugli obiettivi di integrazione con partner preferenziali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 1o luglio 2020 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le modifiche agli allegati, in particolare all’elenco dei paesi interessati e ai volumi dei contingenti tariffari, completano il nuovo assetto del sistema di salvaguardia per il periodo successivo al 30 giugno 2020.
Disposizioni principali
Contesto e finalità della revisione
La Commissione richiama il regolamento definitivo (UE) 2019/159, il primo riesame del 2019 e il regolamento sull’uso finale del 2020. Il secondo riesame è stato avviato il 14 febbraio 2020 ai sensi dell’articolo 8 del regolamento definitivo, con un periodo supplementare aperto il 30 aprile 2020 per valutare gli effetti economici della pandemia di Covid-19. La Commissione considera la pandemia una variazione fondamentale ed eccezionale delle circostanze che incide sul funzionamento del mercato siderurgico dell’Unione.
Gestione trimestrale dei contingenti specifici per paese
Per tutte le categorie di prodotti, salvo le categorie 8 e 25A, una parte del contingente tariffario resta assegnata ai paesi indicati nell’allegato IV, ma la restante parte del contingente e i contingenti delle categorie 8 e 25 sono gestiti "per ordine di arrivo" su base trimestrale. Il nuovo articolo 1, paragrafo 5, stabilisce che, se il contingente specifico per paese è esaurito, l’accesso alla parte residua è possibile solo in determinate categorie e, in linea generale, solo nell’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione; sono previste limitazioni particolari per le categorie 1 e 4B (massimale del 30 %) e per le categorie 5, 16, 20 e 27 (nessun accesso alla parte residua).
Regimi differenziati di accesso al contingente residuo nell’ultimo trimestre
Il regolamento distingue tre regimi: nessun ulteriore accesso per le categorie 5, 16, 20 e 27; accesso limitato per le categorie 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 28, fino a un volume specifico calcolato in funzione dell’uso medio del contingente residuo; mantenimento dello status quo per le categorie 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25B e 26, con accesso illimitato nel quarto trimestre ai paesi che hanno esaurito il contingente specifico per paese. Per la categoria 1 resta applicabile il massimale del 30 % sul contingente residuo inizialmente disponibile nel quarto trimestre; per la categoria 4B è introdotto un analogo massimale del 30 %.
Categoria 1: fine del contingente globale e passaggio al sistema standard
Per i prodotti piatti laminati a caldo (categoria 1) viene eliminata la gestione globale straordinaria del contingente tariffario. Dal 1o luglio 2020 la categoria è disciplinata da contingenti specifici per paese per i paesi che hanno raggiunto almeno il 5 % delle importazioni nel periodo di riferimento 2015-2017 e da un contingente residuo globale per gli altri paesi. La categoria è gestita trimestralmente; il massimale del 30 % continua a valere per l’uso del contingente residuo nel quarto trimestre.
Categoria 8: contingente globale per i fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
Per la categoria 8, a causa delle misure antidumping provvisorie e del basso utilizzo dei contingenti specifici per paese da parte di alcuni principali esportatori, i volumi dei contingenti specifici per paese sono trasferiti al contingente residuo. Dal 1o luglio 2020 la categoria diventa un contingente tariffario globale gestito trimestralmente.
Categoria 25: suddivisione in 25A e 25B
La categoria 25 (grandi tubi saldati) è suddivisa in due sottocategorie: 25A, che include i codici NC normalmente usati nei grandi progetti di ingegneria e resta un contingente globale unico; 25B, che copre i restanti codici NC ed è gestita mediante contingenti specifici per paese e contingente residuo. La misura è giustificata dall’esigenza di evitare squilibri e esclusioni indebite nei flussi commerciali tradizionali.
Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi o assoggettati
Sulla base dei dati 2019 e dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e dell’articolo 9.1 dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia, la Commissione aggiorna l’elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell’OMC. I paesi che superano la soglia del 3 % in determinate categorie passano a essere soggetti alle misure in quelle categorie: Brasile (cat. 3A), Macedonia del Nord (12), Tunisia (4A), Turchia (6), Emirati arabi uniti (21) e Vietnam (5). Sono invece esclusi, in specifiche categorie, il Brasile (1, 6 e 7), l’Egitto (1) e il Vietnam (4A).
Livello di liberalizzazione al 3 %
Il livello di liberalizzazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia è mantenuto al 3 % per tutte le categorie di prodotti per il terzo anno di applicazione delle misure, a decorrere dal 1o luglio 2020. La Commissione respinge sia le richieste di aumento sia quelle di riduzione o azzeramento del livello di liberalizzazione.
Dazio fuori contingente e applicazione doganale
Resta applicabile il dazio supplementare del 25 % per le importazioni che eccedono i contingenti tariffari. La Commissione segnala inoltre presunte pratiche di elusione o false dichiarazioni e afferma che tali aspetti saranno ulteriormente analizzati, ferma restando la piena applicabilità della normativa doganale.
Effetti su partner commerciali preferenziali e clausola di riesame
La Commissione conferma che le misure non compromettono, in modo serio, la stabilizzazione o lo sviluppo economico dei partner commerciali preferenziali, compresi i paesi dei Balcani occidentali, e ritiene che gli accordi bilaterali richiamati consentano l’adozione di misure di salvaguardia. L’articolo 2 prevede che, durante il periodo di applicazione indicato nell’allegato II e per il periodo che decorre dal 1o luglio 2020, la Commissione possa riesaminare le misure in caso di variazione delle circostanze.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il 1o luglio 2020 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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