Regolamento (UE) 2020/892
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/892 della Commissione del 29 giugno 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del beta-ciflutrin, sostanza attiva impiegata in prodotti fitosanitari, a seguito della valutazione dei rischi svolta nel quadro della procedura di rinnovo. La Commissione rileva che non è stato possibile accertare il soddisfacimento dei criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche per motivi di rischio per lavoratori, operatori, residenti, artropodi non bersaglio, organismi acquatici e consumatori. Il testo elimina quindi il beta-ciflutrin dall'elenco delle sostanze attive approvate e impone agli Stati membri termini per revocare le autorizzazioni e per l'eventuale periodo di tolleranza.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin e conseguente aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva beta-ciflutrin e, in via conseguenziale, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda sia la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti beta-ciflutrin sia l'eventuale periodo di tolleranza che gli Stati membri possono concedere ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento.
Mancato rinnovo dell'approvazione del beta-ciflutrin
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/892 interviene nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari e decide il mancato rinnovo dell'approvazione del beta-ciflutrin. La misura deriva dalla procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto delle conclusioni dell'EFSA, che hanno evidenziato criticità non risolte sotto il profilo della sicurezza per diversi gruppi di soggetti e comparti ambientali.
Contesto procedurale e motivazioni
La sostanza attiva beta-ciflutrin era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, figurando nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e il fascicolo è stato ritenuto completo; tuttavia, le conclusioni dell'EFSA dell'8 marzo 2018 hanno segnalato diversi motivi di preoccupazione. In particolare, sono stati individuati: un rischio inaccettabile per i lavoratori nelle operazioni di carico e semina di sementi di barbabietola trattate, un rischio elevato per residenti, artropodi non bersaglio e organismi acquatici per alcune applicazioni in campo su grano e patate, un rischio inaccettabile per operatori e lavoratori nell'uso su pomodori in serre, nonché l'impossibilità di completare la valutazione del rischio per i consumatori sulla base dei dati disponibili.
Esito della valutazione e base giuridica
La Commissione, dopo aver invitato i richiedenti a presentare osservazioni sia sulle conclusioni dell'EFSA sia sulla relazione sul rinnovo, ha ritenuto che le argomentazioni fornite non fossero sufficienti a dissipare i dubbi emersi. Ne consegue che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato possibile accertare il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Su tale base, il regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Effetti sull'elenco UE delle sostanze approvate
Per effetto della decisione di mancato rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo nell'allegato, parte A, la riga 48 relativa al beta-ciflutrin. La sostanza esce quindi dall'elenco delle sostanze attive approvate a livello dell'Unione.
Misure transitorie per gli Stati membri
Il regolamento concede agli Stati membri un termine per adeguare le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti beta-ciflutrin. Tali autorizzazioni devono essere revocate entro il 20 gennaio 2021. Qualora venga concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve comunque scadere entro il 20 luglio 2021, senza poter superare tale data.
Possibilità di nuova domanda e applicazione temporale
Il testo precisa che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del beta-ciflutrin ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Inoltre, poiché il regolamento 2019/1589 aveva prorogato l'approvazione fino al 31 ottobre 2020 ma la decisione di non rinnovo è stata adottata prima di tale scadenza, il regolamento deve applicarsi quanto prima. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin non è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato che siano soddisfatti i criteri di approvazione dell'articolo 4 del medesimo regolamento.
Aggiornamento dell'elenco delle sostanze approvate
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 48 relativa al beta-ciflutrin, con conseguente cancellazione della sostanza dall'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Misure transitorie nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti beta-ciflutrin entro il 20 gennaio 2021.
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve scadere entro il 20 luglio 2021 e non può quindi superare tale data.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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